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Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida al bonus

Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida al bonus

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al bonus per le ristrutturazioni edilizie, aggiornata alle ultime novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Dal nuovo obbligo di trasmissione dei dati all'Enea alla proroga della detrazione maggiorata al 50 per cento per tutto il 2018. Dall'estensione del bonus agli istituti autonomi di case popolari alla proroga dell'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati.

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato a tutto il 2018 il bonus del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie, che senza il differimento sarebbe passato al 36 per cento. Il limite massimo di spesa resta di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare e l'applicazione dell'incentivo resta valida sia per la ristrutturazione di singole unità immobiliari che di parti comuni di edifici condominiali. Invariata anche la ripartizione della detrazione, che va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione - ricordano dalle Entrate, spetta anche per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

La manovra ha anche mantenuto in vita per un altro anno l'incentivo per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+ o A per i forni) e di altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Riguardo alle spese sostenute per interventi antisismici, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all'85 per cento ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021, ma sul sisma bonus sarà pubblicata un'ulteriore guida dall'Agenzia delle Entrate.

Tra le novità c'è anche un nuovo adempimento, che consiste nell'obbligo di invio all'Enea, per via telematica, di alcune informazioni sugli interventi effettuati. Informazioni che serviranno all'Agenzia per effettuare un monitoraggio e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione agevolati. A riguardo, la guida non fornisce alcun dettaglio aggiuntivo.

Prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili ad uso abitativo già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

Anche in questo caso, per tutto il 2018, la detrazione è pari al 50 per cento, spetta su un importo massimo di spesa di 96mila euro e va ripartita in 10 rate annuali di uguale importo.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile deve calcolare la detrazione (del 50 o 36%) su un importo forfettario, pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione (comprensivo di Iva) dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La guida contiene anche un esempio per rendere più comprensibile il meccanismo. Dunque, se un contribuente acquista un'abitazione nel 2018 al prezzo di 200mila euro, essendo il costo forfetario di ristrutturazione (25% di 200mila euro) pari a 50mila euro, la detrazione sarà pari a 25mila euro (50 per cento di 50mila euro).

Dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

AdA

Scarica la guida 2018

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Dal GSE la guida alla cogenerazione ad alto rendimento

Dal GSE la guida alla cogenerazione ad alto rendimento

L’utilizzo di impianti di cogenerazione trova largo impiego in edilizia, dal riscaldamento alla produzione di energia per interi edifici o piccoli Comuni. Il GSE (Gestore dei servizi energetici) ha pubblicato, al riguardo, la Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento – CAR.

Con il termine “cogenerazione” si indica la produzione contemporanea di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partendo da un’unica fonte (sia fossile che rinnovabile) attuata in un unico sistema integrato (un esempio tipico di impianto di cogenerazione è il motore di un’automobile).

Il GSE ha pubblicato la guida in cui sono descritte le procedure tecniche predisposte dal Gestore per richiedere il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR).

In pratica, il documento ha l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche per predisporre correttamente la documentazione da trasmettere al GSE per la presentazione delle richieste di riconoscimento CAR e/o di accesso al regime di sostegno previsto dal dm 5 settembre 2011 che definisce il nuovo regime di incentivazione.

La guida contiene, oltre a una revisione della precedente guida del 2012:

  • una panoramica sul quadro normativo nazionale e comunitario relativo alla cogenerazione ad alto rendimento, dalla normativa entrata in vigore dal 2012 ad oggi;
  • modalità di presentazione delle richieste;
  • calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e del numero dei certificati bianchi;
  • esempi di metodologie di calcolo delle grandezze di interesse in caso di diverse configurazioni impiantistiche e per differenti tipologie di utenza;
  • esempi pratici.

Ogni argomento è corredato dalle risposte alle domande più frequenti poste al GSE dagli operatori nel corso degli anni.

AdA

Scarica la Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento

 

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F-gas, approvato il decreto di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014

F-gas, approvato il decreto di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 marzo 2018, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame preliminare, il regolamento - da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica - che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Il decreto, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:

  • individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese;
  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;
  • istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas;
  • stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

AdA

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Atmosfere iperbariche: pubblicata dal PAF la nuova sezione

Atmosfere iperbariche: pubblicata dal PAF la nuova sezione

È disponibile on line sul Portale Agenti Fisici (PAF) la nuova sezione: atmosfere iperbariche. Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Per lavoratori esposti ad atmosfere iperbariche si intendono tutti i lavoratori che effettuano la loro attività in condizioni iperbariche, cioè in ambienti in cui la pressione è del 10% superiore alla pressione a livello del mare.

Il fattore specifico di rischio da esposizione ad atmosfere iperbariche è introdotto dal D.Lgs. 81/08. Tale aspetto viene inserito tra i fattori di rischio fisici nel Titolo VIII, art. 180.

L’esposizione ad ambiente iperbarico può causare sia effetti di tipo acuto che di tipo cronico (barotrauma, intossicazione da gas inalati, patologie decompressive), con conseguenze più o meno gravi, che vanno dall’irritazione cutanea alla morte.

Il termine “immersione” deve essere interpretato come esposizione ad un aumento della pressione della miscela respiratoria. Il rischio da esposizione ad atmosfera iperbarica è sempre da valutare tenendo in considerazione gli altri fattori di rischio lavorativo a cui il soggetto è esposto nelle differenti condizioni.

AdA

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Conservazione in atmosfera controllata. Allo studio una nuova norma

Conservazione in atmosfera controllata. Allo studio una nuova norma

Allo studio una nuova norma su “Frutta e ortaggi - Conservazione in atmosfera controllata - Requisiti tecnici” che definirà i requisiti per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei sistemi di conservazione in atmosfera controllata. Si applica a diverse specie vegetali ma non a prodotti conservati in atmosfera modificata o protettiva.
Il progetto, di interesse della Commissione Agroalimentare, si trova nella fase dell’inchiesta preliminare, fase fondamentale per vagliare l’interesse del mercato relativamente a nuovi temi che la normazione tecnica intende sviluppare.
La futura norma, andrà a sostituire la UNI 10193 del 1993 e tiene in considerazione sia i numerosi studi effettuati nel settore della conservazione degli ortofrutticoli freschi sia l'evoluzione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, compresi i sistemi di monitoraggio e controllo.
L’aggiornamento interessa sia le diverse componenti della filiera degli ortofrutticoli freschi (produttori agricoli, distributori, consumatori e utenti finali) sia il mercato nazionale e internazionale, poiché la qualità e il valore merceologico e nutrizionale degli ortofrutticoli freschi dipendono dalle condizioni di coltivazione, di raccolta, ma anche di conservazione. Puntando sempre più sulla qualità, tutti i componenti della filiera ortofrutticola devono assicurarsi della corretta conservazione dei prodotti dopo la raccolta.
Da ciò deriva l'opportunità di individuare le caratteristiche tecnologiche di un sistema di impianti e attrezzature in grado di mantenere i più alti livelli possibili di qualità per permettere ai prodotti di concorrere sul mercato nazionale ed estero.
La norma nazionale potrebbe successivamente essere estesa all'area comunitaria europea.
L’inchiesta pubblica preliminare terminerà in data 30 marzo 2018. Sino a quella data sarà possibile inviare eventuali commenti.

mb
Fonte UNI

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