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Formazione per la sicurezza, chi non partecipa è licenziabile

Formazione per la sicurezza, chi non partecipa è licenziabile

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 gennaio 2019, n. 138, ha stabilito che chi non partecipa alla formazione per la sicurezza è licenziabile.

Il ricorso di un lavoratore, messo alla porta per non aver partecipato a un corso aziendale (obbligatorio) in materia di prevenzione, è stato respinto. Per questo motivo, la lettera di licenziamento è stata ritenuta legittima. Si tratta di una sentenza che sottolinea due concetti chiave.

Il primo: la tutela della propria incolumità è un dovere, così come è stato sancito dal testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Il secondo: non aderire alla formazione in materia sicurezza fa venir meno il rapporto di fiducia fra datore di lavoro e lavoratore. Se vengono meno questi due presupposti può scattare il licenziamento per giusta causa. Cosa che è puntualmente avvenuta. E la suprema Corte ha messo il timbro dopo tutti i gradi di giudizio.

L’orientamento seguito dai giudici di legittimità si pone in sintonia con il D.Lgs. n. 81/2008, con il quale, per altro, è stato definitivamente consacrato l’abbandono del cosiddetto modello “iperprotettivo” del lavoratore.

L’art. 20, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce l’obbligo da parte del lavoratore di «osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale»; queste disposizioni sono espressione tipica del potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro, funzionali all’assolvimento dell’obbligazione di sicurezza (art. 2087 del codice civile).

L’inosservanza, quindi, della disposizione aziendale di partecipare a un corso di formazione in materia di sicurezza costituisce, secondo l’art. 2119 del codice civile, una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

AdA

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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: adottato il ventunesimo elenco

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: adottato il ventunesimo elenco

Con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 è stato adottato il ventunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto è composto da sei articoli:

  • all'articolo 1 si rinnova per cinque anni l'iscrizione per i soggetti che hanno trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 2sono apportate le variazioni alle abilitazioni dei soggetti già iscritti, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • all'articolo 3 è prorogata l'iscrizione al 30 aprile 2019 per il soggetto indicato, per il quale la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 4 è disposta la cancellazione dei soggetti indicati;
  • all'articolo 5 è specificato che il Decreto adotta l'elenco aggiornato in sostituzione di quello adottato con il precedente del 23 novembre 2018;
  • all'articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.


L'elenco adottato in allegato al Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2019 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto del 23 novembre 2018.

AdA

Scarica il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019

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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esposizioni all’amianto

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esposizioni all’amianto

La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.

In particolare l'istante chiede se il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi. Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la "Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati".

In merito, la Commissione ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

AdA

Scarica l'Interpello 2/2019

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Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, con l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Ciò non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità, conferma il Ministero. Resta salvo anche il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 sul segnalamento temporaneo delle attività lavorative sopra citate.
Il DIM 22/01/2019 abroga il precedente decreto in materia (DIM del 4 marzo 2013) ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 13/2/2019).

In base alle previsioni dell'art. 2 i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I al DIM 22/1/2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nell'allegato. L'adozione di questi criteri va poi documentata nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 3 del DIM 22/1/2019 richiede ai datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, di apprestare adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, relativamente alle nuove procedure. Gli stessi datori devono mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n.81/2008.

AdA

Scarica il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019

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Agenti cancerogeni e mutageni: novità sulla protezione dei lavoratori

Agenti cancerogeni e mutageni: novità sulla protezione dei lavoratori

Con Direttiva (UE) 2019/130, del 16 gennaio 2019 (in G.U.C.E. L 30 del 31/1/2019) viene apportata modifica alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, le modifiche più rilevanti riguardano l'Allegato I "Elenco di sostanze, preparati e procedimenti" e l'Allegato III "Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse".

All'allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” sono stati aggiunti i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore e i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel;

L'allegato III (Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse) viene invece sostituito integralmente.

AdA

Scarica la Direttiva (UE) 2019/130

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato a gennaio 2019

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato a gennaio 2019

Pubblicato sul sito dell'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’aggiornamento a gennaio 2019 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.

Questa nuova versione, che va ad aggiornare quella già pubblicata a luglio del 2018, contiene in particolare:

  • Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281 del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018);
  • Inseriti gli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 - Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
  • Inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatari con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio);
  • Corretto il refuso relativo all’Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 - Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.

AdA

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