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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

INAIL. Campagna nazionale per la prevenzione delle malattie professionali

 

campagna-malattie-professionaliAl via una campagna nazionale a sostegno del piano di prevenzione sulle malattie professionali. A promuoverla sono l'INAIL, i ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute, le Regioni e le Province autonome, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei datori di lavoro. L'obiettivo è di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti sui principali fattori di rischio, a sostegno del piano di prevenzione sulle malattie professionali che punta a elevare i livelli di prevenzione sul lavoro realizzando una più ampia acquisizione di conoscenze e consapevolezze.

Un messaggio semplice ma non banale. Il messaggio trasmesso dalla campagna è semplice ma assolutamente non banale: durante l'attività lavorativa quotidiana spesso si sottovalutano alcuni fattori di rischio e conoscerli può aiutare a prevenirne gli effetti negativi. Le aree di intervento di partenza sono i disturbi muscolo-scheletrici e le malattie respiratorie, con riferimento in particolare ai settori dei trasporti, dell'agricoltura e della grande distribuzione. I destinatari principali dell'iniziativa sono i datori di lavoro e i loro collaboratori, i lavoratori e i loro rappresentanti, i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende e i medici. Questi ultimi, per i diversi ruoli che rivestono in ambito sanitario, sono infatti figure centrali per la ricerca e l'emersione delle malattie professionali e lavoro-correlate.

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Sicurezza, aziende sempre responsabili

sicurezzasullavoroIl datore di lavoro non deve limitarsi ad adottare le misure di sicurezza sul lavoro suggerite dalla tecnologia più evoluta, ma deve anche vigilare affinché il personale applichi queste misure. Se questa vigilanza non viene svolta, il datore di lavoro è responsabile del danno subìto dal dipendente, anche quando questi ha coscientemente violato le norme di sicurezza. Questo orientamento, molto rigoroso, non è nuovo nella giurisprudenza della Cassazione e viene ribadito dalla pronuncia 9199/2012.

La vicenda riguarda un infortunio sul lavoro di un dipendente che stava utilizzando un macchinario per fare le pulizie. Il macchinario era perfettamente funzionante ed era dotato di standard tecnologici di sicurezza all'avanguardia, ma il dipendente si era infortunato perché aveva violato diverse precauzioni previste dalla normativa antinfortunistica: per finire prima le pulizie, aveva lasciato aperte alcune grate di sicurezza, che invece avrebbero dovuto restare chiuse, e non aveva attivato un dispositivo che consentiva l'arresto della macchina in situazioni di pericolo.

La Cassazione, con la sentenza 9199/2012, ha annullato la pronuncia della Corte di appello di Cagliari, che ha escluso la responsabilità del datore di lavoro. La Cassazione, in particolare, ha escluso che la semplice negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore costituisca motivo sufficiente per escludere la responsabilità del datore di lavoro.

Tale responsabilità, secondo la Suprema corte, si può escludere solo se si fornisce la prova che l'imperizia del dipendente non avrebbe prodotto danni, qualora il datore di lavoro avesse adottato standard di sicurezza adeguati a prevenire anche questo rischio. In altri termini, secondo la Corte, le norme previste dall'ordinamento in materia di prevenzione degli infortuni hanno la finalità di tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili alla sua imperizia, negligenza ed imprudenza.

Pertanto, il datore di lavoro risponde degli infortuni non solo quando non adotti misure adeguate, ma anche quando non vigila in maniera corretta sull'effettiva applicazione delle misure di sicurezza da parte dei dipendenti. L'unico caso, conclude la Corte, in cui si può escludere la responsabilità del datore è quello in cui il comportamento del dipendente assuma i caratteri dell'abnormità e dell'eccezionalità.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro

 

parancoCon il Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.
Larticolo 2 del Decreto Dirigenziale prescrive che:
1. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale.
2. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del DM 11/4/2011, il soggetto si impegna aI rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1, del DM 11/4/2011.
3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al punto 4.2 dellallegato III del DM 11/4/2011.
4. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati dai soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Il registro informatizzato di cui al comma 3 deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.

