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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

I rischi del proprietario. Una Guida dall'INAIL

Inail costruzDisponible sul sito dell'INAIL una Guida destinata ai privati cittadini, agli amministratori di condominio, ai proprietari di immobili, ai titolari di aziende comprese quelle agricole che intendano far costruire una nuova opera edile o intervenire su una esistente con lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed installazione impianti.
I testi derivano dal Decreto legislativo 81/2008, Titolo IV, capo I s.m.i. e relativi allegati.

mb

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Fonte INAIL

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Formazione antincendio. Dall'INAIL un utile manuale

INAIL ANTINCDisponibile sul sito dell’INAIL il manuale “Formazione Antincendio. Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”
Il manuale analizza i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, offrendo una vasta panoramica inerente la classificazione dei fuochi e tecniche di estinzione, il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio, la pianificazione e l’organizzazione delle emergenze.
Il documento è utile ai tecnici impegnati nel settore della sicurezza e dell’antincendio, ai datori di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione ed ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza.
Può essere efficacemente utilizzato, inoltre, anche come strumento per la formazione degli addetti alle squadre antincendio.

mb

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Fonte INAIL

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Sicurezza sul lavoro. Segnaletica di Sicurezza. Circolare n. 30 del 16 luglio 2013.

segnaletica sicurezzaIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 30 del 16 luglio 2013 avente ad oggetto “Segnaletica di sicurezza – D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV – Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 – Chiarimenti” fornisce indicazioni circa il corretto uso dei segnali di sicurezza, di cui all’Allegato XXV del D. Lgs. n.81/2008 e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012.

Circolare n.30 del 16 luglio 2013

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Sicurezza sul lavoro. Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature. Circolare n. 31 del 18 luglio 2013

Verifiche periodiche attrezzatureIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 31 del 18 luglio 2013 avente ad oggetto "D.M. 11 aprile 2011 concernente la 'Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti" fornisce indicazioni in relazione all'obbligo di trasmissione trimestrale del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'Allegato III del D.M.

Circolare n.31 del 18 luglio 2013

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Relazione annuale Inail 2012

RelAnnINAIL2012L'Inail ha presentato il 10 luglio scorso la propria Relazione annuale 2012. La presentazione è avvenuta a Roma nella Sala della Regina – Palazzo Montecitorio. Presenti il presidente Inail Massimo De Felice, il vicepresidente della Camera dei Deputati Marina Sereni, e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini.

AdA

Fonte: INAIL

 

Relazione annuale 2012

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Formazione sulla sicurezza più semplice con i crediti

formazione-sicurezza-sul-lavoroFormazione con lo sconto nel decreto del fare. Il Dl 69/2013 è intervenuto, infatti, sul sistema di formazione disegnato dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e completato dagli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, e poi dagli accordi del 21 dicembre 2011 per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Le disposizioni di carattere generale non prevedevano la possibilità di riconoscere crediti formativi a coloro che, nell'ambito del lavoro, svolgessero più funzioni soggette a obbligo formativo: in pratica, ad esempio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno, essendo anche un lavoratore, doveva conseguire la formazione obbligatoria, sia come Rspp, sia come lavoratore, affrontando spesso lo stesso argomento, con dispersione di tempo e di risorse economiche a carico del datore di lavoro, che si vedeva costretto a dover assicurare al proprio dipendente una formazione sostanzialmente doppia su vari argomenti.
La modifica
Con un provvedimento che può consentire notevoli risparmi ai datori di lavoro, e senza allentare la tensione sugli obblighi di formazione (fondamentali per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro), il legislatore ha sanato una situazione che appariva paradossale: in tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti nel Testo unico sicurezza, in cui i contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto un credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento erogati (è quanto dispone il nuovo comma 5-bis dell'articolo 32 del Dlgs 81/08, introdotto dall'articolo 32 del Dl 69/2013).
Il provvedimento interessa una platea di addetti piuttosto estesa: in primo luogo coloro che per acquisire i titoli per poter esercitare la funzione di Rspp devono frequentare i corsi di formazione, perché non hanno una delle lauree elencate nel comma 5 dell'articolo 32 del Testo unico (ad esempio, laurea in ingegneria civile, ambientale, industriale o dell'informazione, scienze dell'architettura, scienze e tecniche dell'edilizia), e in generale gli Rspp che, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita, sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento per mantenere l'abilitazione.
Il Dl 69/2013 ha poi aggiunto il comma 14-bis all'articolo 37 del Testo unico, ampliando la platea degli interessati sostanzialmente a tutti i datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, che si vedranno riconosciuti crediti per i corrispondenti argomenti affrontati, in tutti i casi in cui due o più percorsi formativi vadano a sovrapporsi. Il lavoratore che ricopre anche la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dunque, dovrà frequentare una sola volta i corsi di formazione per gli argomenti previsti nei due percorsi, come ad esempio il modulo giuridico, sostanzialmente comune per i due ambiti formativi. Resta da vedere se le disposizioni sulla formazione saranno modificate nell'iter di conversione del Dl, iniziato dalla Camera. Questa settimana arriverà il parere della commissione Lavoro, che dovrebbe sollecitare emendamenti proprio su questi temi.

