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Acustica e vibrazioni: riduzione del disturbo, miglioramento del comfort. Pubblicato un nuovo dossier dall'UNI

Acustica e vibrazioni: riduzione del disturbo, miglioramento del comfort. Pubblicato un nuovo dossier dall'UNI

Il rumore, come le vibrazioni, può causare sulle persone effetti avversi psicologici o di salute come, per esempio, disturbo del sonno o interferenza con le comunicazioni verbali. In situazioni estreme, questi effetti possono trasformarsi in ansia, stress, irritabilità e incapacità di concentrazione.
Questo può avvenire sia all’aperto, sia nel nostro ambiente abitativo, lavorativo, sociale e ricreativo. Questi due elementi fisici oggi sono tra i principali fattori d’inquinamento naturale e rappresentano un problema di grande importanza economica e sociale, sia per il numero dei soggetti esposti sia per gli effetti sulla salute umana.
Altro argomento interessante e particolarmente sentito è quello del rumore intrusivo, ovvero quello percepito in un ambiente aperto e/o chiuso che perturba il contesto acustico proprio dell'ambiente stesso. Può essere generato da una singola sorgente o da una serie di sorgenti anche non omogenee e non simultanee. La determinazione dei parametri propri del rumore "intrusivo" rappresenta una tematica rimasta finora priva di una specifica descrizione tecnica, pur rappresentando un ambito assai importante nel campo dell'acustica.

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mb

Fonte: UNI

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Fattura elettronica carburanti per i trattori agricoli e forestali

Fattura elettronica carburanti per i trattori agricoli e forestali

Con la Circolare n. 13/E/2018 del 2 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti alle partite IVA, anche con riferimento all’applicazione delle nuove disposizioni normative ai trattori agricoli e forestali.

La precisazione è arrivata in risposta a diversi quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai singoli contribuenti con i quali si chiedeva all’Agenzia se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientrasse tra quelle da documentare con fattura elettronica ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, dovesse essere effettuato con strumenti tracciabili ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che trattori agricoli e forestali devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica, ma non da quelle relative allo stop ai contanti.

Per poter fruire della deducibilità del costo d’acquisto e della detraibilità della relativa IVA, anche per le macchine agricole vige l’obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti tracciabili individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 73203/ 2018.

AdA

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Casellario Informatico, da ANAC il nuovo regolamento

Casellario Informatico, da ANAC il nuovo regolamento

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione del 6 giugno 2018 recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il Casellario informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture contiene tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle relative iscrizioni.

Il regolamento disciplina, in particolare, la trasmissione di tale flusso informativo, l’iscrizione nel Casellario Informatico delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e le modalità per la loro cancellazione.

AdA

Scarica la delibera ANAC 6 giugno 2018

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Invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: una guida alla gestione dal Ministero dell’Ambiente

Invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: una guida alla gestione dal Ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato il documento “Valutazione sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso”.

Predisposto dal Gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, il documento ha l’obiettivo di fornire uno strumento pratico per le commissioni ispettive di cui all’art. 27 che sono tenute a verificare che il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante abbia predisposto i piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento delle attrezzature e degli impianti connesso alla presenza di sostanze pericolose.

Si tratta di una importante novità del D.lgs. 105, introdotta in attuazione della direttiva 2012/18/UE a fronte di impianti che, in Italia come nella maggior parte dei Paesi europei, hanno sempre più anni di servizio e poche possibilità di essere sostituiti nel breve periodo. Il metodo si basa su alcuni dati di sintesi che il gestore fornirà in merito ai fattori che accelerano o rallentano l’invecchiamento di attrezzature ed impianti.

Il nucleo del metodo è un semplice sistema basato sull’attribuzione di penalità e compensazioni, che propone al gestore la scelta tra diverse misure di controllo da adottare in proporzione alla propensione all’invecchiamento risultante. Il metodo è applicabile sia agli stabilimenti di soglia superiore che di soglia inferiore e può essere utilizzato autonomamente dal gestore, in via preventiva prima delle ispezioni, coinvolgendo il responsabile della sicurezza ed il responsabile della manutenzione degli impianti.

