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Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Introduzione
Il Regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato Regolamento F-Gas) ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal Protocollo di Kyoto.
Il Regolamento F-Gas riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione di taluni gas fluorurati ad effetto serra, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo sul loro utilizzo, i divieti in materia di immissione in commercio di alcuni prodotti e apparecchiature, nonché la formazione e la certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel Regolamento.
Ne consegue che sono interessati dal Regolamento F-Gas vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati e operatori delle apparecchiature.
Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 recante attuazione del predetto Regolamento F-Gas.
Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, stabilisce all’articolo 16, che entro il 31 maggio di ogni anno (a partire già dal 2013), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Sistemi e apparecchiature interessati
Un’apparecchiatura fissa è definita come un’apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento. Di conseguenza non rientrano attualmente, nel campo di applicazione della normativa, le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria usate in tutte le modalità di trasporto.

Applicazioni fisse di refrigerazione
Le apparecchiature di refrigerazione sono progettate per raffreddare prodotti o spazi di immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente. Comprendono frigoriferi e congelatori per usi domestici, banchi per gelaterie, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali.
Le applicazioni per le apparecchiature di refrigerazione sono molteplici: dall’uso domestico (dove sono impiegate cariche esigue di gas, minori di 0,1 kg), alla vendita al dettaglio, fino all’uso industriale. Le dimensioni nell’ambito di queste diverse applicazioni variano dai frigoriferi domestici ad ampi magazzini frigoriferi, con cariche di gas fluorurati che variano appunto da meno di 0,1 kg a parecchie migliaia di kg nella refrigerazione industriale. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.

Applicazioni fisse di condizionamento d’aria
La principale funzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria è raffreddare e/controllare la temperatura in camere o edifici mantenendola ad un determinato livello. Le dimensioni delle apparecchiature variano da piccole unità (per esempio unità mobili da collegare alla presa di corrente) sino a grandi apparecchiature fisse, installate per raffreddare interi edifici come uffici o ospedali. Le apparecchiature di condizionamento d’aria sono usate nei settori residenziale, commerciale, pubblico e industriale.
A seconda della configurazione è possibile distinguere tra condizionamento d’aria monoblocco (nei quali tutti i componenti essenziali sono ospitati in un unico elemento) e i cosiddetti split-system (nei quali i componenti essenziali di raffreddamento/riscaldamento sono ospitati in vari elementi). Gli stabili adibiti a uffici, negozi o ospedali dispongono in genere di diversi sistemi, quali piccoli condizionatori split e grandi impianti centralizzati, che spesso utilizzano un impianto secondario di acqua refrigerata.
La carica di refrigerante delle apparecchiature di condizionamento d’aria varia da meno di 0,5 kg a oltre 100 kg per i grandi impianti per uso non domestico. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.

Pompe di calore
Le pompe di calore sono macchine che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile. Inoltre, sono disponibili sistemi reversibili che hanno una funzione di raffreddamento oltre che di riscaldamento.
Le pompe di calore fisse sono usate sia nelle abitazioni sia nei settori commerciali e industriali per riscaldamento e raffreddamento, per la produzione di acqua alla temperatura richiesta utilizzata nei processi industriali, per il recupero di calore e altre applicazioni. Le pompe di calore sono tipicamente sistemi ermeticamente sigillati con una carica di refrigerante variabile da 0,4 kg per le pompe di calore per acqua calda fino a circa 100 kg per le pompe di calore industriali. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.

Impianti fissi di protezione antincendio
Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o temporaneamente fuori servizio composti da uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito e che di norma non sono in movimento durante il loro funzionamento.
I gas fluorurati utilizzati in impianti fissi di protezione antincendio sono principalmente alcuni HFC. Anche se l’immissione in commercio di impianti di protezione antincendio contenenti PFC è vietata dal 4 luglio 2007, gli impianti contenenti PFC più vecchi possono ancora essere in funzione. I gas fluorurati spengono l’incendio assorbendo il calore dalla fiamma. I sistemi che utilizzano tali gas estinguenti sono progettati per raggiungere la concentrazione di progetto entro 10 secondi ed ottenere una rapida estinzione delle fiamme. Ciò è fondamentale in presenza di incendi che evolvono molto rapidamente oppure in presenza di oggetti di elevato valore. Inoltre, tali sistemi utilizzano un minor numero di bombole, essendo gli HFC stoccati in fase liquida, e di conseguenza occupano spazi di stoccaggio inferiori. Gli HFC sono utili quindi per la protezione antincendio in un numero limitato ma vitale di casi in cui la velocità, gli spazi di stoccaggio e la sicurezza sono fattori critici.
Per questo motivo, i sistemi a gas HFC sono utilizzati per proteggere gallerie d’arte, musei, archivi, librerie, depositi cartacei, materiali elettrici ed elettronici, sale computer, impianti di telecomunicazioni, torri di controllo del traffico aereo, ospedali, banche e così via.
Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo gli impianti con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.

