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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Asseverazione in edilizia: al via campagna informativa INAIL-CNCPT

asseverazione edilA poco più di un anno dalla pubblicazione della UNI/PdR 2:2013 "Indirizzi operativi per l’asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile" INAIL e CNCPT (Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali) danno il via ad una campagna informativa sul tema dell'asseverazione in edilizia.
Questa importante iniziativa è il frutto di un accordo di collaborazione sottoscritto il 3 ottobre 2013 tra INAIL e CNCPT in materia di applicazione delle prescrizioni tecniche per il servizio di asseverazione erogato dai Comitati Paritetici Territoriali (CPT).
L’asseverazione, infatti, è prevista dal “Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Art. 51 D. Lgs. 81/08 e s.m.i), il quale assegna agli organismi paritetici il compito di rilasciare, su richiesta specifica delle imprese, un attestato comprovante l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. In sostanza, con l’asseverazione, l’organismo paritetico, assolvendo alla missione di promuovere la prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, garantisce la conformità e la corretta applicazione del modello adottato dall’impresa alle norme vigenti. Ricordiamo anche che l'asseverazione può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (D. Lgs. N. 231 2001) ed offre vantaggi economici, quali ad esempio quelli previsti nel Bando INAIL ISI 2013 scaduto lo scorso 8 aprile.
L’intesa siglata tra le due organizzazioni prevede la progettazione e promozione di iniziative congiunte finalizzate alla divulgazione della conoscenza dei contenuti dell’asseverazione che, sotto il coordinamento dell’UNI, CNCPT ha regolamentato con la UNI/PdR 2:2013 stabilendo la procedura necessaria per il rilascio nel comparto delle costruzioni edili e di ingegneria civile dell'attestazione della corretta adozione di un modello organizzativo e gestionale della salute e della sicurezza sul lavoro.
A supporto della campagna, sono a disposizione delle aziende anche alcuni strumenti per avere maggiori informazioni sulla procedura, come il portale INAIL, i siti CNCPT e www.asseverazioneinedilizia.it.

mb

Fonte UNI

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Elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione

impienti elettrici tensioneIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che in data 31 marzo 2014, con Decreto Dirigenziale, è stato emanato il terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, dei "soggetti formatori" e delle "aziende autorizzate" ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014.

Vai al Decreto Dirigenziale 31 marzo 2014

AdA

Fonte: MinLav

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Sicurezza sul lavoro: pubblicati nuovi interpelli del Ministero del Lavoro

minlavPubblicate dal Ministero del Lavoro le risposte a nove interpelli riguardanti la sicurezza sul lavoro.

I temi affrontanti dai nuovi nove quesiti in data 27 marzo 2014 sono:

  • Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuniIl Ministero del lavoro con l’interpello n. 9 del 27 marzo 2014 ha affermato che, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs n. 81/2008, istitutivo del SINP, la mancata tenuta e vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.lgs 626/94.
  • Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontariIl Ministero del lavoro con l’interpello n. 8 del 27 marzo 2014 ha affermato che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito per le associazioni sportive dilettantistiche è quello previsto per i lavoratori autonomi, per i quali è disposta l’applicazione dell’art. 21, D.Lgs. n. 81/2008.
  • Individuazione dell’impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l’esecuzione dei lavori. Il Ministero del lavoro con l’interpello n. 7 del 27 marzo 2014 ha affermato che la società consortile, eventualmente costituita dopo l’aggiudicazione dell’appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto ed è destinataria degli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
  • Applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Con l’interpello n. 6 del 27 marzo 2014, il Ministero del lavoro apporta precisazioni in ordine all’applicazione delle disposizioni contenute nel Testo unico sulla sicurezza nei riguardi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  • Corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Il Ministero del lavoro con l’interpello n. 5 del 27 marzo 2014 precisa che l’obbligo di collaborazione del medico competente va inteso in maniera "attiva"; in particolare, il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario, deve avere una conoscenza dei rischi presenti e, quindi, deve collaborare alla valutazione dei rischi.
  • Applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri. Con interpello n. 4 del 27 marzo 2014, il Ministero del lavoro produce chiarimenti in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere.
  • Documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente. Il Ministero del lavoro, con interpello n. 3 del 27 marzo 2014, precisa cheIl datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, invece, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell’elaborazione del DUVRI.
  • Applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008. Il Ministero del lavoro, con interpello n. 2 del 27 marzo 2014, precisa che il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire e l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
  • Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza. Il Ministero del lavoro, con interpello n. 1 del 27 marzo 2014, precisa che il D.Lgs. n. 81/2008 equipara ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le attrezzature munite di videoterminali.

