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Sicurezza sul lavoro negli uffici: il Ministero Lavoro adotta OiRA

Sicurezza sul lavoro negli uffici: il Ministero Lavoro adotta OiRA

Il Ministero del Lavoro, con Decreto del 23 maggio 2018, n. 61, adotta lo strumento OiRA (Online interactive Risk Assessment) per la valutazione dei rischi del settore "Uffici” al fine di dotare le micro, piccole e medie imprese di uno strumento online di valutazione interattiva dei rischi, che semplifichi tale adempimento e consenta un aggiornamento dinamico della valutazione dei rischi e del relativo documento.

Lo strumento si applica alle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n.81/08, (con le limitazioni previste nell'articolo 3 del TUS). L'applicativo sarà reso disponibile gratuitamente attraverso il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAIL.

OiRA è un software ideato e messo gratuitamente a disposizione degli Stati membri dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) per aiutare, soprattutto le piccole e medie imprese, nel processo di valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

È attualmente in uso in molti paesi dell’Unione Europea con gli adattamenti richiesti dai singoli stati membri e approvati dall’Agenzia europea e dalla Community internazionale di OiRA.

Lo strumento è stato sviluppato nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro cui hanno aderito i rappresentanti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, delle parti sociali nonché esperti di enti pubblici di ricerca quali l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’INAIL.

AdA

Scarica il Decreto Ministeriale 23/05/2018 n. 61

Avvia l’applicativo

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Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51, che sostituisce integralmente quello del decreto direttoriale 14 febbraio 20 diciottesimo 18, n. 12, è stato adottato il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • art. 1 – rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 ha concluso la propria istruttoria;
  • art. 2 – apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • art. 3 – decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
  • art. 4 – decretato la cancellazione della società indicata dall’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
  • art. 5 – specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 14 febbraio 2018;
  • art. 6 – riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Nello specifico, i soggetti abilitati siano tenuti:

  • a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati:
    • regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione)
    • data del rilascio
    • data della successiva verifica periodica
    • datore di lavoro
    • tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del D.lgs. 81/08
    • costruttore
    • modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione
  • a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica.
  • a trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione
  • a conservare tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a 10 anni

AdA

Scarica il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la versione aggiornata a maggio 2018 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.

Il testo è stato integrato con circolari, interpelli e altre fonti normative e amministrative. La precedente versione risaliva a maggio 2017.

In questa versione sono state introdotte:

  • Inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  • Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 - Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  • Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
  • Inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis

AdA

Scarica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato a maggio 2018

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Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Il terzo asse di finanziamento previsto dal bando Isi 2017 riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. I fondi disponibili sono pari a 60 milioni di euro e rappresentano la quota più consistente dei 246 milioni stanziati complessivamente, dopo quella riservata ai progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L’introduzione nel bando Isi di un asse di finanziamento specifico per il sostegno degli interventi di bonifica dall’amianto risale all’edizione del 2015 e testimonia l’impegno dell’Inail per la prevenzione e il contrasto delle malattie professionali asbesto-correlate, attraverso politiche mirate.

Per accedere al finanziamento, gli interventi di bonifica devono comprendere sia la rimozione del materiale contenente amianto, sia il successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, gestiti da ditte qualificate iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Tra le tipologie ammesse, elencate nell’allegato 4 del bando, sono comprese la rimozione dei materiali contenenti amianto sia dai mezzi di trasporto che da impianti e attrezzature (come cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi), e la rimozione di coperture, cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti e altre strutture in cemento amianto. A ogni tipologia d’intervento è attribuito un punteggio e, se il progetto comprende più tipologie d’intervento, è necessario selezionarle tutte nella domanda.

Gli interventi devono essere effettuati nel luogo in cui l’impresa che chiede il finanziamento esercita la propria attività. Non sono quindi ammessi al finanziamento i lavori su strutture di cui l’impresa richiedente è proprietaria, ma che sono state date in locazione. Al contrario, l’azienda che ha affittato l’immobile per il quale si richiede l’intervento può accedere al finanziamento. Non sono finanziabili, inoltre, gli interventi relativi al rifacimento o al consolidamento delle strutture di sostegno alla copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o fotovoltaici, né l’acquisto e l’installazione di ancoraggi permanenti.

L’importo totale di ciascun intervento, che include sia le spese di progetto sia le spese tecniche e assimilabili, è finanziabile nella misura del 65%, al netto dell’Iva, purché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di cinquemila euro e quello massimo di 130mila. Le spese di progetto sono quelle necessarie all’intervento e quelle accessorie o strumentali, indispensabili per la sua realizzazione. Tra quest’ultime, nel caso della rimozione di coperture in materiali contenenti amianto, rientrano anche quelle relative al loro rifacimento. Quando è presente anche una sottocopertura in materiale contenente amianto, è possibile aggiungere un’ulteriore voce di spesa, relativa sia alla bonifica che al rifacimento della stessa struttura, nei limiti indicati nell’allegato.

