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Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni: in via di definizione una prassi di riferimento

Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni: in via di definizione una prassi di riferimento

Il Tavolo di lavoro "Responsabilità sociale nel settore edile", ha approvato il progetto di prassi di riferimento intitolato "Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni - Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000".
Il documento – frutto della collaborazione tra UNI e ANCE Lombardia - fornisce delle linee guida per l’applicazione pratica nel settore delle costruzioni del modello di responsabilità sociale promosso dalla UNI ISO 26000. In esso, inoltre, sono individuati una serie di elementi utili alla mappatura degli stakeholder e alla integrazione della responsabilità sociale nei processi tipici di un’impresa edile.
La prassi di riferimento è stata pensata per essere utilizzata in combinazione con la UNI/PdR 18 ("Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi alla UNI ISO 26000").

Nello specifico, il documento fornisce elementi operativi per la classificazione, l’individuazione e l’analisi degli stakeholder e della sfera di influenza, e può essere un utile strumento per l’integrazione della responsabilità sociale nella gestione dell’impresa edile rispetto ai suoi processi tipici, così da ottenere un approccio sistematico alla responsabilità sociale.
L’attività di elaborazione della UNI/PdR è stata promossa tramite un'iniziativa congiunta di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, con l'intento di incoraggiare le associazioni di categoria e altre associazioni regionali a sviluppare una o più prassi di riferimento compatibili per la trasposizione e il recepimento delle linee guida UNI ISO 26000 per la Responsabilità Sociale delle Organizzazioni, nei comparti/settori di loro competenza, valorizzando le buone pratiche di attuazione della noma internazionale messe in atto sul territorio lombardo, nell'ottica di una loro più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale.
Il progetto è ora sottoposto alla fase di consultazione pubblica, con scadenza 2 settembre 2018, al fine di raccogliere osservazioni da parte del mercato.
Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti para-normativi che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido (al massimo otto mesi dall’approvazione della richiesta) processo di condivisione ristretta ai soli autori, verificata l’assenza di norme o progetti di norma allo studio sullo stesso argomento.

Scarica il Progetto di Prassi

mb

Fonte UNI

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Furto di dati aziendali, così la stretta dei giudici

Furto di dati aziendali, così la stretta dei giudici

Tutela dei dati aziendali rafforzata. Nell’interpretazione dei giudici, infatti, hanno assunto via via rilevanza disciplinare non solo le più classiche ipotesi di divulgazione di informazioni riservate all’esterno del perimetro aziendale, ma anche le condotte che – seppur non si concretizzino in un danno all’attività datoriale – ledono comunque le prerogative di riservatezza del datore di lavoro, il cui perimetro è da interpretarsi in senso ampio ed elastico ricomprendendo anche informazioni e dati non protetti e nella disponibilità del lavoratore.

Nell’ampia giurisprudenza sull’appropriazione dei dati aziendali da parte del lavoratore, particolare importanza assume la pronuncia della Corte di cassazione n.25147 del 20 ottobre, relativa a un dipendente che aveva ricopiato su una chiave Usb una mole consistente di documenti aziendali. I giudici hanno stabilito che é legittimo il licenziamento del dipendente e ciò indipendentemente dalla protezione delle informazioni attraverso una password e dalla loro divulgazione a terzi perché questa condotta viola il dovere di fedeltà sancito dall’articolo 2105 del Codice civile.

Questa decisione acquisisce particolare rilevanza alla luce dell’entrata in vigore del Gdpr che ha introdotto più stringenti adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali, ponendo così una rinnovata attenzione sul tema della riservatezza in ambito aziendale. In particolare, dato l’obbligo in capo alle aziende di porre in essere specifiche misure per garantire la sicurezza dei dati oggetto di trattamento (pena l’applicazione di esose sanzioni) si pone la necessità di individuare puntualmente le condotte dei dipendenti lesive degli obblighi di riservatezza e quindi rilevanti sotto il profilo disciplinare.