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro

 

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Inail. Sconti sui premi con parametri variabili

risparmia-INAIL2È stata pubblicata sul sito Inail la determina presidenziale 67 dell'11 marzo 2014 con cui sono state definite le modalità di riduzione dei premi e contributi a carico delle imprese più virtuose, prevista dalla legge di stabilità per il 2014 e operativa entro maggio. Nel documento il riconoscimento del taglio del 14,7% viene effettuato in base a parametri che tengono conto o della durata dell'attività aziendale o dalle tariffe applicate agli assicurati.

Per le imprese con polizze ordinarie dipendenti che hanno più di un biennio di attività lo sconto sarà effettuato confrontando, per il 2014 e per ciascuna voce di lavorazione, il tasso applicabile medio del triennio 2010-12 con il tasso di tariffa della voce. Se il primo sarà minore o uguale rispetto al secondo l'azienda, per quella voce, risulterà idonea al beneficio. Nel caso di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) ponderate, il tasso specifico aziendale medio del triennio, relativo al complesso delle voci, verrà confrontato con il tasso di tariffa medio delle voci.

Nel caso di aziende con meno di un biennio di attività saranno premiate quelle in regola con le misure in materia di sicurezza previste dal decreto 81/08 e successive modifiche, le quali già hanno accesso o possono accedere a uno sconto, su istanza, del 15% del tasso di tariffa. Le aventi diritto al premio verranno incluse anche tra i beneficiari dello sconto della legge di stabilità.

Per le tariffe senza meccanismo di premialità, infine, le aziende virtuose saranno individuate mediante un indice di gravità in grado di esprimere il numero medio di giornate di lavoro perse da ciascun addetto-anno. Tale indicatore tiene conto non solo di ogni tipologia di infortunio, ma anche dell'esposizione al rischio sia dell'infortunato, sia degli interi addetti dell'azienda. In questo contesto, l'Inail ha individuato l'indice medio (Igm) calcolato per il triennio 2014-16 a cui andrà rapportato l'indice di gravità annuale calcolato con riferimento a ogni singola polizza o classe di rischio. Se l'indice di gravità annuale risulterà pari o inferiore a tale indice medio di gravità, l'azienda sarà ammessa a sconto per quella polizza o classe di rischio.

In base a questi parametri di valutazione gli sconti interesseranno l'80% delle imprese. Alcune categorie, peraltro, sono state escluse dal beneficio dalla stessa legge di stabilità: si tratta degli assicurati contro gli infortuni in ambito domestico, del lavoro accessorio, dell'assicurazione per gli apprendisti e per i collaboratori domestici.

AdA

Scarica la determina presidenziale 67 dell'11 marzo 2014

Fonte: Il Sole 24 Ore M.P.

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Modifiche alla Seveso II: oli combustibili densi fra le sostanze pericolose

SevesoIn Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/03/2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48 (in vigore dal 12 aprile) che apporta modifica alla disciplina Seveso in materia controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Il Decreto recepisce l'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti apportando modifica al D.Lgs. 334/199 e introducendo pertanto l'articolo 30 della direttiva.

Ad opera della modifica viene aggiunta la lettera d) "oli combustibili densi" nella sezione «prodotti petroliferi», sezione citata all'interno della parte 1 dell'allegato I "Elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi" al D.Lgs. n. 334/1999. La modifica sarà effettiva con l'entrata in vigore del D.Lgs. 48/2014, ovvero il 12 aprile 2014.

In base alla modifica, la sezione "Prodotti Petroliferi" inserita in una tabella che riporta le sostanze pericolose ai sensi della direttiva 2012/18/UE si compone ora di:
a) benzine e nafte
b) cheroseni(compresi i jet fuel)
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) olii combustibili densi.

AdA

Scarica il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48

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Sorveglianza sanitaria: prorogata al 30 aprile 2014 la possibilità di trasmissione in ritardo dell'allegato 3b da parte dei Medici Competenti

Medicina del lavoroCon Nota del Ministero della Salute del 31 marzo 2014, in attuazione di quanto prospettato in sede di tavolo di lavoro per l’allegato 3 B in data 3 marzo 2014, la piattaforma informatica Inail consentirà l’invio in ritardo delle informazioni dell’allegato 3 B sino e non oltre il 30 aprile 2014.

Si ricorda infatti che fino al 31 marzo era previsto che i medici competenti dovessero effettuare le comunicazioni relative all'allegato 3B attinenti la sorveglianza sanitaria dell'anno precedente soltanto in modalità informatica.

Inoltre, a partire dal 2014, i medici competenti dovranno trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (in base all'articolo 40 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica.