AdA

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Sicurezza Alimentare. Aggiornata la ISO 22000

Sicurezza Alimentare. Aggiornata la ISO 22000

Appena pubblicata la nuova edizione della ISO 22000Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain
La nuova versione della norma si rivolge a tutte le organizzazioni dell’industria alimentare e dei mangimi per animali; adottando un approccio precauzionale alla sicurezza alimentare e aiutando a identificare, prevenire e ridurre i rischi di origine alimentare, il documento traduce la gestione della sicurezza in un processo in continuo miglioramento in tutta la filiera.
La norma fornisce chiarezza alle migliaia di aziende che già utilizzano la norma in tutto il mondo.

Gli ultimi miglioramenti introdotti includono:

  • l’adozione della High Level Structure, struttura comune a tutte le norme ISO sui sistemi di gestione, che rende più facile per le organizzazioni integrare la ISO 22000 con altri sistemi di gestione (per esempio ISO 9001, ISO 14001…);
  • un nuovo approccio al rischio - come concetto vitale per il settore alimentare - che opera una distinzione tra il rischio a livello operativo e il rischio a livello strategico del sistema di gestione;
  • stretti legami con il Codex Alimentarius delle Nazioni Unite, che fornisce ai governi le linee guida sulla sicurezza alimentare.

Il nuovo standard consente un controllo dinamico dei rischi per la sicurezza alimentare combinando elementi generalmente riconosciuti come essenziali: comunicazione interattiva, gestione del sistema, programmi di prerequisiti (PRP) e principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
L’edizione 2018 dell’ISO 22000 annulla e sostituisce la norma pari numero del 2005. Le organizzazioni certificate hanno di fronte un periodo di transizione di tre anni per passare alla nuova versione.
A breve è prevista la pubblicazione della UNI EN ISO 22000 in  italiano.

mb

Fonte UNI

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Progetto PID, al via il Bando Voucher Digitali Industria 4.0

Progetto PID, al via il Bando Voucher Digitali Industria 4.0

La Camera di Commercio di Napoli ha approvato l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0-Anno 2018", al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), di tutti i settori economici attraverso:

  • la diffusione della "cultura digitale" tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
  • l'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
  • il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.01 implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai punti PID delle Camere di Commercio.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 1.670.000 euro.

Il bando, rivolto alle micro piccole e medie imprese (MPMI) aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Napoli, ha l’obiettivo di promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0  e, al tempo stesso, stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0

Le agevolazioni saranno concesse alle imprese sotto forma di voucher. L’investimento minimo richiesto è di euro 1.000, l’importo del contributo massimo è di euro 15.000. L'intensità del contributo è pari al 50% dei costi ammissibili. È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher.

Sono ammissibili le spese:

  1. per servizi di consulenza/formazione, da sostenere in modo obbligatorio, relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando erogati dai fornitori ivi previsti;
  2. per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo del 40% del valore complessivo del progetto, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti elencate nel bando.

È prevista una procedura a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Al termine della fase di valutazione verranno formate le graduatorie finali in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le istanze di presentazione andranno presentate dalle ore 09:00 del giorno 16 luglio alle ore 12:00 del 5 ottobre 2018. Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov. Informazioni per il corretto invio telematico sono riportate nella “Scheda 1 – Misura A” allegata al Bando.

Si informa che venerdì 20 luglio, alle ore 10:00, presso la sede di Piazza Bovio della Camera di Commercio di Napoli, si terrà il seminario di presentazione del bando voucher PID.

Nel corso del seminario saranno illustrati le attività del progetto P.I.D. del sistema camerale, il bando “Voucher digitali 4.0 - Anno 2018” della Camera di Commercio di Napoli, i servizi digitali già a disposizione delle imprese presso il sistema camerale italiano attraverso il portale “cassetto digitale”, i servizi della rete Enterprise Europe Network, gli strumenti di supporto alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico per “Impresa 4.0”.

