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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

81  08Disponibile on line il testo coordinato nell'edizione dicembre 2013 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.
Novità in questa versione:

  • inserita la circolare 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • inserita la modifica all'art. 71, comma 11 introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
  • inseriti gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013.

mb

Scarica il documento

Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali

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Infortuni sul lavoro: istituita una Commissione parlamentare

imagesLe attività riguarderanno anche le malattie professionali.
Con la delibera del Senato della Repubblica 4 dicembre 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2013 n. 287, è stata istituita «una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

AdA

Fonte: Il Sole 24 ore

Vai alla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2013, n. 287

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Gli obblighi formativi in caso di trasferimento e cambio mansioni

formazioneIl Ministero del Lavoro chiarisce, con la nota n. 20791 del 27 novembre 2013, sulla necessità o meno di provvedere alla formazione di lavoratori in caso di trasferimento o di cambio mansione.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la nota n. 20791 del 27 novembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro in caso di trasferimento del lavoratore da un reparto all’altro della stessa azienda, mantenendo le stesse mansioni lavorative.

La nota del Ministero prende in esame la lettera b) “trasferimento o cambiamento di mansioni” (art. 37 del D.lgs. 81/08) e chiarisce che “la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata”.

Pertanto, ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, se il lavoratore viene destinato a mansioni diverse da quelle precedenti, dovrà essere formato sui rischi specifici della nuova attività lavorativa. Invece, nel caso in cui il lavoratore venga destinato alla medesima mansione, l’aggiornamento formativo riguarderà esclusivamente le differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro (per esempio in merito all’ubicazione della uscite di emergenza) e delle relative attrezzature da lavoro, e qualsiasi altro caso in cui sussista una effettiva esigenza di adeguamento formativo.

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro

Scarica la Nota n. 20791 del 27 novembre 2013 – Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. B), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

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Sicurezza sul lavoro semplificata per i lavoratori a domicilio

DVRAi lavoratori a domicilio si applicano in materia di formazione le disposizioni del Dlgs 81/08 – nonché quella prevista dagli accordi fra Stato e Regioni – mentre il domicilio da loro eletto non si considera luogo di lavoro e come tale non è oggetto di valutazione dei rischi (VDR).
Lo ha chiarito nei giorni scorsi la Commissione per gli interpelli presso il ministero del Lavoro, rispondendo ad uno dei quesiti ricevuti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La risposta all'interpello 13/13 – in cui si chiede anche se i lavoratori attivi nella propria abitazione vadano formati e informati anche quali addetti al primo soccorso e all'antincendio – per la prima parte si riporta al contenuto dell'articolo 3, comma 9, del Tu. Articolo in cui si prevede che per il lavoro a domicilio trovano applicazione le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori in materia d'informazione e formazione dagli articoli 36 e 37 dello stesso Testo unico. A tale obbligo si aggiunge quello di fornire loro i dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni effettuate (ad esempio, mascherine, occhiali, ecc.) aventi i requisiti previsti dal Titolo 3° del Tu. Il domicilio, invece, non si può considerare luogo di lavoro, per cui non è prevista nè la Vdr, né la particolare formazione per il primo soccorso e l'antincendio.
Un altro interpello (14/13) si è soffermato, poi, sul possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende fino a 50 lavoratori il cui rischio chimico sia risultato basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e quello biologico non presente. Ciò in quanto l'articolo 29, comma 6, del Tu prevede che i datori di lavoro fino a 50 lavoratori possono effettuare la Vdr sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) e il successivo articolo 29, comma 7, lettera b) stabiliscono che tali procedure non possono essere applicate dalle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, ecc. Il Ministero – correlando tale ultima disposizione con gli articoli 223, comma 1, e 271, comma 1, del Tu – ha ritenuto che se i risultati della Vdr dimostrano che, in relazione al tipo e quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza d'esposizione, c'è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, non si applicano le più rigorose disposizioni degli articoli 225-230 del Testo unico. Se poi dalla Vdr non risulti l'esposizione al rischio chimico, chi ha fino a 50 lavoratori potrà utilizzare le procedure standardizzate. Ad analoga conclusione si perviene in materia di rischio biologico.
La Commissione si è espressa, infine, sulla durata e ai contenuti della formazione dei lavoratori (interpello 11/13), ossia se si possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco, riferendosi invece alla effettiva condizione di rischio che emerga, per ciascuna attività lavorativa, dopo la Vdr. Sul punto il Ministero, riportandosi agli Accordi Stato-Regioni del 21 novembre 2011 e del 25 luglio 2012 , ha concluso che la formazione, che dovrà essere sufficiente ed adeguata, potrà essere riferita all'«effettiva mansione» svolta dal lavoratore, considerata in sede di Vdr, prescindendo, dunque, dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n.307 - L.C.

