Con il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51, che sostituisce integralmente quello del decreto direttoriale 14 febbraio 20 diciottesimo 18, n. 12, è stato adottato il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il suddetto decreto consta in sei articoli:
- art. 1 – rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 ha concluso la propria istruttoria;
- art. 2 – apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- art. 3 – decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
- art. 4 – decretato la cancellazione della società indicata dall’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
- art. 5 – specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 14 febbraio 2018;
- art. 6 – riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
Nello specifico, i soggetti abilitati siano tenuti:
- a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati:
- regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione)
- data del rilascio
- data della successiva verifica periodica
- datore di lavoro
- tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del D.lgs. 81/08
- costruttore
- modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione
- a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica.
- a trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione
- a conservare tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a 10 anni
AdA