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Whistleblowing: il modello 231 deve codificare l’iter per le segnalazioni di illeciti

Whistleblowing: il modello 231 deve codificare l’iter per le segnalazioni di illeciti

Gran parte del dibattito sulla nuova legge dedicata al whistleblowing (la 179/2017) è stato polarizzato dalle questioni ideologiche che la legge pone. È arrivato il momento, però, di chiedersi che cosa debbano fare concretamente le imprese per rispettare la legge, orientandone l’applicazione all’effettiva tutela della trasparenza dei comportamenti, senza alzare i livelli di burocrazia aziendale.

Innanzitutto, va identificato l’ambito di applicazione della nuova norma nel settore privato: è un whistleblower, in base all’articolo 2 della legge, e gode di ampie tutele normative, colui che, operando in un’azienda del settore privato, effettua la segnalazione di un illecito che rientra nell’ambito dei reati indicati dal Dlgs 231/2001 e/o implica la violazione del Mog (modello di organizzazione ex articolo 6 del Dlgs 231/2001).

Deve trattarsi di illeciti compiuti nell’interesse e a beneficio dell’azienda. Altri casi di denuncia o segnalazione, palese o anonima che siano, sono al di fuori del perimetro della legge e si muovono in uno spazio di assoluta libertà sia dal lato dell’azienda (che potrà decidere di regolamentare, agevolando o meno, il fenomeno) sia da quello del lavoratore (cui continuano ad applicarsi le regole generali su segreto professionale, obbligo di fedeltà, diffamazione e così via).

Ogni impresa che abbia adottato un Mog 231 dovrà quindi integrarlo, pena l’inefficacia del modello, con le disposizioni sul whistleblowing. Si tratta di attivare almeno una porta d’accesso informatica (ma la legge parla anche di una possibile pluralità di porte) tramite cui un segnalante, non anonimo, presenti una denuncia, con modalità e strumenti tali che la sua identità resti riservata.

Il sistema dovrà essere strutturato in modo da condurre il segnalante a effettuare solo denunce pertinenti – cioè riconducibili alle violazioni del modello 231 – circostanziate e sufficientemente precise da consentire indagini e verifiche non meramente esplorative.

La legge non lo dice, ma lo sottintende abbastanza chiaramente: il segnalante va guidato dalla piattaforma a fare una segnalazione responsabile e che presenti, quantomeno, le caratteristiche del fumus di fondatezza. È sul terreno della corretta e specifica costruzione del canale di presentazione della denuncia che si gioca la prima e fondamentale possibilità di veicolare alla fase successiva solo fattispecie rilevanti e non pretestuose.

Il modello dovrà individuare il soggetto o i soggetti deputati a ricevere ed esaminare la denuncia, dando poi eventualmente impulso alle indagini, fissando la procedura e, quindi, le modalità dell’esame e dei provvedimenti che ne conseguono: avvio dell’iter disciplinare o archiviazione.
Sulla scelta di questi soggetti la legge non dà indicazioni: sarà logicamente veicolata verso coloro che possono essere individuati come destinatari naturali delle denunce, cioè l’organismo di vigilanza, la funzione del personale o anche un soggetto terzo cui siano affidate l’imparzialità della valutazione sul fumus e le eventuali indagini.

Il modello dovrà identificare anche sanzioni per il segnalante che si riveli millantatore in mala fede (agendo con dolo o colpa grave) e che punisca eventuali comportamenti atti a violare il segreto sull’identità del segnalante. È opportuno, infine, che il funzionamento, le finalità e i sistemi di protezione previsti siano illustrati ai dipendenti, all’attivazione della piattaforma e della procedura.

AdA

Fonte Sole24Ore AB e FP

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Rifiuti alimentari e solidarietà sociale: dal minAmb un bando di cofinanziamento

Rifiuti alimentari e solidarietà sociale: dal minAmb un bando di cofinanziamento

La direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato un bando di cofinanziamento dedicato a progetti finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale.