Per ulteriori informazioni contattare 0817607105 - 0817607240

Clicca qui per la registrazione al seminario

AdA

Scarica il Bando

 

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Testo Unico di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato al luglio 2018

Testo Unico di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato al luglio 2018

Pubblicato sul sito dell'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’aggiornamento a luglio 2018 del Testo Unico Sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08.

Questa nuova versione, che va ad aggiornare quella già pubblicata a maggio del 2018, contiene in particolare la Rivalutazione, come da decreto direttoriale dell’INL n. 12/2018, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,9%, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n.81/08.

Di seguito l’elenco delle ultime novità:

  • Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;
  • Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato", pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 "Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato" (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);
  • Inserita la circolare n. 10 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
  • Inseriti gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018 del 25/06/2018;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018- Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11.

AdA

Scarica il D.Lgs. 81/08 aggiornato a luglio 2018

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Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici: pubblicato il decreto

Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici: pubblicato il decreto

Entra in vigore il 17 luglio 2018 il Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81 di attuazione alla direttiva (UE) 2016/2284 sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, e abroga il D.Lgs. n.171/2004 (che attuava la precedente Direttiva in materia, 2001/81/CE). Fino al 31 dicembre 2019 sarà possibile applicare i limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.

Il decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria attraverso impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica, l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti e degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e una più efficace informazione rivolta ai cittadini.

Gli impegni nazionali di riduzione emissioni consistono nella riduzione delle emissioni annue di origine antropica degli inquinanti entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall'allegato II, in allegato, (il livello va mantenuto fino al 2029); ridotte poi nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030.L a traiettoria va individuata nei programmi nazionali

Restano escluse dal computo le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, nonché le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività di cui alle categorie 3B e 3D della nomenclatura 2014 per la Convenzione LRTAP.

I programmi nazionali sono finalizzati a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali. Il Programma viene elaborato dal Ministero con il supporto tecnico di ISPRA ed ENEA.

AdA

Scarica il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81

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Codice Appalti, chiarimenti Anac sulla rotazione degli inviti

Codice Appalti, chiarimenti Anac sulla rotazione degli inviti

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con alcune Faq ha chiarito alcuni argomenti trattati nelle linee guida n.4, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), afferenti all’applicazione del principio di rotazione negli appalti sotto la soglia comunitaria.

Negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie (5,5 milioni di euro per i lavori, 221mila euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali e 144mila euro per gli appalti di servizi e forniture banditi dalle autorità governative centrali), non si seguono le procedure ordinarie, ma la Stazione Appaltante invita un numero predefinito di operatori economici.

L’Anac ha spiegato che il principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicato in modo unitario.

È ragionevole derogare a tale regola, si legge nella risposta dell’Anac, nel caso in cui la stazione appaltante, per esempio un Ministero o un ente pubblico nazionale per la sua complessità organizzativa sia dotato di articolazioni periferiche stabilmente collocate nei territori, come le Direzioni regionali.

In tali casi, spiega l’Anac, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa.

Le articolazioni periferiche devono però rispettare gli obblighi di centralizzazione degli acquisti. Per questo le Stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.

AdA

Scarica le Linee guida ANAC n.4

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Norme CEI per la domotica e la building automation.

Norme CEI per la domotica e la building automation.

Il Comitato Tecnico 205 “Sistemi bus per edifici” del CEI si occupa di building automation e domotica e di preparare norme che riguardano tutti gli aspetti dei sistemi elettronici per gli ambienti domestici e gli edifici, in relazione alla società dell’informazione.
Tali norme permettono l’integrazione di un vasto campo di applicazioni di comando/controllo, nonché l’integrazione degli aspetti di controllo e gestione di altre applicazioni, presenti all’interno o nelle immediate vicinanze degli ambienti domestici e degli edifici, comprese le interfacce verso differenti supporti trasmissivi e le reti pubbliche: tutto ciò tenendo conto dei requisiti di sicurezza funzionale, sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica.

