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Regolamento privacy arricchito con riferimenti ai “considerando”

Regolamento privacy arricchito con riferimenti ai “considerando”

Il Garante per la protezione dei dati personali rende disponibile una versione del regolamento (UE) 2016/679 aggiornata alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018.

Per facilitare una fruizione più ampia e ragionata del testo, articoli e paragrafi del Regolamento riportano inoltre tra parentesi i rispettivi “Considerando”, laddove esistenti, indicati con l’abbreviazione “C” e il numero corrispondente.

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La privacy condona le sanzioni «vecchie» entro il 18 dicembre

La privacy condona le sanzioni «vecchie» entro il 18 dicembre

Il 19 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 101 che ha coordinato le vecchie norme nazionali in materia di riservatezza con il sistema introdotto dal regolamento Ue 679 (il cosiddetto Gdpr), diventato operativo il 25 maggio. Dunque, gli operatori pubblici e privati avranno tutti gli strumenti per muoversi tra i nuovi obblighi - a cominciare dalle procedure per il condono delle vecchie sanzioni, il cui pagamento va effettuato entro il 18 dicembre - anche se la navigazione si preannuncia complicata.

E questo per almeno due motivi. Per la complessità dell’apparato normativo, costituito dal Gdpr (che rappresenta il principale punto di riferimento) e dal decreto 101, che a sua volta si compone di due parti: le regole che vivono di vita propria e le modifiche al vecchio codice della privacy (il decreto legislativo 196 del 2003). Queste ultime rappresentano la materia più consistente del decreto. L’altra difficoltà è rappresentata dalla definitezza del nuovo sistema, che è tale solo in apparenza. All’appello mancano, infatti, ancora parecchi passaggi da compiere, a cominciare dalla ricognizione dei codici deontologici (come quello dei giornalisti o delle investigazioni difensive; si veda la scheda a fianco) e delle autorizzazioni generali: in entrambi i casi si deve appurare la loro compatibilità con la nuova privacy. Compito che spetta al Garante.

Per l’Autorità guidata da Antonello Soro si prospettano mesi di fuoco, perché dovrà gestire anche il contenzioso pregresso, occuparsi del condono delle sanzioni comminate prima del 25 maggio e, allo stesso tempo, monitorare l’applicazione del Gdpr, cercando, però, di non calcare troppo la mano. E questo in ottemperanza al periodo di rispetto di otto mesi imposto dal decreto 101, così da dare a imprese e pubbliche amministrazioni il modo di prendere le misure con i nuovi obblighi. Scatta per l’Autorità un fitto calendario di adempimenti che si concluderà a dicembre del prossimo anno, quando dovrà chiudere il registro dei trattamenti che finora ha gestito e che il Gdpr ha reso obsoleto. E ciò al netto di altri compiti che non prevedono una scadenza ma che spetta sempre al Garante portare a termine, come il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del proprio ufficio o le linee guida per semplificare la vita alle piccole e medie imprese.

L’urgenza maggiore è, tuttavia, rappresentata dalla revisione di cinque dei sette codici deontologici (per gli altri due c’è più tempo) e delle diverse autorizzazioni generali. Operazione che deve compiersi nei prossimi mesi e che prevede, in una prima fase, la verifica da parte del Garante della compatibilità di quei provvedimenti con il nuovo quadro normativo sulla privacy e, successivamente, la sottoposizione dei nuovi testi a una consultazione pubblica.

Altro capitolo da affrontare nell’immediato è quello della trattazione dei vecchi ricorsi, reclami e segnalazioni e il condono riservato a determinati tipi di violazioni che al 25 maggio risultavano non ancora definite con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Garante. In quel caso, gli interessati potranno usufruire del pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo edittale), versamento da effettuare entro il 18 dicembre.