 

AdA

 

Fonte: Sole 24 Ore

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Dirigenti e preposti: scadenza formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Formazione dirigenti e prepostiL'11 luglio 2013 scade il termine entro il quale devono concludersi i corsi di formazione per dirigenti e i preposti ai quali i medesimi soggetti sono stati avviati da parte dei relativi datori di lavoro, al fine di allineare questa formazione ai contenuti di cui all'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011.

 

AdA

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Concorso INAIL. Il cinema incontra il lavoro

inail logoL’Inail Direzione Regionale Campania, il Comune di Mercogliano, la Direzione Regionale del Lavoro, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’EBTC - Ente Bilaterale Turismo Campano nell’ambito della manifestazione “Il cinema incontra il lavoro: Mercogliano Film Festival”, la cui prima edizione si terrà a Mercogliano (AV) da martedì 15 ottobre a sabato 19 ottobre 2013, propongono un concorso tra prodotti multimediali, basato sulla presentazione di testi audiovisivi che trattino il tema del lavoro nella sua molteplicità e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, elementi basilari per la tutela della salute e della sicurezza dell’individuo.

Il concorso si pone come obiettivo principale l’invito alla conoscenza, alla riflessione, alla valorizzazione di temi che trattino del “lavoro”, nel senso più vasto della parola, nonché della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per poter partecipare al concorso è necessaria la compilazione della scheda di dichiarazione-liberatoria dell’autore (Allegato A) e della scheda d’iscrizione (Allegato B) in ogni loro parte in carattere stampatello. Una volta compilate le schede, andranno inserite nel plico ed inviate insieme al documentario o al cortometraggio presentati al concorso. Il comitato di selezione si assumerà il diritto di mancata accettazione delle opere che risulteranno incomplete nella documentazione.

La giuria del pubblico sarà formata da coloro che assisteranno alla proiezione dei materiali durante il festival ed apporranno su apposita scheda, preparata dagli organizzatori del festival, una votazione da 1 (minimo) a 5 (massimo), in relazione al cortometraggio o documentario cui avranno assistito, da consegnare agli organizzatori alla fine di ogni proiezione. Le opere con il punteggio più alto saranno indicate al comitato di selezione come quelle preferite dal pubblico.

A sua volta il comitato di selezione stabilirà i vincitori, tenendo conto del verdetto della giuria del pubblico. L’orario delle proiezioni delle opere sarà di competenza degli organizzatori.

 

AdA

 

Fonte: INAIL

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Salute e sicurezza sul lavoro. Dal 1° luglio le sanzioni aumentano del 9,6%

gazzetta ufficiale lenteIl Decreto Legge del 28 giugno 2013 n. 76, (GU n. 150 del 28/06/2013) relativo ai "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" - contiene modifiche in merito alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ai contratti di somministrazione.
Il nuovo testo, all’art. 9, stabilisce che la rivalutazione avviene «a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% ». La norma, inoltre, sarà valida sia per le sanzioni amministrative pecuniarie del Testo Unico che per le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

AdA

Nota Ministeriale Prot. 37/12059 del 02/07/2013

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DUVRI: le modifiche introdotte dal “decreto del fare”

DUVRI SemplificazioniLe semplificazioni in materia di lavoro tendono a rendere meno burocratici i numerosi ed onerosi obblighi che sono imposti ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una modifica, introdotta decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto “decreto del fare”), riguarda l'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che ha istituito il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi, cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.
Il DUVRI, ora, non sarà l'unica scelta ma è previsto che il datore di lavoro committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (da determinare con decreto ministeriale che sarà emanato entro 90 giorni), potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento.
L'obbligo del DUVRI o dell'incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a dieci uomini-giorno (con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori) e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del T.U.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore Focus del 26/06/2013

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