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Regolamento DPI, in vigore dal 21 aprile 2018

Regolamento DPI, in vigore dal 21 aprile 2018

Il 21 aprile 2018 prossimo entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale abrogando la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il regolamento disciplina i dispositivi di protezione individuale che “sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo”. E il regolamento “dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”.

Gli operatori economici “dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione”.

AdA

Scarica il Regolamento (UE) 2016/425

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Rischi per la salute e pratiche di prevenzione durante la movimentazione di container fumigati nei porti

Rischi per la salute e pratiche di prevenzione durante la movimentazione di container fumigati nei porti

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha realizzato uno studio sui rischi per la salute e pratiche di prevenzione durante la movimentazione di container fumigati nei porti che analizza i rischi per la salute dei lavoratori impegnati nell'apertura dei container di trasporto sottoposti a fumigazione.

Lo studio individua lacune significative riguardanti le misure preventive e formula raccomandazioni che dovrebbero essere attuate per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Spiega EU-OSHA che i container, usati per il trasporto merci sono spesso trattati con pesticidi per evitare danni ai prodotti in essi contenuti con agenti chimici spesso tossici o irritanti e in grado di causare danni al sistema cardiovascolare e al sistema nervoso centrale, un danno che, secondo lo studio EU-OSHA è spesso sottovalutato: solo in alcuni casi sono state introdotte misure standard in materia di sicurezza, salute e documentazione volte a tutelare i lavoratori. La relazione che contiene lo studio, fa un quadro della situazione e indica come ridurre al minimo tali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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Online la Guida all'Assicurazione INAIL

Online la Guida all'Assicurazione INAIL

Realizzata da INAIL - Direzione centrale pianificazione e comunicazione e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo la "Guida all'Assicurazione" che analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose, oltre alla figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l'assicurazione e a versare i relativi premi, ed elenca i lavoratori tutelati. Infine una sezione che analizza il premio assicurativo (che si ottiene moltiplicando le retribuzioni erogate ai lavoratori rientranti nell'obbligo assicurativo per il "tasso di premio" relativo alla lavorazione svolta dai lavoratori stessi) nelle sue quattro diverse tariffe.

Nella sezione Attività soggette si riportano le attività rischiose per le quali si attiva l'obbligo assicurativo e che sono distinte in due grandi gruppi: attività svolte mediante l'utilizzo di macchine, apparecchi o impianti e attività che, per loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l'utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti; queste attività sono tassativamente indicate in specifici elenchi.

INAIL ricorda nella parte relativa ai "Lavoratori" quelli che sono i requisiti soggettivi che deve avere il lavoratore per essere tutelato dall'assicurazione Inail. Specifica quindi le caratteristiche della assicurazione in agricoltura, quella dei lavoratori marittimi e altre tipologie di lavoratori tutelati (che rientrano, per disposizioni di legge o per effetto di sentenze della Corte Costituzionale, tra quelli tutelati e da assicurare: vengono tutti riportati in un utile tabella).)

Nella sezione dedicata al Datore di lavoro si specifica che il datore di lavoro assicura i propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto alle prestazioni dell'Inail anche se non sono stati regolarmente assicurati (per il principio di automaticità delle prestazioni).

Con la stipula dell'assicurazione il datore di lavoro viene esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d'ufficio. Segue una identificazione della figura del soggetto "datore di lavoro" tenuto a stipulare l'assicurazione Inail (in caso per esempio di attività artigiane, portuali, in cooperative, servizi radiotelegrafici)

Da sottolineare poi nella sezione "Il premio assicurativo" la definizione economica del premio dovuto all'Inail, che si ottiene moltiplicando le retribuzioni erogate ai lavoratori rientranti nell'obbligo assicurativo per il "tasso di premio" relativo alla lavorazione svolta dai lavoratori stessi.

La Guida distingue la tariffazione per il premio ordinario e quella per i "premi speciali unitari", determinati in base ad elementi diversi da quelli sopra indicati (retribuzione e tasso di tariffa), come il numero delle persone, la natura e durata dell'attività, il numero delle macchine.

Scarica la Guida all'Assicurazione INAIL

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Sicurezza sul lavoro, nelle imprese certificate calano frequenza e gravità degli infortuni

Sicurezza sul lavoro, nelle imprese certificate calano frequenza e gravità degli infortuni

Il passaggio delle aziende da un livello di sicurezza base a un livello di sicurezza certificato comporta una riduzione pari a circa il 16% degli infortuni, che nel 40% dei casi sono meno gravi rispetto a quelli che avvengono nelle imprese non certificate. L’entità di queste riduzioni, però, può variare sensibilmente a seconda del settore di attività. In quello del legno, per esempio, il calo della frequenza degli infortuni nelle aziende certificate è solo del 7%, mentre l’indice che ne misura la minore gravità tocca il 61%. Il tessile, invece, registra una riduzione del 10% dell’indice di frequenza e del 30% di quello di gravità.
 