La sentenza si pone nell’ambito della giurisprudenza relativa ai casi in cui il lavoratore si appropri di informazioni aziendali; in questo contesto, tuttavia, non sempre è chiaro quando risulti integrata la violazione dell’articolo 2105 Codice civile, in particolar modo con riferimento sia alla natura dei dati/informazioni rilevanti, che alla necessità o meno di una divulgazione degli stessi. Nel caso di specie, il giudice ha interpretato i suddetti requisiti nel senso dell’irrilevanza sia della natura non riservata delle informazioni apprese che della mancata divulgazione delle stesse: la circostanza che per il dipendente l’accesso ai dati fosse libero, infatti, non lo autorizzava ad appropriarsene creandone copie idonee a far uscire le informazioni al di fuori della sfera di controllo del datore di lavoro. Pertanto, la condotta del dipendente integrava violazione del dovere di fedeltà sancito dall’articolo 2105 Codice civile che si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.

Nella stessa direzione si pone una pronuncia della Corte di Cassazione (13 febbraio 2017, n. 3739) avente ad oggetto il caso di un lavoratore che si era abusivamente impossessato di appunti contenenti informazioni confidenziali, con la finalità di trasmetterle a un concorrente. In tale ipotesi, chiarivano i giudici, era irrilevante che la divulgazione all’esterno non fosse avvenuta perché impedita dall’intervento del datore di lavoro, dovendo ricondursi al dovere di fedeltà anche situazioni che non presentino tutti i requisiti dell’articolo 2105 Codice civile, atteso che il contenuto del suddetto obbligo è più ampio, dovendosi integrare questa norma con gli articoli 1175 e 1375 Codice civile, che impongono al lavoratore condotte rispettose di canoni generali di correttezza e buona fede.

Con riferimento alla natura delle informazioni violate, un’interessante pronuncia di merito (Corte di appello di Ancona, 9 gennaio 2012, n. 1136) ha specificato come le informazioni la cui apprensione è rilevante ai fini della sussistenza della suddetta violazione sono quelle relative alle modalità produttive e al “know how” dell’azienda che - per il loro apporto e originalità - il datore di lavoro abbia interesse a preservare.

Dinanzi a tale inadempimento, proseguiva la Corte, le eventuali intenzioni del lavoratore, se non corroborate da circostanze obiettive, rilevano ben poco al fine di escludere la sussistenza di una condotta avente rilevanza disciplinare: infatti, seppur la valutazione delle intenzioni del lavoratore non può essere elusa, in quanto necessaria al fine di un corretto esercizio del potere disciplinare, tuttavia la violazione dei canoni di riservatezza costituisce di per sé un inadempimento, indipendente dal possibile esito di un “processo alle intenzioni”.

AdA

fonte Sole24Ore 180/18 VP

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Fattura elettronica carburanti per i trattori agricoli e forestali

Fattura elettronica carburanti per i trattori agricoli e forestali

Con la Circolare n. 13/E/2018 del 2 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti alle partite IVA, anche con riferimento all’applicazione delle nuove disposizioni normative ai trattori agricoli e forestali.

La precisazione è arrivata in risposta a diversi quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai singoli contribuenti con i quali si chiedeva all’Agenzia se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientrasse tra quelle da documentare con fattura elettronica ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, dovesse essere effettuato con strumenti tracciabili ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che trattori agricoli e forestali devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica, ma non da quelle relative allo stop ai contanti.

Per poter fruire della deducibilità del costo d’acquisto e della detraibilità della relativa IVA, anche per le macchine agricole vige l’obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti tracciabili individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 73203/ 2018.

AdA

Scarica la Circolare n. 13/E/2018

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Casellario Informatico, da ANAC il nuovo regolamento

Casellario Informatico, da ANAC il nuovo regolamento

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione del 6 giugno 2018 recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il Casellario informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture contiene tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle relative iscrizioni.