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Formazione e informazione sul lavoro con tempi adeguati

formazione-sicurezza-sul-lavoroInsufficienti due incontri da 15 minuti e la consegna di una procedura scritta. Viola gli obblighi sulla formazione e informazione dei propri dipendenti il datore di lavoro che svolge, a fini di formazione, solo due brevi incontri e che consegna, per dare informazione, due procedure scritte di movimentazione, senza, però, verificarne la comprensione da parte dei lavoratori, in particolare quelli stranieri. Lo ha chiarito la Cassazione che, con la sentenza 40605 del 1° ottobre scorso, ha confermato il ragionamento dei giudici di merito.
La vicenda riguarda un dipendente straniero che, nell'attività lavorativa, si infortuna in conseguenza del lancio di materiale da parte di un altro lavoratore. Dalle indagini emerge che, per la formazione, l'azienda ha organizzato due incontri di 15 minuti ciascuno e che, per l'informazione sulla sicurezza, sono state consegnate alcune procedure scritte sulla movimentazione, senza che, però, sia stato fatto alcun controllo sulla loro comprensione da parte dei lavoratori, compresi quelli stranieri. Alla luce di questi elementi, il tribunale condanna il legale rappresentante della società per violazione della norma che impone al datore di assicurare una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro ricorre per Cassazione. In primo luogo contesta al giudice di merito di non aver considerato l'esistenza di una delega relativa all'informazione e alla formazione dei lavoratori. A questo proposito, i giudici di legittimità affermano che nel ricorso non ci sono né una sintesi del contenuto della delega né gli estremi della delega e confermano, quindi, l'accertamento di responsabilità del tribunale.
Il ricorrente, inoltre, denuncia vizi di motivazione, sostenendo che gli incontri formativi svolti siano stati sufficienti e che, peraltro, non sia stato dimostrato che la formazione insufficiente abbia riguardato anche il lavoratore responsabile dell'infortunio. La Cassazione ricorda che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione può riguardare solo la coerenza strutturale della decisione, ma non può condurre a rileggere gli elementi di fatto che sono a fondamento di essa. Inoltre, la Cassazione afferma che il giudice di merito ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi agli obblighi datoriali sulla sicurezza, chiarendo che due soli incontri di 15 minuti ciascuno, tenuto conto degli argomenti trattati, siano insufficienti, mentre è mancata una verifica da parte del datore della comprensione da parte dei lavoratori e, in particolare, del lavoratore straniero infortunato, delle «procedure scritte» di movimentazione.
I giudici di legittimità confermano così la condanna già decisa dai giudici di merito del datore di lavoro e legale rappresentante, per violazione dei doveri relativi alla formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore - A.M.

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Il datore di lavoro risponde per rischi specifici

infortunio lavoroIl pericolo occulto non rientra nell'attività di controllo quotidiano. La responsabilità del datore per l'infortunio del lavoratore scatta solo se il rischio è specifico. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 39491 depositata il 24 settembre scorso.
La vicenda riguarda una ditta, aggiudicataria dell'appalto della nettezza urbana dell'area mercatale comunale, che aveva consentito a un proprio dipendente di lavorare vicino a un cancello in ferro, senza il perno di fermo di fine corsa. Così, il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, ha fatto fuoriuscire l'anta dal binario, che lo ha travolto e gli ha provocato gravi lesioni, con compromissione della colonna vertebrale.
Sia in primo grado sia in appello, l'imprenditore è stato condannato per il delitto di lesioni colpose, poiché non ha garantito la piena sicurezza del luogo dove l'operaio svolgeva le sue mansioni, informandolo dei rischi specifici della sua attività. Infatti, precisa il giudice del merito, gli obblighi di sicurezza gravano non solo sul committente, titolare dell'area dove si svolgono i lavori, ma anche sul l'appaltatore.
La vicenda arriva in Cassazione. La Corte, ribaltando la decisione, afferma che il datore di lavoro non è responsabile per l'infortunio del dipendente, se il rischio non è specifico e proprio dell'attività imprenditoriale svolta. In sostanza, sono rischi specifici soltanto quelli rispetto ai quali sono richieste precauzioni e regole che comportano una determinata competenza tecnica, mentre il pericolo occulto non rientra nel quotidiano controllo di cui deve farsi carico il datore.
Inoltre la Cassazione, con la sentenza 14468 del 7 giugno, ha affermato che l'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'articolo 2087 del Codice civile è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge per il tipo specifico di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi legati all'impiego di attrezzi e macchinari e anche al l'ambiente di lavoro.
Con la sentenza 23670 del 31 maggio, la Corte di legittimità ha sostenuto che, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, tra gli altri obblighi che gravano sul datore, c'è quello di fornire a questi soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per la propria attività.