AdA

Fonte Sole24Ore 256/18 AC

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Terzo settore, in Gazzetta i correttivi al Codice

Terzo settore, in Gazzetta i correttivi al Codice

Il correttivo del Codice del Terzo settore (Dlgs 105/2018) è approdato ieri in «Gazzetta Ufficiale». Alcune modifiche sono operative già da oggi. Ecco cosa cambia in concreto per gli enti che vorranno iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e per i professionisti che dovranno occuparsi dei relativi adempimenti.

Confermata l’attesa proroga dei termini per adeguare gli statuti: Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno a disposizione fino al 3 agosto 2019 (e non più fino a febbraio) per strutturare le modifiche necessarie ad allinearsi alla riforma. Resta ferma la possibilità di deliberare gli adeguamenti in maniera semplificata (i.e. con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria) limitatamente alle modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Attenzione anche agli adempimenti a carico degli enti non profit. Per consentire una maggiore fruibilità da parte degli operatori del settore, viene data più uniformità alle nome in materia contabile, inserendo anche ai fini fiscali lo stesso limite civilistico di proventi (220 mila euro) entro cui è possibile redigere il rendiconto per cassa. Analogamente, l’ «apposito documento» in cui gli enti del Terzo settore non commerciali dovranno indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie viene sostituito dal bilancio dell’articolo 13, evitando così aggravi documentali.

Correzioni anche sulle modalità di rendicontazione delle attività diverse e sulle competenze dell’organo di controllo. Sul primo fronte, è previsto che il carattere strumentale e secondario di queste attività potrà essere documentato alternativamente nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, a seconda del sistema di rendicontazione in concreto adottato. Con riguardo all’organo di controllo interno, invece, al superamento dei limiti dell’articolo 31 del Codice del Terzo settore (Cts) lo stesso potrà svolgere anche la revisione legale dei conti, purché i suoi componenti siano tutti revisori iscritti nell’apposito registro. In caso contrario sarà necessaria la nomina di un revisore esterno.

Sotto il profilo tributario, immediatamente operativa è l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato (Odv). Fatte salve le modifiche statutarie per adeguarsi a variazioni normative (esenti per tutti gli enti del Terzo settore), fino a ieri questi atti scontavano imposta di registro proporzionale o fissa, a seconda del loro contenuto (patrimoniale o meno). Da oggi, invece, viene reintrodotta all’articolo 82 del Cts questa particolare esenzione, ripristinando così il regime originario della legge 266/1991, che era in vigore fino al 31 dicembre 2017. Efficacia immediata anche per le correzioni alla legge sul «Dopo di noi» (112/2016): i privati che effettuano erogazioni liberali a favore di trust o fondi speciali beneficeranno della detrazione al 35% prevista per le Odv, ma potranno continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% delle organizzazioni di volontariato).

Tempistiche diverse invece per le modifiche che interessano la finanza sociale. Da un lato, infatti, il correttivo elimina il richiamo al decreto attuativo inizialmente previsto per l’operatività delle piattaforme di social lending, che potranno dunque funzionare sin da subito. Dall’altro, per i titoli si solidarietà bisognerà ancora attendere: il via libera di questi strumenti rimane ancorato all’autorizzazione della Commissione europea e all’emanazione di uno specifico decreto attuativo.

AdA

fonte Sole24Ore 250/18 GS

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Decreto privacy GDPR, in Gazzetta il testo

Decreto privacy GDPR, in Gazzetta il testo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018 il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 sulla privacy per l’adeguamento al GDPR. Le regole entreranno in vigore il prossimo 19 settembre.

Il decreto attuativo di armonizzazione delle regole sulla privacy al Regolamento UE 2016/679 recepisce le numerose novità in materia di tutela dei dati personali stabilite dal GDPR e conferma le misure di semplificazione per le micro, piccole e medie imprese, per le quali dovrà tuttavia esprimersi il Garante per la protezione dei dati personali, promuovendo modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Chiarimenti anche in materia di sanzioni amministrative e penali previste in caso di violazione delle novità previste dal GDPR.

AdA

Scarica il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018

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