Il regolamento disciplina, in particolare, la trasmissione di tale flusso informativo, l’iscrizione nel Casellario Informatico delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e le modalità per la loro cancellazione.

AdA

Scarica la delibera ANAC 6 giugno 2018

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Codice Appalti, chiarimenti Anac sulla rotazione degli inviti

Codice Appalti, chiarimenti Anac sulla rotazione degli inviti

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con alcune Faq ha chiarito alcuni argomenti trattati nelle linee guida n.4, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), afferenti all’applicazione del principio di rotazione negli appalti sotto la soglia comunitaria.

Negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie (5,5 milioni di euro per i lavori, 221mila euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali e 144mila euro per gli appalti di servizi e forniture banditi dalle autorità governative centrali), non si seguono le procedure ordinarie, ma la Stazione Appaltante invita un numero predefinito di operatori economici.

L’Anac ha spiegato che il principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicato in modo unitario.

È ragionevole derogare a tale regola, si legge nella risposta dell’Anac, nel caso in cui la stazione appaltante, per esempio un Ministero o un ente pubblico nazionale per la sua complessità organizzativa sia dotato di articolazioni periferiche stabilmente collocate nei territori, come le Direzioni regionali.

In tali casi, spiega l’Anac, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa.

Le articolazioni periferiche devono però rispettare gli obblighi di centralizzazione degli acquisti. Per questo le Stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.

AdA

Scarica le Linee guida ANAC n.4

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Dibattito pubblico: in Gazzetta il decreto

Dibattito pubblico: in Gazzetta il decreto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), che regola la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il DPCM è composto da 10 articoli ed un allegato contenente l’elenco delle opere che sono sottoposte, nei casi individuati dal decreto stesso, a dibattito pubblico. Le regole non saranno operative da subito. La norma entrerà in vigore il 24 agosto, cioè 60 giorni dopo la pubblicazione. Ci sarà poi bisogno di un decreto del Ministero delle infrastrutture, che dovrà definire il funzionamento della Commissione per il dibattito pubblico e dovrebbe essere pronto in 15 giorni, quindi entro il 10 luglio.

Le infrastrutture per le quali diventa obbligatorio il dibattito pubblico sono indicate nell’Allegato 1 al decreto. Si tratta di autostrade e strade extraurbane a quattro o più corsie con una lunghezza del tracciato superiore a 15 chilometri e un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro, calcolato al netto dell’Iva del complesso dei contratti previsti.

Ci sono poi i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza con lunghezza del tracciato superiore a 30 chilometri e un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro, al netto dell’Iva.

Il confronto sarà obbligatorio anche per gli aeroporti, per opere che riguardano i terminali passeggeri e merci o nuove piste di atterraggio e decollo superiori a 1500 metri di lunghezza, con un valore di investimento superiore a 200 milioni di euro al netto dell’iva.

Saranno soggetti a dibattito pubblico i porti marittimi commerciali, le vie navigabili, i porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, terminali marittimi, isole a mare per il carico e lo scarico che possano accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, opere e attrezzature connesse. Gli interventi devono interessare una superficie superiore a 150 ha e l’investimento complessivo deve superare i 200 milioni di euro, Iva esclusa.

Dibattito pubblico anche per gli interventi per la difesa del mare e delle coste con un valore di investimenti superiore a 50 milioni di euro, piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi e opere off shore che implicano un investimento superiore a 150 milioni di euro, interporti per il trasporto merci comprendenti uno scalo ferroviario in collegamento con porti e aeroporti di valore superiore a 300 milioni di euro, elettrodotti aerei di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km, impianti per l’accumulo delle acque con altezza superiore a 30 metri o volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi, opere per il trasferimento dell’acqua tra regioni diverse con una portata di 40 metri cubi al secondo, infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico che prevedono investimenti superiori a 300 milioni di euro al netto dell’Iva.

AdA

Scarica il DPCM 10 maggio 2018, n. 76

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