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Reach: nanoforme delle sostanze chimiche

Reach: nanoforme delle sostanze chimiche

La Commissione europea, con il regolamento (UE) 2018/1881 della commissione del 3 dicembre 2018 (in G.U.C.E. L del 4 dicembre 2018, n. 308), ha modificato gli Allegati VII, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Poiché il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) non dice nulla sui cosiddetti nanomateriali, la Commissione europea è in intervenuta modificando i citati allegati per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze.

L'Allegato XVII era già stato recentemente modificato ad opera del regolamento n. 2018/1513 per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B.

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Scarica il Regolamento (UE) 2018/1881

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Premi e contributi Inail 2019, riduzione 15,24%

Premi e contributi Inail 2019, riduzione 15,24%

Pubblicato il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 ottobre 2018, concernente la riduzione nella misura del 15,24% per l’anno 2019, dell’importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell’articolo 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Il decreto approva la determinazione del Presidente dell’Inail n. 356 dell’8 agosto 2018 che aveva fissato la misura della riduzione per il 2019 al 15,24%.

AdA

Scarica il Decreto

Scarica la determina INAIL

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Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: UNI EN 14594:2018

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: UNI EN 14594:2018

In ambito lavorativo la sicurezza è un interesse primario di aziende e lavoratori. Gli aspetti da tutelare sono i più disparati ed è per questo che anche la normazione fa la sua parte.

È il caso del recente recepimento anche in lingua italiana della norma EN 14594 da parte della commissione Sicurezza. In particolare questo documento specifica i requisiti minimi per i respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea per l'utilizzo con maschera intera, semimaschera o con cappuccio incorporato, elmetto o tuta e con apparecchi utilizzati in operazioni di sabbiatura come apparecchi di protezione delle vie respiratorie. La norma comprende prove di laboratorio e prove pratiche di impiego per la valutazione della conformità ai requisiti. La UNI EN 14594 non tratta gli APVR (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) destinati alla fuga e le apparecchiature da immersione.

Particolare attenzione è rivolta ai materiali con cui vengono progettati gli APVR. Infatti gli elementi utilizzati devono essere resistenti al deterioramento da calore e con un’adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Inoltre, tutto ciò che viene a contatto con l’utilizzatore non deve dare origine ad allergie, reazioni cutanee o altri effetti nocivi per la salute. Infine, nella realizzazione devono essere evitati i bordi e le sporgenze acuminate possibili fonti di lesioni.

Ogni dispositivo deve essere accompagnato dalle informazioni da parte del fabbricante. Tali informazioni sono necessarie perché devono consentirne l'uso al personale addestrato e qualificato. Inoltre devono comprendere la gamma di applicazione e le istruzioni necessarie per un corretto montaggio, cura, manutenzione e immagazzinaggio; devono descrivere chiaramente e senza ambiguità quali combinazioni consentite di componenti sono da utilizzarsi per una classe specifica di APVR.

Per concludere le istruzioni di manutenzione e le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite separatamente.

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Attività commerciali: Regola tecnica prevenzione incendi in Gazzetta

Attività commerciali: Regola tecnica prevenzione incendi in Gazzetta

Con Decreto 23 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018,  il Ministero dell'Interno approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, individuate con il numero 69 nell'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (a 30 giorni a decorrere dal 3/12/2018, ovvero dal 2 gennaio 2019), ovvero per quelle di nuova realizzazione.

Le disposizioni della Regola tecnica si possono applicare alle medesime attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 (la Regola tecnica del 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010).

Come per altre regole tecniche, viene apportata modifica al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione Incendi), aggiungendo

  • il capitolo «V.8 - Attività commerciali» all'Allegato 1 del Codice nella "Sezione V - Regole tecniche verticali";
  • il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 nell'elenco di norme alternative ancora applicabili, all'interno dell'elenco contenuto all'art. 1, comma 2 del Codice di prevenzione Incendi;
  • il riferimento all'attività classificata come numero 69 dal D.P.R. n.151/2011, al novero di quelle previste nell'art.2 comma 1 del Codice di prevenzione Incendi.

AdA

Scarica il Decreto 23 novembre 2018

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