AdA

Fonte: Ministero della Salute

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Atex, polveri: pubblicato “ProgEx dust 4 by CEI

public-PROGEX DUST 4È stata pubblicata l’edizione aggiornata del software ProgEx dust 4 by CEI per la classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di polveri combustibili secondo la Norma CEI EN 60079-10-2 (Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili) e la relativa Guida tecnica di applicazione CEI 31-56.

ProgEx dust 4 consente di effettuare la classificazione delle zone nei luoghi in cui sono presenti polveri combustibili in ottemperanza alle prescrizioni normative. Usa inoltre database che raccolgono i dati di oltre 4000 prove su polveri combustibili.

Il software propone finestre specifiche per la classificazione dei più comuni componenti installati nei luoghi industriali con presenza di polveri (quali, per esempio, contenitori, filtri, cicloni, elevatori a tazze, trasportatori a coclea, …); in alternativa è possibile definire una nuova sorgente di emissione ad hoc.

La classificazione è condotta considerando la quantità e le caratteristiche della polvere che viene emessa dalla sorgente di emissione, nonché la possibilità di formazione di strati di polvere che, a loro volta, costituiscono nuove sorgenti di emissione. Al termine dell’elaborazione, ProgEx dust 4 prepara la “Relazione illustrativa dei calcoli eseguiti” prevista dalla Guida tecnica CEI 31-56.

Il manuale del ProgEx dust 4, contenuto all’interno del software, fornisce anche un esempio applicativo, nel quale il lettore è condotto passo dopo passo nella classificazione.

Maggiori informazioni e acquisto del software

AdA

Fonte: CEI

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Lavoro, sicurezza e benessere al femminile. Nuovo manuale INAIL

ucm 118715L’INAIL ha pubblicato il manuale “Lavoro, sicurezza e benessere al femminile”, con obiettivo di fornire utili informazioni in materia di sicurezza in casa e sui luoghi di lavoro, con la possibilità di conciliare impegni familiari, professionali e tempo libero.

L’intento del manuale vuole essere quello di fornire informazioni su varie tematiche dalla sicurezza in casa e sul lavoro, alla possibilità di conciliare impegni familiari e professionali, a stili di vita sani e tempo libero, utili per migliorare la qualità della vita delle donne ed affrontare le criticità quotidiane con rinnovata consapevolezza.

Il manuale è articolato in tre capitoli principali. Il primo è dedicato alle donne lavoratrici alle prese con le difficoltà di conciliare impegni familiari; il secondo affronta la questione della sicurezza delle donne nei luoghi di lavoro; il terzo è dedicato alla cura e al benessere delle donne, illustrando stili di vita sani e modalità opportune con cui impiegare il proprio tempo libero limitando al minimo i rischi per la propria salute.

Scarica il manuale

AdA

Fonte: INAIL

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Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX. Nuovo opuscolo INAIL

ucm 120363Il settore delle atmosfere potenzialmente esplosive è regolamentato dalle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE. La Direttiva 94/9/CE è stata recepita in Italia con il DPR n. 126 del 23 marzo 1998 (in vigore dal 1° luglio 2003) ed è una direttiva di prodotto che si rivolge ai costruttori con lo scopo di garantire all’interno della Comunità Europea la libera circolazione dei prodotti fissandone i requisiti essenziali di sicurezza e salute. La Direttiva 99/92/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 233 del 12 giugno 2003 (in vigore dal 10 settembre 2003) ed è una direttiva sociale che integra il D.Lgs. 81/08 con il Titolo XI, fissando una serie di obblighi per il datore di lavoro, in relazione alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L'applicazione di queste direttive richiede un notevole impegno sia per il costruttore che per il datore di lavoro in quanto comporta azioni e valutazioni sulle attrezzature e sui luoghi e, non ultima, la stesura di un “documento sulla protezione contro le esplosioni”.

Se da un lato è presumibile che la grande industria (farmaceutica, petrolifera...) sia preparata a tali cambiamenti o se non altro in grado di fronteggiare, per disponibilità di mezzi, le difficoltà e la complessità della nuova situazione, dall’altro è altrettanto probabile che questo non sia vero per la piccola industria per la quale non è stato possibile adeguarsi allo spirito delle due direttive.

In considerazione proprio delle eventuali esigenze di piccole e medie imprese, nell’attuare quanto previsto dalla legislazione e dalla normativa vigente in materia di protezione per la presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, viene proposto dall’INAIL un documento in cui si trattano i fenomeni, i parametri fisici ed i principi fondamentali della protezione contro le esplosioni, la cui conoscenza è essenziale per l’applicazione dei contenuti delle norme tecniche e di legge.

