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Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. Dall’INL le indicazioni operative

Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. Dall’INL le indicazioni operative

Con circolare del 19 febbraio 2018, n. 5, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.

Le considerazioni riguardano le istanze di installazione e le condizioni del controllo a distanza, ma anche la considerazione dell'interesse alla tutela del patrimonio aziendale, l'uso di telecamere con nuova tecnologia digitale e l'utilizzo di sistemi di trattamento e raccolta di dati biometrici.

Sulla valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori, l'Ispettorato scrive che l'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

Non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare ma le riprese effettuate devono necessariamente "essere coerenti e strettamente connesse" con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza, da verificare in sede di eventuale accertamento ispettivo. È invece scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie perché nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo e dei mutamenti di merci e impianti produttivi.

L'attività di controllo, ricorda l'Ispettorato al personale ispettivo, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell'interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell'istanza di autorizzazione.

AdA

Scarica la circolare 5/2018

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