A sei anni dalla prima edizione, il nuovo quaderno dell’Osservatorio Accredia dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro, frutto della collaborazione con Inail e Aicq (Associazione italiana cultura qualità), conferma la maggiore efficacia delle politiche di prevenzione nelle aziende che adottano dei sistemi di gestione certificati sotto accreditamento. Come sottolineato dal presidente dell’Inail, Massimo De Felice, nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi a Roma presso il Parlamentino dell’Istituto in via IV Novembre, “la normazione tecnica volontaria è un ausilio prezioso”, perché “potenzia la legislazione, fornisce documenti guida che definiscono gli interventi da adottare e i criteri per garantirne l’affidabilità, stabilendo i livelli di prestazione nei settori commerciali, industriali e del terziario, a tutela della sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e dei consumatori”.
 
Con la certificazione, ha spiegato De Felice, “è garantito il rispetto delle norme, documentata la qualità dell’impresa, correttamente tutelata la competitività. Sono tutti mezzi e azioni che contribuiscono, in grande, al miglioramento del sistema socio-economico”. Per il presidente dell’Inail, “l’analisi promossa insieme ad Accredia e Aicq è un primo risultato utile per individuare i fattori che hanno condotto le imprese sulla strada della certificazione e per valutare gli esiti di questa propensione alla qualità. È un risultato che apre a domande e curiosità, sollecitando l’arricchimento della base informativa, il controllo intertemporale, l’analisi di causalità”.
 
Alcune risposte sono già contenute nel quaderno appena pubblicato, che rappresenta una sorta di bussola per orientarsi in uno scenario in rapida evoluzione, che nell’ultimo triennio ha visto aumentare di un terzo il numero delle aziende che hanno scelto di certificare sotto accreditamento il proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Sgsl). “Oggi sono quasi 17mila, il 9% in più rispetto al 2016 e il 32% in più rispetto a tre anni fa”, ha precisato Giuseppe Rossi, presidente di Accredia, l’ente italiano di accreditamento. “Sono numeri importanti – ha aggiunto – che non ci sollevano dall’impegno nel diffondere sempre di più la certificazione accreditata come buona pratica e leva di sviluppo per le imprese. Sono le stesse imprese, infatti, a dirci che la certificazione porta con sé dinamiche di efficienza che si riverberano su tutta la struttura aziendale e che ne aumentano la competitività, anche attraverso un miglioramento dell’immagine nel mercato”.
 
Un’indagine qualitativa condotta attraverso la somministrazione di un questionario ai responsabili della sicurezza e al top management di 311 aziende certificate secondo lo standard britannico OHSAS 18001 – finora norma di riferimento ma destinato a essere sostituito dalla nuova certificazione internazionale UNI ISO 45001 pubblicata lo scorso 12 marzo, alla cui elaborazione hanno dato un importante contributo sia Inail che Accredia – ha rilevato che quasi tutte le imprese (98,4%) dopo la certificazione del proprio sistema di gestione hanno verificato un miglioramento della sicurezza, misurato attraverso il numero di infortuni e malattie professionali (74,6% dei rispondenti) e dei mancati infortuni (70,1%), le ore di formazione (63,3%) e le non conformità gestite (55,6%).
 
Nella maggioranza dei casi – ha sottolineato il presidente di Aicq, Claudio Rosso – la scelta di certificare il sistema di gestione deriva da un’iniziativa della direzione aziendale e, nei settori delle costruzioni e del commercio, dalla richiesta del mercato. Il miglioramento dell’immagine che coinvolge l’impresa certificata rispetto ai propri clienti, ma anche rispetto al gruppo industriale di appartenenza, è un asset per l’azienda che porta con sé un importante ritorno di competitività. Allo stesso tempo, circa un terzo delle imprese certificate rileva un limite a una maggiore diffusione della certificazione nella scarsa conoscenza dei suoi benefici, a cui si aggiunge, per le aziende del settore delle costruzioni, un’elevata incidenza dei costi iniziali”.
 
Dalle risposte contenute nei questionari emerge anche una maggiore efficienza dei processi interni nelle imprese certificate per la salute e la sicurezza, dovuta all’integrazione con altri sistemi di gestione, in particolare qualità e ambiente, che ha generato processi virtuosi di miglioramento continuo. La nuova norma ISO 45001 tiene in considerazione, facilitandola, proprio l’integrazione con altri sistemi di gestione e sostiene la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, favorendo l’affermazione di una cultura aziendale della prevenzione basata sul coinvolgimento attivo e partecipato di tutti i soggetti tutelati.
 
