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Lavori sotto tensione. Rinnovo autorizzazione triennale. I chiarimenti del Ministero

LAVORI SOTTO TENSIONEPubblicata dal Ministero del Lavoro il 7 luglio 2016 la circolare n.38 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell’autorizzazione.
Il documento riporta indicazioni riguardanti il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate da Dm 4 febbraio 2011, in merito all’esecuzione dei lavori sotto tensione e alla formazione del personale.
Per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori, come indicato dal punto 1.31 dell’Allegato II del decreto 4 febbraio 2011, dopo il triennio di validità dell’autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza, al Ministero del Lavoro- Direzione generale tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali – Divisione III. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’azienda e presentata sia in cartaceo che via Pec.
L’istanza dovrà contenere in sintesi: dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000, documentazione sulla formazione quinquennale DM 4 febbraio 2011, permanenza abilitazioni Dm 4 febbraio 2011, certificazione UNI EN ISO 9001, BS-OSHAS 18001, assicurazione responsabilità civile.
Per quanto riguarda invece l’autorizzazione alla formazione del personale (punto 4.3.1 Allegato III DM 4 febbraio 2011) identiche le modalità di presentazione e i recapiti alla scadenza dell’autorizzazione triennale.
La documentazione a corredo riguarderà: dichiarazione sul permanere delle condizioni per il rilascio ai sensi del Dpr 445/200, certificazione UNI EN ISO 9001:2000; certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Viene ricordato come, sia per l’autorizzazione all’esecuzione sia per l’autorizzazione alla formazione, qualora sopravvengano modifiche alle condizioni richieste dal Decreto 4 febbraio 2011, queste devono essere in ogni caso comunicate tempestivamente. Per l’esecuzione seguendo il punto 1.3.2 dell’Allegato II del Decreto 2011, per la formazione il punto 4.3.2 dell’Allegato III.

Circolare 7 luglio 2016 rinnovo autorizzazione lavori sotto tensione

mb

Fonte Ministero Lavoro

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Sicurezza sul Lavoro: corsi gratuiti di formazione per Datori di Lavoro e Addetti alla Sicurezza

aggiornamentiLa Regione Campania in collaborazione con la Direzione Interregionale del Ministero del Lavoro e la Direzione Regionale dell’INAIL indice una Manifestazione di Interesse per diffondere la cultura della Sicurezza sul Lavoro attraverso la promozione di corsi di formazione rivolti ai Datori di Lavoro ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’Avviso è rivolto ai datori di lavoro ed agli RLS del settore edile al fine di assicurare a ciascun lavoratore un ambiente di lavoro privo di rischio e pertanto provvedere ad attivare conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore.

Il percorso formativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro riguarda quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, - Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 - ed è relativo alla formazione generale e specifica del settore edile.

Il corso di formazione/informazione, con il coinvolgimento delle parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale e/o degli enti bilaterali di appartenenza, si articola in due diverse parti volte proprio a trasmettere nozioni tanto generali quanto specifiche.

  • Parte generale: legislazione vigente, i soggetti attivi nella sicurezza sul lavoro e nella prevenzione e loro obblighi; principali posizioni di garanzia;
  • Parte specifica: individuazione dei rischi, Approfondimenti e focus sui luoghi, attrezzature, dispositivi di sicurezza e di protezione.

I destinatari sono Datori di lavoro, rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) quali soggetti coinvolti nella prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro nei settori dell'edilizia e delle costruzioni di infrastrutture.

La partecipazione alla formazione sarà assicurata in percentuale delle richieste pervenute, principalmente rivolta agli RLS, ai dirigenti e agli altri soggetti preposti sicurezza sui luoghi di lavoro, dando priorità alle richieste per le quali i datori di lavoro dichiarano di partecipare ai corsi che potranno essere organizzati separatamente ed a loro specificamente rivolti.

I percorsi avranno la durata di 32 ore e si svolgeranno presso le sedi istituzionali della Regione Campania, della Direzione Interregionale del Lavoro del Ministero del lavoro e dell'Inail presenti sul territorio regionale.

A conclusione del percorso formativo informativo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’assolvimento degli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le domande di partecipazione, allegate all’Avviso - giusto Decreto Dirigenziale n. 90 del 10/11/2015, dovranno pervenire entro il primo dicembre 2015 esclusivamente al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AdA

Scarica l’Avviso e la domanda di partecipazione

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Sicurezza sul lavoro: pubblicati nuovi interpelli del Ministero del Lavoro

minlavPubblicate dal Ministero del Lavoro le risposte a nove interpelli riguardanti la sicurezza sul lavoro.

I temi affrontanti dai nuovi nove quesiti in data 27 marzo 2014 sono:

  • Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuniIl Ministero del lavoro con l’interpello n. 9 del 27 marzo 2014 ha affermato che, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs n. 81/2008, istitutivo del SINP, la mancata tenuta e vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.lgs 626/94.
  • Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontariIl Ministero del lavoro con l’interpello n. 8 del 27 marzo 2014 ha affermato che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito per le associazioni sportive dilettantistiche è quello previsto per i lavoratori autonomi, per i quali è disposta l’applicazione dell’art. 21, D.Lgs. n. 81/2008.
  • Individuazione dell’impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l’esecuzione dei lavori. Il Ministero del lavoro con l’interpello n. 7 del 27 marzo 2014 ha affermato che la società consortile, eventualmente costituita dopo l’aggiudicazione dell’appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto ed è destinataria degli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
  • Applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Con l’interpello n. 6 del 27 marzo 2014, il Ministero del lavoro apporta precisazioni in ordine all’applicazione delle disposizioni contenute nel Testo unico sulla sicurezza nei riguardi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  • Corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Il Ministero del lavoro con l’interpello n. 5 del 27 marzo 2014 precisa che l’obbligo di collaborazione del medico competente va inteso in maniera "attiva"; in particolare, il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario, deve avere una conoscenza dei rischi presenti e, quindi, deve collaborare alla valutazione dei rischi.
  • Applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri. Con interpello n. 4 del 27 marzo 2014, il Ministero del lavoro produce chiarimenti in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere.
  • Documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente. Il Ministero del lavoro, con interpello n. 3 del 27 marzo 2014, precisa cheIl datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, invece, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell’elaborazione del DUVRI.
  • Applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008. Il Ministero del lavoro, con interpello n. 2 del 27 marzo 2014, precisa che il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire e l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
  • Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza. Il Ministero del lavoro, con interpello n. 1 del 27 marzo 2014, precisa che il D.Lgs. n. 81/2008 equipara ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le attrezzature munite di videoterminali.

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro

 

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Testo unico sicurezza lavoro, pubblicata edizione coordinata ottobre 2013

81 08Pubblicato dal Ministero del Lavoro il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive. L’edizione è di ottobre 2013.

Queste le novità integrate:

  • “modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119;
  • le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98;
  • aggiornamento degli importi delle sanzioni come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n.99;
  • circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;
  • Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011;
  • Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

Scarica il Testo Unico ottobre 2013

AdA

Fonte: Ministero del lavoro

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Lavoratori "salvaguardati". Disponibile la circolare del Ministero del Lavoro

LPS 2E’ on-line la circolare n. 19 del 5 giugno 2013, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori che rientrino nelle sotto indicate categorie:

  • lettera a) dell’articolo 2 del Decreto interministeriale del 22 aprile 2013: lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
  • lettera c) dell’articolo 2 del Decreto interministeriale del 22 aprile 2013: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
    1. abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
    2. perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) o all’indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

Leggi la circolare

Fonte Ministero del Lavoro

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