Non si tratta di norme di prodotto, ma di norme che trattano i requisiti di prestazione, le interfacce logiche e fisiche necessarie, specificandone le prove di conformità.
Il CT 205 opera in stretta collaborazione con il TC 205 CENELEC ed altri Comitati Tecnici CENELEC, del CEN e dell’ETSI coinvolti in questi argomenti.

Il principale riferimento normativo inerente al tema in oggetto è costituito dalle serie di Norme CEI EN 50090.

  • La CEI EN 50090-3-1 fornisce una panoramica del processo utente collegato all’applicazione come definito nella Norma EN 50090-3-2  e del livello di applicazione congruente a quanto riportato nella Norma EN 50090-3-3.
  • La CEI EN 50090-2-2 definisce i requisiti tecnici generali per un sistema elettronico per edifici e abitazioni (HBES) basato sui sistemi SELV o PELV, riportando requisiti riferiti al cablaggio e alla topologia, alla sicurezza elettrica e funzionale, alle condizioni ambientali, al comportamento in caso di malfunzionamento e alle regole di installazione.
  • La CEI EN 50090-8 definisce i requisiti generali per la valutazione della conformità dei protocolli di comunicazione. La Norma si applica a tutti i prodotti e sistemi elettronici (incluso il software) che abbiano funzionalità di controllo di case e/o edifici. Non è limitata ai prodotti conformi alle Norme HBES. Non sono comprese le parti dei dispositivi e delle apparecchiature che non forniscono funzionalità HBES.
  • La CEI EN 50090 3-2 specifica la struttura ed il funzionamento dei server per gli oggetti che costituiscono l’interfaccia tra il livello applicazione e l’applicazione e la gestione.
  • La CEI EN 50090-5-1 definisce le prescrizioni obbligatorie ed opzionali applicabili ai livelli fisico e di collegamento dati specifici del mezzo per la comunicazione su linee di alimentazione di classe 1 nelle due varianti PL110 e PL132.
  • La CEI EN 50090-4-2 specifica i servizi ed i protocolli secondo una modalità indipendente dal livello fisico per il livello collegamento dati, il livello rete ed il livello trasporto da usarsi nei sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES).
  • La CEI EN 50090-7-1 definisce i principi generali per le procedure di gestione. I requisiti specificano la sequenza di messaggi che devono essere scambiati tra client e server, il contenuto e l’interpretazione dei dati trasportati, le azioni da intraprendere sulla base di tali dati, le modalità di trattamento degli errori e delle eccezioni.
  • La CEI EN 50090-9-1 contiene le prescrizioni per la coesistenza della coppia ritorta di sistemi HBES di classe 1 con altre reti, per quanto riguarda la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica.
  • La CEI EN 50090-5-2 stabilisce le prescrizioni obbligatorie e facoltative per il livello fisico specifico del mezzo trasmissivo e per il livello connessione dati per la coppia ritorta di un siste- ma HBES di Classe 1, nelle due varianti indicate come TP0 e TP1. L’interfaccia del livello di connessione dati e le definizioni generali indipendenti dal mezzo trasmissivo sono fornite nella Norma EN 50090-4-2.
  • La CEI EN 50090-4-1 specifica i servizi  e i protocolli del livello applicazione da usarsi nei sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES). Essa fornisce i servizi e le interfacce verso il processo utente così come definito nella Norma EN 50090-3-2. Questa procedura è basata sui servizi ed il protocollo è fornito dal livello di trasporto, dal livello di rete e dal livello di collegamento dati come specificati nella Norma EN 50090-4-2.
  • La CEI EN 50090-5-3 definisce le prescrizioni obbligatorie e quelle opzionali relative a prodotti e sistemi HBES che utilizzano la radio frequenza come supporto di comunicazione.
  • La CEI EN 50090-4-3 definisce le prescrizioni mandatorie ed opzionali relative alla comunicazione basata su protocollo IP per prodotti e sistemi HBES.

mb
Fonte CEI

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