Dall’analisi regionale dei dati sulle aziende certificate per la norma OHSAS 18001 si rileva una maggiore attenzione al tema della sicurezza in Valle d’Aosta (24,9% sul totale delle imprese certificate per i sistemi di gestione), Liguria (18,5%), Friuli Venezia Giulia (17,0%) e Trentino Alto Adige (14,7%) nel nord, in Umbria (15,4%), Marche (14,6%) e Toscana (14,5%) nel centro, mentre al sud spiccano le percentuali di Molise (13,5%), Basilicata (13,1%) e Puglia (12,8%).

Scarica il quaderno "La sicurezza sui luoghi di lavoro e la certificazione"

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Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico

Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico

Pubblicato da Inail un nuovo volume contenente “Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico”; si tratta di uno strumento di semplice e pratica consultazione, di ausilio per prevenire e ridurre i rischi connessi alle attività più critiche del settore pirotecnico.

Il settore dei prodotti pirotecnici, sebbene costituisca un comparto circoscritto in termini di numero di aziende e addetti, rientra tra quelli più rischiosi nel quale si sono verificati incidenti con infortuni quasi sempre mortali, anche plurimi.

L’opuscolo - frutto della collaborazione tra l’Inail, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, la Direzione armamenti terrestri del Segretariato generale della Difesa/DNA e il Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale del Ministero dell’interno - alla luce dell’analisi delle principali criticità, intende dunque fornire alcune indicazioni sulla gestione dei rischi più rilevanti e sull’attuazione degli aspetti normativi in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, inclusa l’implementazione delle specifiche norme di prevenzione incendi.

A rendere il quadro più complesso è la peculiarità del settore produttivo, costituito per lo più da piccole imprese artigiane che non sempre hanno una struttura organizzativa adeguata a gestire la complessa e articolata normativa in materia, che include sia gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro che quelli di pubblica sicurezza e di sicurezza antincendi (d.lgs.81/2008 e s.m.i., regio decreto 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i - cosiddetto Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza regio decreto 635 del 6 maggio 1940, cosiddetto RETULPS, d.lgs. 151/2011, d.lgs. 105/2015, ecc.).

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Atmosfere iperbariche: pubblicata dal PAF la nuova sezione

Atmosfere iperbariche: pubblicata dal PAF la nuova sezione

È disponibile on line sul Portale Agenti Fisici (PAF) la nuova sezione: atmosfere iperbariche. Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Per lavoratori esposti ad atmosfere iperbariche si intendono tutti i lavoratori che effettuano la loro attività in condizioni iperbariche, cioè in ambienti in cui la pressione è del 10% superiore alla pressione a livello del mare.

Il fattore specifico di rischio da esposizione ad atmosfere iperbariche è introdotto dal D.Lgs. 81/08. Tale aspetto viene inserito tra i fattori di rischio fisici nel Titolo VIII, art. 180.

L’esposizione ad ambiente iperbarico può causare sia effetti di tipo acuto che di tipo cronico (barotrauma, intossicazione da gas inalati, patologie decompressive), con conseguenze più o meno gravi, che vanno dall’irritazione cutanea alla morte.

Il termine “immersione” deve essere interpretato come esposizione ad un aumento della pressione della miscela respiratoria. Il rischio da esposizione ad atmosfera iperbarica è sempre da valutare tenendo in considerazione gli altri fattori di rischio lavorativo a cui il soggetto è esposto nelle differenti condizioni.

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Postura, dal Ministero della Salute le Linee guida nazionali

Postura, dal Ministero della Salute le Linee guida nazionali

Il Ministero della Salute ha promosso l’elaborazione del documento “Linee guida nazionali sulla classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni”, per fornire alle diverse professionalità sanitarie coinvolte nella prevenzione, diagnosi e cura del disturbo posturale, indicazioni univoche, condivise e basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

In considerazione dello stato dell’arte, si e deciso, in prima istanza, di procedere ad un inquadramento generale della tematica, sulla base dei dati ad oggi disponibili in letteratura, con particolare attenzione a quali sono le modalità anamnestiche e obiettivo-cliniche da adottare per identificare un individuo con sospetta disfunzione posturale.

Il documento è stato prodotto da un apposito Gruppo di lavoro, composto da figure scientifiche, accademiche e laiche coinvolte nei processi di prevenzione, diagnosi, assistenza e cura delle problematiche oggetto delle presenti Linee Guida.