AdA

Fonte: Sole 24 Ore - S.R.

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Accensione delle caldaie: istruzioni per la sicurezza degli impianti a gas

caldaia-2A partire dalla metà di ottobre (e a seconda della zona climatica di appartenenza) in Italia vengono riavviati gli impianti di riscaldamento. Come di consueto l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e il CIG (Comitato Italiano Gas) sentono il dovere di sensibilizzare gli utenti sulle possibili problematiche riguardanti gli impianti alimentati a gas e gli apparecchi di utilizzazione, nello specifico le caldaie. L'utilizzo del gas in ambiti domestici richiede infatti il rispetto delle norme e delle leggi vigenti, ma soprattutto buonsenso e responsabilità da parte degli utenti. Anche nell’utilizzo del gas bisogna rispettare alcune buone abitudini: semplici azioni quotidiane che, debitamente e regolarmente eseguite, si dimostrano utili per la sicurezza propria e altrui.

Quando si esce di casa, anche per brevi periodi, è consigliabile chiudere la valvola del contatore o quella di ingresso della tubazione di alimentazione del gas nei locali di abitazione o quella della bombola, quando non si utilizzano gli apparecchi.
In cucina:

  • acquistare piani di cottura provvisti del dispositivo di sicurezza (la cosiddetta termocoppia);
  • non allontanarsi dalla cucina lasciando cibi in cottura sul fuoco;
  • evitare di riempire troppo le pentole. La fuoriuscita di liquidi in ebollizione, infatti, può causare lo spegnimento della  fiamma ed  originare gravi incidenti.

Per accendere un bruciatore del piano di cottura è consigliata la seguente procedura:

  1. accendere il fiammifero;
  2. accostare il fiammifero acceso al bruciatore;
  3. aprire il rubinetto del gas.

Se, infatti, si eseguono le operazioni in ordine inverso, è possibile che, dopo aver aperto il rubinetto, intervenga qualche elemento di distrazione (es. squilla il telefono o suonano alla porta), cosicché la successiva accensione del fiammifero può produrre gravi conseguenze. L'impiego di un rilevatore di gas può contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive, alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rivelamento e segnalazione ottica/acustica della presenza di gas. Tutti gli apparecchi devono essere dotati di dispositivi di sorveglianza di fiamma per bloccare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento della stessa.

Cosa fare se si avverte odore di gas: il gas viene adeguatamente odorizzato come prevede la legge, in conformità alle specifiche norme tecniche UNI, per individuare prontamente le dispersioni e consentire le opportune azioni di pronto intervento. In caso si avverta odore di gas, bisogna prontamente chiamare, da un telefono esterno all’abitazione dove si avverte l’odore, l'Azienda preposta alla distribuzione del gas combustibile (si consiglia di tenere in evidenza il numero del pronto intervento), evitando di accendere luci o azionare macchinari alimentati elettricamente. Successivamente, se del caso, si deve predisporre per un'immediata verifica del proprio impianto chiamando un tecnico abilitato. I numeri di pronto intervento dell'Azienda di distribuzione sono riportati sulla bolletta che la Società di vendita del gas manda ai clienti. Nel caso si abbia coscienza di una dispersione importante, si consiglia di chiamare anche i Vigili del Fuoco.

Gli apparecchi alimentati a gas e i loro accessori devono obbligatoriamente recare la marcatura "CE", apposta sotto responsabilità del fabbricante. Solo così si avrà la certezza di acquistare apparecchi sicuri e che oltre a rispettare ambiente e salute, garantiscono le condizioni di sicurezza nel loro utilizzo e il corretto rendimento in termini di prestazioni.