Scarica il Decreto

Circolare 25 maggio

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Sicurezza sul lavoro. Autocertificazione della Valutazione Rischi per le microimprese

 

57 2012Con il decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012, sono state pubblicate due proroghe delle attuali disposizioni contenute nel D.lgs n. 81/2008  riguardanti i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, e la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti già gestiti dalle ferrovie dello Stato. L`articolo 29, comma 5, del T.U. stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate da individuare con apposito decreto ministeriale.
Nelle more dell`emanazione di tale decreto e, comunque, fino al 3o giugno 2012, gli stessi datori di lavoro avrebbero potuto autocertificare l`effettuazione della valutazione dei rischi, senza dover elaborare il relativo documento.
Poiché si avvicinava tale termine ed il decreto ministeriale non è stato ancora emanato, è venuto in soccorso il citato decreto legge il quale, modificando il contenuto del comma 5, ha ora stabilito che i datori di lavoro in questione possono continuare ad autocertificare l`avvenuta valutazione dei rischi, che comunque ai sensi degli articolo 17/a e 28 del TU deve essere sempre effettuata, pur senza elaborare il documento della sicurezza di cui al richiamato articolo 28.
Tale deroga, che non si applica alle aziende che svolgono attività in particolari settori individuati nell`articolo 31, comma 6 del TU, opererà fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dell`emanando decreto ministeriale e, comunque, non oltre il nuovo termine fissato al 31 dicembre 2012.

Vai al Decreto 57/2012

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Sicurezza lavoro. Spazi confinati

D.P.R.-177-del-2011-Ambienti-confinatiA seguito della pubblicazione del DPR 14 settembre 2011, n. 177, sulla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti "sospetti di inquinamento o confinati", la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, nella seduta del 18 aprile 2012, ha colto la necessità, al fine di fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di realizzare un manuale pratico che, come previsto dall'articolo 3, comma 3, DPR 177/2011, rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzioni in ambienti confinati.

Consulta il Manuale

DPR n. 177/2011

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Premio per le buone prassi 2012-2013

 

Buone praticheIl premio per le buone prassi è uno degli strumenti principali della campagna Ambienti di lavoro salubri e intende evidenziare i migliori esempi di buone prassi di collaborazione tra gestione aziendale e impiegati ai fini della prevenzione del rischio.
E' organizzato dall'EU-OSHA in cooperazione con gli Stati membri e le attuali presidenze del Consiglio dell'Unione europea. Il premio intende dimostrare i benefici dell'adozione di buone prassi in materia di sicurezza e salute. Ci si attende che i candidati selezionati siano in grado di dimostrare solide capacità gestionali e un'attiva partecipazione da parte dei lavoratori nei processi di garanzia di sicurezza e salute. I giudici individueranno i migliori esempi di mutua collaborazione e di benefici tratti. Si incoraggiano domande da parte di tutti i datori di lavoro, lavoratori e intermediari europei quali i partner sociali, professionisti nel settore di salute e sicurezza e medici, nonché coloro che forniscono assistenza e informazione a livello di ambienti lavorativi.
Il premio sarà conferito ai vincitori nel corso di una cerimondia nella primavera 2013. Ci si augura che tra i vincitori si possano contare rappresentanti di entrambe le categorie, datori di lavoro e lavoratori. Inoltre, i dettagli del loro esemplare contributo congiunto verranno evidenziati in una pubblicazione speciale ad ampia distribuzione in tutta Europa e saranno promossi tramite il sito EU-OSHA.
La premiazione prevede due categorie: per organizzazioni che contano meno di 100 lavoratori e per quelle a partire da 100 lavoratori.

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Sicurezza. Nuova Campagna dell’EU-OSHA "Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi"

 

Prev rischiPromuovere la collaborazione tra leadership aziendale e lavoratori per una efficace gestione dei rischi è il focus della nuova Campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri dal titolo “Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi”, lanciata dall’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul  lavoro  per il biennio 2012-2013.
 La Campagna è finalizzata a  sostenere l’impegno di autorità, imprese, organizzazioni, dirigenti, datori di lavoro e lavoratori e loro rappresentanti a collaborare per rafforzare e migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per contribuire alla divulgazione di questi temi fondamentali l’Agenzia europea promuove il concorso “Premio europeo per le buone prassi “cui possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul fronte della salute e sicurezza sul lavoro. Saranno premiate le buone pratiche che evidenziano il forte impegno della leadership aziendale e la partecipazione attiva dei lavoratori quale contributo congiunto all’incremento dei livelli di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro.
 Il termine per la presentazione delle buone prassi è il 15 ottobre 2012.