Il documento prodotto è stato sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità che ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti tecnici ed alla qualità metodologica utilizzata per la stesura dello stesso.

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UNI ISO 45001:2018, appena pubblicato il nuovo standard internazionale per la sicurezza sul lavoro

UNI ISO 45001:2018, appena pubblicato il nuovo standard internazionale per la sicurezza sul lavoro

Pubblicata la nuova norma UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso”, la prima norma ISO certificabile sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

La ISO 45001 sostituirà la norma OHSAS 18001, il precedente riferimento mondiale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Le organizzazioni già certificate OHSAS 18001 avranno tre anni per conformarsi alla nuova norma ISO 45001, sebbene la certificazione di conformità alla ISO 45001 non sia un requisito della norma.

Il Forum internazionale di accreditamento (IAF) ha sviluppato i requisiti di migrazione per aiutare le organizzazioni certificate, gli organismi di certificazione, gli organismi di accreditamento e le altre parti interessate a prepararsi.

La norma internazionale specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL.

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione per la SSL associate alle proprie attività.

È stato inoltre approvato il nuovo standard ISO/IEC TS 17021-10, che specifica i requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione dei sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro, che verrà pubblicato subito dopo la pubblicazione della ISO 45001.

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Lavorazioni gravose, in Gazzetta le categorie lavorative

Lavorazioni gravose, in Gazzetta le categorie lavorative

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 il Decreto 5 febbraio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - emanato ai sensi dell'art. 1, comma 153, della Legge di bilancio 2018 - che provvede a specificare le professioni di cui all'allegato B della suddetta legge, esentate dall'incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto a decorrere nell'anno 2019 a causa dell'incremento della speranza di vita, a condizione che i lavoratori interessati svolgano tali attività da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Le categorie di lavoratori, inserite nell'allegato A del decreto, costituiscono una specificazione di quelle già individuate dalla Legge di bilancio 2017 ai fini dell'accesso all'Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori "precoci" e delle seguenti quattro categorie professionali, inserite nell'allegato B della Legge di bilancio 2018:

- operatori dell'agricoltura, zootecnia e pesca;

- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

- siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al Decreto legislativo 67/2011;

- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Le specificazioni delle categorie lavorative "gravose" effettuate dal Decreto interministeriale del 5 febbraio 2018 valgono, comunque, anche ai fini dell'accesso all'Ape sociale, nonché al pensionamento anticipato previsto per i lavoratori "precoci".

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Calcolo esposizione ad agenti chimici: inchiesta pubblica finale UNI

Calcolo esposizione ad agenti chimici: inchiesta pubblica finale UNI

Entro il 1 marzo sarà possibile partecipare all'inchiesta pubblica finale di UNI sul Rapporto Tecnico U5000C490 della Commissione Sicurezza che ha per argomento la struttura e le applicazioni di modelli di calcolo utilizzabili per la valutazione del rischio derivante dalla presenza degli agenti chimici negli ambienti di lavoro.

La futura norma che si va impostando si propone di descrivere la struttura e le applicazioni di altri modelli, facendo riferimento a studi sulle loro caratteristiche ed i loro utilizzi. L'obiettivo è quello di aiutare il datore di lavoro nella scelta di un eventuale modello di calcolo per la stima dell'esposizione occupazionale ad agenti chimici che meglio risponda alle esigenze della propria realtà lavorativa.

L'inchiesta finale è cominciata il 9/02/2018 e si chiuderà il 01/03/2018. UNI aggiunge, a proposito del Rapporto, che si propone di descrivere la struttura e le applicazioni pratiche dei seguenti modelli di calcolo: "Movarisch", "Modello applicativo proposto dalla regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico", "Stoffenmanager", "Cheope CLP", "Linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul lavoro", utilizzabili per la valutazione del rischio derivante dalla presenza degli agenti chimici negli ambienti di lavoro, facendo riferimento ad eventuali studi sull'applicazione dei suddetti modelli e mettendo in evidenza, per ciascuno di essi, caratteristiche ed utilizzi.

L'inchiesta pubblica è una fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme: il progetto elaborato e approvato dall'organo tecnico competente (revisionato nei suoi aspetti qualitativi e formali) viene messo a disposizione di tutti gli operatori al fine di raccogliere i commenti e ottenere il consenso più ampio possibile. Dunque, è data a tutti gli stakeholders la possibilità di esprimere i propri commenti sui contenuti del progetto, prima che questo diventi una norma. Tutte le parti economico/sociali interessate – in particolare coloro che non hanno potuto partecipare alla prima fase di elaborazione normativa – possono quindi contribuire al processo normativo.

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