È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 il decreto 4 maggio 2018 di attuazione bonus formazione 4.0, con cui il Mise detta le disposizioni applicative del credito d’imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, sostenute nel 2018.
Il provvedimento indica, inoltre, le regole relative alla documentazione richiesta per utilizzare correttamente l’agevolazione, effettuazione dei controlli e cause di decadenza.
Il beneficio mira a incentivare l’acquisizione di competenze nel settore delle tecnologie 4.0 negli ambiti dell’informatica, delle tecniche e tecnologie di produzione e della vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane.
L’agevolazione prevede un credito di imposta del 40% delle spese ammissibili (ossia relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili) che le imprese hanno sostenuto nel corso dell’anno 2018; il limite è riconosciuto fino a un importo massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Sono agevolabili le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali
Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente e dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- vendita e marketing
- informatica e tecniche
- tecnologie di produzione
Sono ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Rientrano, inoltre, anche le spese relative al personale dipendente e che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.
AdA