In questa dispensa viene trattato il rischio di esplosione connesso con la presenza di atmosfera esplosiva, così come definita all’interno delle Direttive Europee ATEX 94/9/CE e 99/92/CE cioè “miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata”.

A scopo informativo e come spunto per ulteriori approfondimenti vengono dati alcuni cenni sintetici sulla procedura di classificazione delle aree, mentre per informazioni più dettagliate si rimanda alle pubblicazioni del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) o ad altre raccomandazioni del settore.

Il documento è il risultato di un’attività di ricerca che raccoglie i contenuti delle disposizioni di legge vigenti e della normativa tecnica di base per la protezione contro le esplosioni e come tale può essere considerato un’introduzione alle problematiche relative ad ambienti ove possa verificarsi la presenza di sostanze infiammabili e combustibili in forma di gas, vapori, liquidi e polveri.

Scarica la dispensa

AdA

Fonte: INAIL

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Sicurezza sul lavoro. L'adozione del modello organizzativo 231 mette al riparo l'impresa in caso di infortuni

231Per le Pmi è ora possibile tenere sotto controllo i rischi aziendali in materia di salute e sicurezza e adottare modelli organizzativi che possono esonerare l'azienda dalle responsabilità amministrative previste dal Dlgs 231/01. Il documento che introduce le procedure semplificate in questo campo, approvato dalla commissione consultiva, è operativo dal 13 febbraio scorso (dopo la pubblicazione del relativo avviso in «Gazzetta»).

Il documento, una sorta di modello 231 specifico per la sicurezza, è riservato alle Pmi, cioè agli enti che impiegano meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il modello di organizzazione e gestione efficacemente implementata dalle imprese – anche se non obbligatorio per legge – è di fatto l'unico strumento idoneo a prevenire e evitare le conseguenze della commissione dei reati legati a violazioni della normativa in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 27-septies del Dlgs 231/01, e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative.

Il modello che scaturisce dalle procedure semplificate, consiste in una sorta di valutazione aziendale dei rischi, in grado di analizzare le scelte organizzative dell'impresa per l'adempimento degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 30 del Testo unico sicurezza. Nel modello, l'alta direzione aziendale – che corrisponde agli organi di vertice dell'ente ma non si identifica necessariamente con l'organo amministrativo – deve definire la politica aziendale in materia di salute e sicurezza, individuando eventuali elementi di criticità, gli obiettivi di miglioramento e gli strumenti idonei a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza.

L'efficacia esimente del modello ha due indicatori fondamentali: la capacità di introdurre strumenti di controllo dei processi di applicazione della normativa, e il raggiungimento costante degli obiettivi di miglioramento stabiliti dall'azienda in coerenza con la propria organizzazione.

I documenti in forma semplificata appaiono davvero come strumenti di semplificazione utili per l'impresa che intenda implementare il modello per la prevenzione dei reati legati alla sicurezza sul lavoro: si tratta infatti di una vera e propria "guida" con schede da compilare, suggerimenti ed elementi descrittivi che rendono la predisposizione del documento decisamente più snella e meno complessa di quanto non sarebbe stata in assenza del lavoro della commissione consultiva.

È improbabile che una azienda di medio-piccole dimensioni abbia le risorse interne per predisporre il documento senza l'aiuto di un consulente, tuttavia le indicazioni contenute nelle procedure sono di grande aiuto e rappresentano una traccia imprescindibile, avendo peraltro cura di ricordare che il modello organizzativo, per avere efficacia esimente, deve comunque contenere tutti gli elementi elencati nell'articolo 30 del Testo Unico sicurezza, essere efficacemente attuato e accompagnato dalla nomina dell'organismo di vigilanza, che è un organismo previsto espressamente dal Dlgs 231/01, dotato di poteri autonomi, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento (si veda l'articolo in basso).

Le sanzioni previste nel Dlgs 231/01 colpiscono l'impresa per fatti di reato commessi da soggetti apicali o altri soggetti che siano sotto la loro direzione e sono irrogate dal giudice del dibattimento penale insieme alla sentenza che decide sulla responsabilità della persona fisica imputata. Sono sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive: quelle pecuniarie si misurano in "quote" con un compasso edittale che, a seconda dei reati, va da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 quote con valore fra un minimo per quota che va da 250,23 a 1549,37 euro. Il valore concreto della quota è stabilito dal giudice in base al grado di responsabilità dell'ente nella commissione del reato da parte della persona fisica (in pratica, quanto la carente organizzazione dell'ente ha favorito la commissione del reato) e delle capacità economiche dell'ente.

Sono previste anche sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pa, esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Queste possono andare da tre mesi ad un anno.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore G.T.

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