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DURC, da Inail e Inps un nuovo strumento per il rilascio automatizzato

DURC, da Inail e Inps un nuovo strumento per il rilascio automatizzato

L’iniziativa promossa dai due istituti punta a rendere più agevole lo svolgimento dei rispettivi compiti e a migliorare, attraverso la stipula di un’apposita convenzione quadro, il servizio offerto ad amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti territoriali per la verifica della regolarità contributiva delle imprese. Nell’ambito delle iniziative per la semplificazione delle procedure di rilascio del Durc, il documento unico di regolarità contributiva che dal primo luglio 2015 – in attuazione del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 – può essere richiesto online, in tempo reale e con un’unica interrogazione, Inail e Inps mettono a disposizione delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti territoriali uno schema di convenzione quadro per la fornitura automatizzata dei dati.

È un’alternativa al servizio fornito sui portali. La collaborazione tra i due enti previdenziali punta a rendere più agevole lo svolgimento dei rispettivi compiti e a migliorare la qualità complessiva del servizio offerto, soprattutto per le amministrazioni di maggiori dimensioni. Il nuovo servizio di verifica della regolarità contributiva di un’impresa nei confronti di Inps, Inail e Casse edili rappresenta infatti un’alternativa a quello disponibile online sui portali dei due istituti e sarà fornito, in cooperazione applicativa, agli enti e alle amministrazioni che aderiranno attraverso la sottoscrizione della convenzione quadro, che avrà durata triennale rinnovabile alla scadenza.

Sviluppati due applicativi per inoltrare le richieste. A questo scopo, sono stati sviluppati due diversi applicativi che consentono di automatizzare le richieste dei Durc e la gestione degli esiti tramite Web Services. La sperimentazione del servizio – avviata sia in Inail, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia in Inps, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha dato esiti positivi.

AdA

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Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo: chiarimenti del Ministero del Lavoro

calcestruzzoLa Direzione generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 2597 del 10 febbraio 2016, con la quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, quali definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del TU in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratta di una “merafornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).

Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

AdA

Scarica la nota 10 febbraio 2016, n. 2597

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DUVRI. Pubblicate le nuove linee guida tecniche INAIL

duvri inailPubblicato da Inail Settore Ricerca il volume “L’elaborazione del Duvri, valutazione del rischio di interferenze” a cura di Raffaele Sabatino del Dipartimento processi organizzativi - Spp Ricerca, con la collaborazione di Andrea Cordisco del Dipartimento installazioni di produzione e insediamenti antropici.

Il Duvri rappresenta “il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze dovute alle attività dell’Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti dell’Impresa circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate”.

Nel volume Inail vengono illustrati i riferimenti normativi su cui si basa l’obbligo di redazione del Documento, affrontate le questioni relative alla classificazione dei rischi da interferenze lavorative e quindi indicate le novità apportate agli adempimenti dal decreto Del fare.

Indicazioni teoriche e pratiche, accompagnate da un modello e da indicazioni per la compilazione, da un diagramma di flusso sulla necessità di elaborazione, quindi i casi riguardanti la PA, i cantieri mobili, il caso particolare della fornitura e scarico del calcestruzzo preconfezionato, i costi.

AdA

Scarica le Linee Guida

Fonte: INAIL

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DUVRI: le modifiche introdotte dal “decreto del fare”

DUVRI SemplificazioniLe semplificazioni in materia di lavoro tendono a rendere meno burocratici i numerosi ed onerosi obblighi che sono imposti ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una modifica, introdotta decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto “decreto del fare”), riguarda l'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che ha istituito il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi, cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.
Il DUVRI, ora, non sarà l'unica scelta ma è previsto che il datore di lavoro committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (da determinare con decreto ministeriale che sarà emanato entro 90 giorni), potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento.
L'obbligo del DUVRI o dell'incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a dieci uomini-giorno (con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori) e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del T.U.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore Focus del 26/06/2013

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2 dicembre 2009. “La gestione della sicurezza in azienda e nelle pubbliche amministrazioni, il DUVRI”

 

Il 2 dicembduvrire 2009 alla Camera di Commercio di Napoli si è tenuto un workshop sul tema:  “La gestione della sicurezza in azienda e nelle pubbliche amministrazioni, il DUVRI”.
Alla luce dei punti di discussione emersi durante l’incontro del 16 novembre scorso alla Camera di Commercio di Napoli – organizzato dall’ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro, ed il Consorzio Promos Ricerche, presso cui ha sede lo Sportello della Responsabilità Sociale d’Impresa – è stato organizzato un ulteriore workshop di approfondimento, domani mercoledì 2 dicembre, sul tema della “Gestione della sicurezza – DUVRI” (Documento Unico Valutazione del Rischio da Interferenza).

L’incontro rientra nell’ambito dell’iniziativa divulgativa del Dipartimento I.S.P.E.S.L. di Napoli “Pillole di Sicurezza” e nel quadro delle attività del POINT – Punto di Orientamento ed Informazioni sulla Normativa Tecnica – del Consorzio Promos Ricerche, per la quale sono in calendario altri appuntamenti.
I contenuti del workshop sono volti all’approfondimento di alcuni aspetti inerenti la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro ed in particolare: l’individuazione dei soggetti che a vario titolo partecipano, in un’ottica di collaborazione e cooperazione, alla gestione del sistema stesso e gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.106/2009 in riferimento alla gestione degli appalti.
Si intende approfondire le modalità di individuazione degli attori della sicurezza (datore di lavoro, dirigente e preposto), la delega e la subdelega di funzioni ed il principio di effettività.

Alla luce delle modifiche introdotte, si intende guardare ai principi di informazione, collaborazione, coordinamento e cooperazione di tutti gli attori della sicurezza, finalizzati alla previsione, individuazione, eliminazione o riduzione dei rischi, nel caso di “interferenze” nelle abituali lavorazioni, dovute al sovrapporsi di attività diverse, svolte da soggetti diversi (si pensi ai contratti di appalto, subappalto, contratto d’opera, etc.).
Tali principi devono permeare il “modello di organizzazione e gestione” (art. 30, D.Lgs. 106/09), idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D.Lgs. 231/2001, per i reati di lesioni personali, se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche.

Le criticità legate alla cooperazione di più imprese su uno stesso “terreno”, coinvolgono, dunque, sia la politica aziendale – in relazione alle scelte strategiche assunte dai vertici per eliminare o limitare i rischi c.d. comuni, evitando così infortuni sul lavoro dovuti anche ad un’assenza di comunicazione tra i datori di lavoro coinvolti – che le scelte operative.
Il legislatore delegato ha inteso, pertanto, formalizzare l’esigenza di “interscambio” di informazioni tra i principali titolari dell’obbligo di sicurezza, prevedendo all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 106/09, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.).

Vedi Locandina

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