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Salute e sicurezza sul lavoro: adozione della circolare OiRA per la valutazione dei rischi

Salute e sicurezza sul lavoro: adozione della circolare OiRA per la valutazione dei rischi

È stata emanata la circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018 del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Generale dell'Inail relativa allo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore "Uffici".

Lo strumento ha l'obiettivo primario di supportare, attraverso un percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Esso è reso disponibile gratuitamente, a decorrere dalla data di emanazione della circolare, accedendo tramite collegamento al sito internet dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), al link "tool uffici", secondo le indicazioni fornite nel sito stesso.

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Esposizione al caldo e al freddo, un opuscolo per valutare il microclima

Esposizione al caldo e al freddo, un opuscolo per valutare il microclima

La Direzione regionale Inail Campania, avvalendosi degli esperti del settore Certificazione, Verifica e Ricerca, ha realizzato un opuscolo “La valutazione del microclima” per fornire ai datori di lavoro, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e a tutti coloro che si occupano di prevenzione nei luoghi di lavoro, un momento di sintesi sulle attuali conoscenze e permettere loro di valutare nel migliore dei modi i rischi legati alle condizioni microclimatiche del luogo di lavoro e di realizzare le migliori azioni correttive.

Le condizioni microclimatiche di un luogo di lavoro e di vita, possono interferire significativamente con le attività degli occupanti. In ambienti d’ufficio o domestici si possono creare condizioni non confortevoli che possono ridurre la produttività ma anche favorire il verificarsi di infortuni e di piccoli malesseri.

Negli ambienti di lavoro in cui il ciclo produttivo richiede condizioni ambientali estreme con temperature particolarmente elevate o estremamente basse è addirittura necessario proteggere la salute dei lavoratori modificando, quando è possibile, il ciclo produttivo o realizzando adeguati sistemi di protezione collettiva e individuale. Una particolare attenzione deve essere rivolta ai luoghi di lavoro all’aperto in cui, durante la stagione estiva o durante l’inverno, i lavoratori possono essere esposti a condizioni climatiche estreme. I settori dell’agricoltura e dell’edilizia, caratterizzati dalla maggiore frequenza di infortuni e malattie professionali, sono particolarmente esposti a queste problematiche anche perché in questi settori è maggiormente diffusa la manodopera irregolare.

Benché il d.lgs. 81/08 abbia inserito il microclima nei rischi fisici da valutare ai sensi del Titolo VIII, l’assenza di uno specifico capo non fornisce, alla pari degli altri rischi come rumore, vibrazioni ecc., delle univoche indicazioni su come valutare tale rischio. La valutazione del microclima viene effettuata facendo riferimento alla normativa tecnica internazionale e nazionale basata su principi indiscussi da oltre quarant’anni.

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Invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: una guida alla gestione dal Ministero dell’Ambiente

Invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: una guida alla gestione dal Ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato il documento “Valutazione sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso”.

Predisposto dal Gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, il documento ha l’obiettivo di fornire uno strumento pratico per le commissioni ispettive di cui all’art. 27 che sono tenute a verificare che il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante abbia predisposto i piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento delle attrezzature e degli impianti connesso alla presenza di sostanze pericolose.

Si tratta di una importante novità del D.lgs. 105, introdotta in attuazione della direttiva 2012/18/UE a fronte di impianti che, in Italia come nella maggior parte dei Paesi europei, hanno sempre più anni di servizio e poche possibilità di essere sostituiti nel breve periodo. Il metodo si basa su alcuni dati di sintesi che il gestore fornirà in merito ai fattori che accelerano o rallentano l’invecchiamento di attrezzature ed impianti.

Il nucleo del metodo è un semplice sistema basato sull’attribuzione di penalità e compensazioni, che propone al gestore la scelta tra diverse misure di controllo da adottare in proporzione alla propensione all’invecchiamento risultante. Il metodo è applicabile sia agli stabilimenti di soglia superiore che di soglia inferiore e può essere utilizzato autonomamente dal gestore, in via preventiva prima delle ispezioni, coinvolgendo il responsabile della sicurezza ed il responsabile della manutenzione degli impianti.

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Testo Unico di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato al luglio 2018

Testo Unico di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato al luglio 2018

Pubblicato sul sito dell'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’aggiornamento a luglio 2018 del Testo Unico Sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08.

Questa nuova versione, che va ad aggiornare quella già pubblicata a maggio del 2018, contiene in particolare la Rivalutazione, come da decreto direttoriale dell’INL n. 12/2018, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,9%, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n.81/08.

Di seguito l’elenco delle ultime novità:

  • Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;
  • Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato", pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 "Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato" (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);
  • Inserita la circolare n. 10 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
  • Inseriti gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018 del 25/06/2018;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018- Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11.

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Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tirocini formativi e strumenti di controllo del macchinista treni

Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tirocini formativi e strumenti di controllo del macchinista treni

Disponibili le risposte a due nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, con l’interpello 4/2018 del 25/06/18, la Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”.

Invece, con Interpello 5/2018 del 25/06/18, l’associazione FerCargo, chiede di conoscere il parere della Commissione in merito: “[…] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza” e all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal d.lgs. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

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Scarica l’interpello n.5/2018

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