Il bando cofinanzia progetti integrati per la gestione (approvvigionamento, trasporto, stoccaggio, conservazione, preparazione e distribuzione) delle eccedenze alimentari che prevedono l’acquisto di attrezzature strumentali specifiche, al fine di contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti alimentari attraverso azioni di solidarietà sociale.

Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale indetta con il bando “soggetti donatari” che abbiano stipulato appositi accordi, con almeno un operatore del settore alimentare ed un destinatario finale quale uno o più soggetti riceventi le eccedenze alimentari raccolte.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 300.000,00.

AdA

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In consultazione l'aggiornamento alle Linee guida ANAC

In consultazione l'aggiornamento alle Linee guida ANAC

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ed Equo compenso. Sono questi due gli argomenti su cui si fonda la consultazione ANAC per l'aggiornamento delle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017", pubblicate con delibera 21 febbraio 2018, n. 138 (Gazzetta Ufficiale 23/03/2018, n. 69).

La consultazione, aperta fino al 9 luglio 2018, si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del DM 1 dicembre 2017, n. 560 (c.d. Decreto BIM) e del d.lgs. n. 148/17 che ha previsto l'introduzione dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti verso la pubblica amministrazione.

In documento in consultazione è articolato in uno schema di Linee guida, da integrare opportunamente nelle Linee guida n. 1, e in una nota esplicativa in cui sono illustrate le ragioni delle scelte proposte e sono contenute domande rivolte ai partecipanti alla consultazione, che sono liberi di proporre ulteriori valutazioni in merito alle indicazioni del documento di consultazione.

Per quanto riguarda il BIM, è previsto che tutti i soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le attività connesse alla realizzazione dell’opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione, quali il RUP, il direttore lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, devono essere in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia.

Molto interessante la sezione che parla dell'equo compenso. Oltre a rimarcare la necessità per le stazioni appaltanti di definire l’importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016, l'ANAC ha riconosciuto la necessità di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara. A tal fine, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, l'ANAC ha previsto la possibilità di ricorrere alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell’interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo compenso.

Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. L’equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all’articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

AdA

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Regolamento GDPR. Aggiornato il software per la valutazione di impatto

Regolamento GDPR. Aggiornato il software per la valutazione di impatto

Disponibile sul sito del Garante Privacy l'aggiornamento, alla versione 1.6.3 con nuove funzionalità, del software per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il software offre un percorso guidato alla realizzazione della DPIA, secondo una sequenza conforme alle indicazioni fornite dal WP29 nelle Linee-guida sulla DPIA.

Il software qui presentato non costituisce un modello al quale fare riferimento in ogni situazione di trattamento, essendo stato concepito soprattutto come ausilio metodologico per le PMI. Offre in ogni caso un focus sugli elementi principali di cui si compone la procedura di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Potrebbe costituire quindi un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d'impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate.

È inoltre bene ricordare che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve tenere conto del rischio complessivo che il trattamento previsto può comportare per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce dello specifico contesto. Pertanto, il concetto di rischio non si esaurisce nella considerazione delle possibili violazioni o minacce della sicurezza dei dati.

AdA

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Offerta più vantaggiosa, in Gazzetta le linee guida Anac n. 2 aggiornate al Correttivo

Offerta più vantaggiosa, in Gazzetta le linee guida Anac n. 2 aggiornate al Correttivo

Dopo l'approvazione definitiva da parte dell'Anac, sono state pubblicate anche nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio le linee guida n.2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, riviste alla luce del decreto Correttivo della riforma appalti. Il documento punta a dare nuove indicazioni a stazioni appaltanti e imprese sui casi in cui core l'obbligo ricorrere alla valutazione delle offerte senza tenere conto solo del prezzo e l'elenco delle situazioni che invece autorizzano la stazione appaltante ad aggiudicare al massimo ribasso.

Nel documento, utile ma non vincolante per le amministrazioni, l'Autorità recepisce e anche le altre novità normative introdotte dal Dlgs 57/2017: a partire dal tetto massimo del trenta per cento ai punti riservati alla componente economica, fino al divieto di attribuzione - in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - di un punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d'asta.

AdA

Scarica le linee guida Anac n. 2

Fonte Edilizia e Territorio MS

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