Le spese tecniche sono coperte dal contributo fino a un massimo del 10% delle spese di progetto e complessivamente entro i 10mila euro. Si tratta di voci di spesa che non fanno parte del progetto, ma sono necessarie per la redazione della perizia giurata, la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la produzione di ogni documentazione o certificazione riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, le denunce di messa in servizio di impianti, le relazioni e dichiarazioni asseverate, ove richieste dalla normativa, la corresponsione di oneri previsti per il rilascio delle autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. I fondi non coprono, invece, le spese relative alla compilazione della domanda.

Le caratteristiche aziendali e le caratteristiche dell’intervento sono i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto presentato, riportati nell’allegato 4. Per quanto riguarda le caratteristiche aziendali i parametri presi in considerazione sono il numero dei dipendenti e il fatturato, con l’assegnazione di un punteggio inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa, la lavorazione svolta e il bonus attribuito alle aziende attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale o provinciale.

Le imprese interessate ad accedere al contributo, possono inserire la propria domanda sul sito Inail, nella sezione “servizi online”, fino alle ore 18 di giovedì 31 maggio. Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione al quinto asse di finanziamento del bando Isi. Gli incentivi, ripartiti su base regionale, saranno poi assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento, le cui date saranno comunicate a partire dal prossimo 7 giugno.

AdA

Scarica l’Allegato 4 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

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Appalto. Sicurezza nei lavori, serve il responsabile

Appalto. Sicurezza nei lavori, serve il responsabile

La Corte di Cassazione si è attivata per delineare la posizione di garanzia del committente privato, categoria in cui si inserisce il condominio, enucleando lo “statuto della committenza non qualificata” (tra le molte si veda la sentenza della Cassazione penale 23171/2016).

Anche il committente privato, infatti, può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile. Nessuno è legittimato a girare la testa dall’altra parte in caso di percepibili violazioni e anzi deve attivarsi nei limiti in cui può. Il committente potrà scansare il rischio d’essere implicato nel giudizio penale per infortunio del lavoratore nominando il responsabile dei lavori, meglio se tecnico di settore, ma badando di farlo con atto di delega, con il quale gli si attribuiscano poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli (Cassazione penale, sentenza 21059/2013).

Il direttore dei lavori è invece un altro soggetto, incaricato dal committente di vigilare sull’esatta esecuzione dei lavori stessi ma dimenticato dal Tu 81/2008, è stato recuperato dalla giurisprudenza e arruolato nella “filiera della sicurezza” qualora venga accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere (Cassazione penale, sentenza 43462/2017).

Nello scenario della sicurezza dell’appalto va anche considerata la posizione dei coordinatori per la sicurezza (Cse): sull’esatta portata dei loro compiti si sta affacciando un contrasto all’interno della stessa Cassazione penale, polarizzato attorno alla limitazione o meno della responsabilità del Cse al rischio cosiddetto interferenziale. Per l’orientamento più severo le funzioni del coordinatore si estendono alla adeguatezza dei contenuti dei piani di sicurezza, anche della singole imprese (sentenza 2609/2015).

Mentre per la sentenza 34869/2015 la definizione dell’ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte, ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione.

AdA

fonte Sole24Ore 125/18 NC e FM

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Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Con Regolamento n. 2018/669 del 16 aprile (GUUE 4 maggio 2018 n. L 115), la Commissione europea modifica il Regolamento CLP n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare è oggetto di modifica la Tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate.

Al fine di consentire a fornitori di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti, il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019 anche se, in via derogatoria, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al CLP così modificato anche prima di tale data.

La tabella 3.1 (rinominata tabella 3) è stata modificata per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. La tabella 3.2, invece, elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE, abrogata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015.

Scarica il Regolamento (UE) 2018/669 del 16 aprile 2018

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Le sostanze chimiche nella nostra vita, nuovo sito web ECHA

Le sostanze chimiche nella nostra vita, nuovo sito web ECHA

L'ECHA, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, ha lanciato un nuovo sito web dedicato ai consumatori per aumentare la consapevolezza sui benefici e i rischi delle sostanze chimiche nella loro vita quotidiana.

Molti consumatori in Europa sono preoccupati per i possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche nella loro vita.

Il sito web, disponibile in 23 lingue dell'UE, fornisce informazioni utili sui benefici e sui rischi legati all'uso di delle sostanze chimiche e spiega come la legislazione dell'UE in materia di prodotti chimici ci protegge.

AdA

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Bando Isi: al via la procedura per l’assegnazione dei 249 milioni di euro

Bando Isi: al via la procedura per l’assegnazione dei 249 milioni di euro

Ha preso il via ieri la procedura per l’assegnazione dei 249.406.358 euro di incentivi a fondo perduto del bando Isi 2017, ottava edizione dell’intervento che dal 2010 ha visto l’Inail stanziare un importo complessivo pari a circa 1,8 miliardi di euro, per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Fino alle ore 18 di giovedì 31 maggio le aziende interessate ad accedere al contributo possono inserire e salvare la propria domanda sul portale dell’Inail, dove è possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto o meno la soglia di ammissibilità. Per compilare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul sito Inail almeno due giorni lavorativi prima della scadenza per la compilazione della domanda. Ogni impresa può presentare una sola domanda.
 