Quali sono i gas fluorurati contemplati dalla dichiarazione
Il Regolamento F-Gas riguarda le apparecchiature e i sistemi fissi antincendio contenenti gas fluorurati elencati nell’Allegato I al Regolamento F-Gas nonché i preparati (comunemente denominati miscele) contenenti tali gas nei circuiti di refrigerazione. Si tratta quindi di un gruppo di sostanze pure o di miscele che rappresenta un sottoinsieme delle sostanze pure o delle miscele comunemente disponibili sul mercato o circolanti nelle tipologie di apparecchiature considerate, per esempio sono esclusi dall’elenco delle sostanze pure tutti i CFC, tutti gli HCFC e tutti gli Halon.
Tra i componenti delle miscele potrebbero essere presenti anche i CFC o gli HCFC o gli Halon in generale le miscele considerate dal Regolamento F-Gas soddisfano i seguenti requisiti:
•    almeno uno dei componenti è una delle sostanze pure incluse nell’Allegato I al Regolamento;
•    il GWP complessivo della miscela non è minore di 150.
Il GWP di una sostanza esprime la misura del potenziale di riscaldamento globale di quella sostanza ed è calcolato come rapporto tra potenziale di riscaldamento in 100 anni di 1 kg della sostanza considerata (presente nell’atmosfera) rispetto a 1 kg di CO2.

Tipi comuni di refrigeranti
Per i refrigeranti viene spesso utilizzata la nomenclatura industriale (norma ISO 817), cui si fa di solito riferimento con un numero preceduto dalla lettera “R” (abbreviazione di “Refrigerante”), per esempio R-134a sta per HFC 134a. Si usano anche nomi commerciali specifici.
In Europa, gli idrocarburi (non disciplinati dal Regolamento F-Gas), come R-600 (iso-butano) e R-290 (propano), sono refrigeranti comuni nei frigoriferi e nei congelatori per uso domestico, nonché in piccole apparecchiature di refrigerazione per negozi (per esempio, vetrine frigorifero collegate ad una presa di corrente). Sono anche in uso, comunque, unità contenenti gas fluorurati (tipicamente R-134a).
Nelle apparecchiature di refrigerazione di più grandi dimensioni, come quelle usate nei supermercati (per esempio, vetrine frigorifero con sistemi di refrigerazione centralizzati), sono ampiamente usati come refrigeranti gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-404A (miscela di HFC).
Per le apparecchiature di condizionamento d’aria, i gas fluorurati sono ampiamente impiegati come refrigeranti (per esempio R-410A o R-407C, entrambi miscele di HFC). Oltre agli HFC, nelle apparecchiature più datate sono ancora usati gli HCFC come R-22 (N.B. gli HCFC, quindi anche R-22, sono però esclusi dal campo di applicazione del DPR 43/2012). Si utilizzano sempre più spesso altri tipi di refrigeranti non disciplinati dal Regolamento F-Gas, come R-744 (CO2), R-600A (iso-butano), R-290 (propano), R-1270 (propilene) e R-717 (NH3).
Gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-407C (miscela di HFC) sono impiegati principalmente come refrigeranti in pompe di calore, mentre si utilizzano anche in questo campo con sempre maggior frequenza refrigeranti alternativi non disciplinati dal Regolamento F-Gas, come R-744 (CO2), R-600A (iso-butano), R-290 (propano), R-1270 (propilene) e R-717 (NH3).

Tipi comuni di agenti estinguenti
In riferimento alla norma UNI 14520-1 gli idrofluorocarburi da impiegare negli impianti di spegnimento sono: HFC 227ea, HFC 23, HFC 125 e HFC 236fa normalmente utilizzato negli estintori. I PFC contenuti in impianti più vecchi includono il perfluorobutano (PFC 3-1-10) e il perfluorometano (PFC 14).

Tipi comuni di preparati o miscele usate come refrigeranti o estinguenti contenenti gas fluorurati
In generale, non è possibile fornire una descrizione esaustiva dei preparati o miscele utilizzati come cariche circolanti delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore o per la protezione antincendio esistenti in commercio.
Rispetto al campo di applicazione del Regolamento F-Gas, esiste almeno una sessantina di miscele/preparati a base di gas fluorurati, alcune delle quali utilizzate come cariche circolanti nelle apparecchiature e nei sistemi contemplati dalla dichiarazione in questione. Ciascuna miscela è classificata con un numero preceduto dalla lettera “R” come nelle sostanze pure, ma in questo caso più sostanze pure in percentuali variabili costituiscono i componenti della carica circolante.