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Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali

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Trattamento dell'Acqua. Nuove regole per i filtri

 

acqua filtroE’ il Dm n. 25 del 7 febbraio 2012 che detta prescrizioni puntuali sui sistemi di trattamento dell’acqua. Se , dunque, l’acqua del rubinetto è garantita dall’acquedotto e quella imbottigliata dal produttore, è chiaro che anche i filtri di trattamento dell’acqua potabile, come gli impianti ad osmosi inversa, i filtri per il cloro, le caraffe filtranti, devono offrire delle informazioni precise. In particolare devono assicurare le prestazioni dichiarate e una qualità dell’acqua conforme a quelli che sono i requisiti stabiliti dalla legge.
La normativa precedente (Decreto 443/1990) regolava solo le modalità con cui il produttore doveva costruire l’apparecchio di trattamento dell’acqua. Ora ogni apparecchio ha l’obbligo di essere venduto insieme ad un manuale di istruzioni approfondito per l’uso e la manutenzione e ad un manuale per il montaggio e l’installazione.
La nuova normativa prevede che tali apparecchiature devono essere  affidate a imprese abilitate per ciò che concerne la progettazione, l’installazione ed il collaudo.  Inoltre, l’impresa installatrice ha l’obbligo di rilasciare una dichiarazione di conformità.
Per ciò che concerne la pubblicità, la nuova normativa stabilisce  che le apparecchiature di trattamento dell’acqua potabile non possono essere vendute con l’indicazione generica di depuratore d'acqua, ma solo con l'informazione precisa dell'azione svolta dall’apparecchiatura.
Quanto detto vale anche per le caraffe filtranti che scambiano gli ioni di calcio e magnesio con gli ioni di sodio e potassio. Anch’esse devono contenere l’indicazione chiara del loro funzionamento e del tipo di acqua che si ottiene con il filtro.
Inoltre, le caraffe rendono migliore il sapore dell'acqua e diminuiscono la quantità di sali minerali; per cui non sono adatte a chi ad esempio deve evitare alimenti ricchi di sodio.
In ogni caso l’utilizzo delle caraffe non comporta alcun pericolo per la salute, come confermato anche dal Consiglio superiore di Sanità.
Tutti i produttori hanno l’obbligo di uniformarsi alle nuove regole, pena l’irrogazione di sanzioni.
Tra i principali i principali apparecchi di trattamento dell’acqua potabile abbiamo:

  • i sistemi ad osmosi inversa che producono acqua a bassa salinità grazie ad una membrana semipermeabile ai Sali ed a una soluzione salina;
  • i filtri con cloro, installati sotto il lavello ed in grado di trattenere le particelle che causano i cattivi odori e sapori;
  • gli addolcitori, usate per le acque dure, ossia cariche di calcare, che utilizzano resine a scambio ionico capaci di fissare gli ioni di calcio e magnesio e sostituirli con ioni di sodio.

Scarica il DM 25/2012

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INAIL. In Italia nel 2011 diminuiscono infortuni e morti sul lavoro

 

logo inailLe stime INAIL sull'andamento infortunistico del 2011 (rilevazione al 29 febbraio 2012) indicano in particolare:

  • una riduzione del 6,4% degli infortuni in complesso: si passa da circa 776.000 a 726.000 denunce, 50mila in meno rispetto al     2010;
  • una riduzione del 4,4% degli infortuni mortali, dalle 973 denunce nel 2010 (dato definitivo e per la prima volta al di sotto delle mille unità) alle 930 denunce nel 2011 (stima del dato consolidato); 
  • un incremento di quasi il 10% delle malattie professionali che dopo il boom registrato nel 2010 (circa 7.600 casi in più rispetto al 2009), si attestano nel 2011 a circa 46.500 denunce.
  • Continua sul stio INAIL

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Sistemi Gestione Sicurezza. Da ITACA una check list di autovalutazione

 

check list SGSL-300x237Il Consiglio Direttivo di Itaca ha approvato la “Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le checklist, elaborate nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti”, costituiscono un primo contributo soprattutto per le micro e piccole imprese e vogliono essere uno strumento operativo a supporto del datore di lavoro, per verificare il proprio livello di implementazione di un sistema di gestione della sicurezza (SGSL).
L’ambizione del gruppo di lavoro è di realizzare un programma di attività incrementali, che possano portare progressivamente alla realizzazione di un kit utile alle imprese e alle stazioni appaltanti per la gestione della sicurezza.
In tale ottica, la realizzazione delle checklist rappresenta la prima fondamentale tappa intermedia, che, si auspica, potrà aiutare le imprese verso una corretta valutazione del grado di applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e degli elementi tipici di un SGSL nella propria organizzazione.
Il presente documento è il frutto dei contributi di esperti delle Regioni e delle Province Autonome, con il coinvolgimento e la collaborazione attiva di rappresentanti delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni datoriali e altri esperti del settore.

Scarica la check-list

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