A partire da giovedì 7 giugno le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento. I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data.
 
Gli incentivi, ripartiti su base regionale, saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Gli elenchi di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al contributo, saranno pubblicati entro 14 giorni dall’ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno poi fare pervenire all’Istituto, entro il termine di trenta giorni, tutti i documenti indicati nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.
 
I fondi del bando Isi 2017 sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia degli interventi che saranno realizzati: progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (a cui sono destinati 100 milioni di euro), progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (44.406.358), progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (60 milioni), progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (10 milioni), e progetti per le micro e piccole imprese del settore agricolo, alle quali nel 2016 era stato dedicato un bando specifico (35 milioni, suddivisi in 30 milioni destinati alla generalità delle imprese agricole e in cinque milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria).
 
Per i primi quattro assi, il contributo in conto capitale per ciascun progetto ammesso al finanziamento è pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130mila euro (fino a 50mila euro per i progetti per micro e piccole imprese). Il contributo in questi casi è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea. Il contributo destinato alle micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli è pari, invece, al 40% dell’investimento per la generalità delle aziende e al 50% per i giovani agricoltori, fino a un massimo di 60mila euro.
 
Con il nuovo bando Isi la platea dei destinatari degli incentivi Inail non è più limitata esclusivamente alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome, possono infatti presentare i propri progetti per il secondo asse di finanziamento, dedicato alla riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi. Un’altra novità è rappresentata dall’introduzione del quinto asse di finanziamento riservato alle imprese che operano in agricoltura, alle quali nel 2016 era stato dedicato un avviso pubblico specifico.

AdA

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Esposizione a vibrazioni: nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare

Esposizione a vibrazioni: nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare

Pubblicato dal Portale Agenti Fisici (PAF) il documento “Nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare associato ad esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: ISO/TR 18570:2017”. Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Il report descrive in maniera sintetica il metodo supplementare di valutazione del rischio vascolare associato all’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio contenuto nel nuovo ISO/TR 18570:2017.

Viene presentato un esempio applicativo nel caso di motoseghe e decespugliatori, da cui emerge la necessità di adottare specifiche misure di prevenzione in relazione all'insorgenza di possibili patologie vascolari, anche nei casi in cui si riscontrino valori di esposizione a vibrazioni inferiori ai livelli di azione prescritti dalla vigente normativa.

Recenti evidenze epidemiologiche, e studi biomeccanici, hanno mostrato che l'utilizzo della curva di pesatura riportata nella UNI EN ISO 5349 parte 1 per particolari tipi di esposizione (frequenze comprese nell’intervallo 20 Hz -400 Hz) può portare ad una sottostima o sovrastima del rischio vascolare per l’insorgenza dei sintomi del fenomeno di Raynaud (dito bianco).

Per tale motivo è stato pubblicato recentemente lo standard ISO/TR 18570:2017 che presenta una nuova curva di ponderazione, denominata Wp e un nuovo parametro, Ep,d (m/s1,5), per la valutazione del rischio da usare come indice supplementare e non sostitutivo rispetto a quelli descritti nella ISO 5349 parte 1. La curva Wp è stata definita sulla base delle evidenze degli studi sperimentali ed epidemiologici pubblicati, e rappresenta il migliore strumento attualmente disponibile per valutare il rischio vascolare derivate dall’esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio.

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Bando ISI INAIL: fino al 31 maggio le domande di incentivo

Bando ISI INAIL: fino al 31 maggio le domande di incentivo

Con il bando Isi 2017, l’Inail mette a disposizione delle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, circa 249 milioni di euro a fondo perduto per sostenerle negli investimenti in salute e sicurezza. La quota maggiore, pari a 100 milioni di euro, è quella stanziata per il primo dei cinque assi di finanziamento previsti, dedicato ai progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Tra i progetti che possono essere ammessi al finanziamento rientrano quelli che affrontano i rischi di tipo chimico, biologico e sismico, e i pericoli derivanti dalle vibrazioni meccaniche, dal rumore e dalle cadute dall’alto, mediante l’adozione di buone prassi, l’installazione di sistemi, impianti e nuove macchine e la sostituzione delle macchine obsolete utilizzate nelle lavorazioni con macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento.

Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) possono partecipare anche gli Enti del terzo settore.

La compilazione può essere effettuata dal 19 aprile 2018 fino alle ore 18.00 del giorno 31 maggio 2018, anche in più riprese, eseguendo simulazioni relative al progetto d a presentare, verificando il raggiungimento della soglia di ammissibilità e, quindi, procedendo al salvataggio definitivo della domanda inserita, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura.

Dopo le ore 18.00 del 31 maggio 2018 le domande salvate non saranno più modificabili. A partire dal 7 giugno 2018 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

AdA

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