AdA

Fonte: ISPRA

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P.A. Attivata la piattaforma telematica per la Certificazione del Credito

 

CERT CREDAttivata la piattaforma Web per la certificazione dei crediti che le imprese vantano nei confronti della PA. Il servizio online è stato reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è predisposto ai sensi dei Decreti Ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012. Obiettivo principale della nuova piattaforma elettronica è la semplificazione della procedura finalizzata alla cessione, anticipazione e compensazione dei crediti certificati. Il Governo si augura che il processo, svolto in modalità telematica, possa rendere più agevole la richiesta e il rilascio delle certificazioni, favorendo il contenimento degli effetti drammatici provocati dal ritardo nei pagamenti della PA alle imprese.
Al momento, la piattaforma per la certificazione dei crediti mette a disposizione solo le funzionalità per consentire la registrazione da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici, ma al più presto saranno rese disponibili anche le funzionalità per i creditori. Entro 30 giorni infatti, tutte le amministrazioni statali e gli Enti pubblici (anche quelli locali e del Servizio Sanitario Nazionale) dovranno richiedere l’abilitazione sul sistema: da quel momento i titolari di “crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, scaturenti da contratti aventi oggetto somministrazioni, per forniture e appalti nei confronti di una Pa”, potranno abilitarsi sulla piattaforma e presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione del credito.

Per informazioni e problemi tecnici sarà possibile contattare il servizio di assistenza all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Piattaforma Certificazione Credito

Normativa per la Certificazione del Credito

Fonte: Ministero Economia e Fimanze

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Sicurezza, aziende sempre responsabili

sicurezzasullavoroIl datore di lavoro non deve limitarsi ad adottare le misure di sicurezza sul lavoro suggerite dalla tecnologia più evoluta, ma deve anche vigilare affinché il personale applichi queste misure. Se questa vigilanza non viene svolta, il datore di lavoro è responsabile del danno subìto dal dipendente, anche quando questi ha coscientemente violato le norme di sicurezza. Questo orientamento, molto rigoroso, non è nuovo nella giurisprudenza della Cassazione e viene ribadito dalla pronuncia 9199/2012.

La vicenda riguarda un infortunio sul lavoro di un dipendente che stava utilizzando un macchinario per fare le pulizie. Il macchinario era perfettamente funzionante ed era dotato di standard tecnologici di sicurezza all'avanguardia, ma il dipendente si era infortunato perché aveva violato diverse precauzioni previste dalla normativa antinfortunistica: per finire prima le pulizie, aveva lasciato aperte alcune grate di sicurezza, che invece avrebbero dovuto restare chiuse, e non aveva attivato un dispositivo che consentiva l'arresto della macchina in situazioni di pericolo.

La Cassazione, con la sentenza 9199/2012, ha annullato la pronuncia della Corte di appello di Cagliari, che ha escluso la responsabilità del datore di lavoro. La Cassazione, in particolare, ha escluso che la semplice negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore costituisca motivo sufficiente per escludere la responsabilità del datore di lavoro.

Tale responsabilità, secondo la Suprema corte, si può escludere solo se si fornisce la prova che l'imperizia del dipendente non avrebbe prodotto danni, qualora il datore di lavoro avesse adottato standard di sicurezza adeguati a prevenire anche questo rischio. In altri termini, secondo la Corte, le norme previste dall'ordinamento in materia di prevenzione degli infortuni hanno la finalità di tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili alla sua imperizia, negligenza ed imprudenza.

Pertanto, il datore di lavoro risponde degli infortuni non solo quando non adotti misure adeguate, ma anche quando non vigila in maniera corretta sull'effettiva applicazione delle misure di sicurezza da parte dei dipendenti. L'unico caso, conclude la Corte, in cui si può escludere la responsabilità del datore è quello in cui il comportamento del dipendente assuma i caratteri dell'abnormità e dell'eccezionalità.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro

 

parancoCon il Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.
Larticolo 2 del Decreto Dirigenziale prescrive che:
1. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale.
2. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del DM 11/4/2011, il soggetto si impegna aI rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1, del DM 11/4/2011.
3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al punto 4.2 dellallegato III del DM 11/4/2011.
4. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati dai soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Il registro informatizzato di cui al comma 3 deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.

Scarica il Decreto

Circolare 25 maggio

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Biocarburanti e bioliquidi. Fissate le regole per il consumo.

 

BiocarburantiSulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 31 - del 7 febbraio 2012 - è stato pubblicato il decreto 23 gennaio 2012 del ministero dell’Ambiente "Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi”, provvedimento da tempo atteso dagli operatori del settore.

Il decreto definisce le regole nazionali da seguire per poter immettere al consumo biocarburanti e bioliquidi nell’ambito di quanto dispone la direttiva 2009/28/EC sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili e la direttiva 2009/30/EC relativa alla qualità dei carburanti. In particolare il decreto è stato predisposto per “garantire che l’attendibilità delle informazioni, che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi e delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione degli stessi, sia accertata tramite un adeguato livello di verifica indipendente”.

Continua sul sito UNI

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22 Novembre 2011. Rassegna di regole e norme sugli alimenti

L'Ordine dei Chimici della Campania ed il Consorzio Promos Ricerche

hanno organizzato il Convegno "ALIMENTI – Rassegna di regole e norme"

 

 

che si terrà presso la

Sala Convegni della Camera di Commercio di Napoli – Via S. Aspreno, 2

il prossimo

martedì, 22 Novembre 2011 alle ore 15.00.

 

Il Convegno è sponsorizzato da: Consiglio Nazionale dei Chimici, INAIL – Direzione regionale per la Campania e UNI

 

 

 

Scarica la LOCANDINA del Convegno in basso da Download attachments

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