Per l'installazione e la manutenzione degli impianti e degli apparecchi, il "fai da te" è assolutamente vietato: bisogna rivolgersi unicamente ad installatori e manutentori abilitati. Il DM 37/08 prescrive che l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione e la manutenzione degli impianti a gas a valle dei contatori siano eseguite esclusivamente da operatori abilitati, in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali, certificati da un “attestato di riconoscimento” rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato. La stessa legge prescrive, inoltre, che al termine dei lavori l’installatore debba rilasciare una “dichiarazione di conformità” per attestare che l’intervento effettuato è stato eseguito a regola d’arte secondo le leggi e le norme tecniche vigenti. Inoltre, l’installatore saprà indicare se i locali di installazione rispondono alle necessarie prescrizioni per quanto riguarda la ventilazione, l’aerazione, l’evacuazione dei prodotti della combustione nonché per l’idonea ubicazione degli apparecchi di utilizzazione.

Sottoporre gli apparecchi alimentati a gas alle previste manutenzioni e ai controlli periodici. Ad esempio la verifica di rendimento deve essere effettuata ogni due anni -come attualmente previsto dalla legge- e affidandosi solo a tecnici abilitati.

In caso di incidente riconducibile all'uso di gas, occorre ricordare che esiste un'assicurazione di cui si è beneficiari, in via automatica, solo per il fatto  di essere utenti di gas distribuito a mezzo reti. La polizza assicurativa è stata istituita su delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas e stipulata dal Comitato Italiano Gas. La nuova polizza rafforza e amplia le tutele a favore dei clienti domestici grazie, tra l'altro, all'attivazione di un call center che risponde al numero verde 800 713742. La rafforzata copertura prevista dall'Autorità comporta un costo per i clienti finali di gas di soli 70 centesimi di euro all'anno.

Informazioni generali sull'assicurazione possono essere richieste al numero verde dello "Sportello per il consumatore", 800 166654. Il GPL distribuito in bombole o piccoli serbatoi, non rientra nella copertura di questa polizza assicurativa.

AdA

Fonte: UNI

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Testo unico sicurezza lavoro, pubblicata edizione coordinata ottobre 2013

81 08Pubblicato dal Ministero del Lavoro il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive. L’edizione è di ottobre 2013.

Queste le novità integrate:

  • “modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119;
  • le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98;
  • aggiornamento degli importi delle sanzioni come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n.99;
  • circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;
  • Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011;
  • Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

Scarica il Testo Unico ottobre 2013

AdA

Fonte: Ministero del lavoro

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Concorso nazionale “Le Buone pratiche sulla sicurezza partecipata”

111La Campagna europea 2012-2013 “Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi”, promossa dall’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro, giunge alla fase conclusiva con la cerimonia di chiusura organizzata, il prossimo 30 ottobre a Napoli, nella sede di Villa Colonna Bandini, Viale dei Colli Aminei 21.

Nel tradizionale appuntamento istituzionale saranno premiate le buone pratiche presentate da soggetti pubblici e privati che, nei luoghi di lavoro, hanno promosso soluzioni organizzative e procedurali finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro e a promuovere azioni efficaci intese ad innalzare i livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro con la collaborazione e l’impegno di tutti gli attori della sicurezza.

Il focus sulla prevenzione dei rischi richiama l’attenzione sul ruolo attivo e partecipato degli attori della sicurezza nella individuazione di problemi e nella elaborazione di soluzioni: in tal senso, le sinergie che derivano dall’impegno e dallo sforzo comune dei soggetti in campo costituiscono impulso vitale alla realizzazione efficace delle buone prassi adottate.

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AdA

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Motocoltivatori e motozappatrici. Adeguamento secondo il Testo Unico 81/08

sicurezza-lavoro-motozappaPubblicato dall'INAIL il “Documento Tecnico per l’adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di cui all’allegato V del D.lgs. 81/08”.

L'obiettivo del documento è quello di fornire i riferimenti tecnici in grado di supportare gli operatori del settore (datori di lavoro, lavoratori autonomi, venditori, noleggiatori, concedenti in uso, organi di controllo, ecc.) nel processo di adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici costruite antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 459/96, ai pertinenti requisiti di sicurezza previsti nell’Allegato V al D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Una regolazione tecnica puntuale. Nel documento tecnico realizzato da un gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento di Tecnologie di Sicurezza dell’Inail, sono descritti i sistemi di protezione di cui le macchine in esame devono essere dotate, gli aspetti normativi relativi alla circolazione stradale e la certificazione di conformità dell’adeguamento tecnico ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all’Allegato V del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Alla stesura del testo un gruppo di lavoro congiunto. Alla realizzazione del documento hanno partecipato esperti dell’Inail, del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, delle Associazioni di categoria del settore e dei Sindacati dei lavoratori ed esperti del mondo accademico ed industriale.

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AdA

Fonte: INAIL

 

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