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Sicurezza sul Lavoro: prorogata la presentazione delle domande per corsi gratuiti di formazione per Datori di Lavoro e Addetti alla Sicurezza

rspp modulo aLa Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 94 del 30/11/2015 di prossima pubblicazione (lunedì 7 dicembre p.v.)  proroga al 22 dicembre 2015 il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse riferite all'Avviso Pubblico sulla Sicurezza del Lavoro già approvato con decreto n. 90/2015.

L’Avviso è rivolto ai datori di lavoro ed agli RLS del settore edile al fine di assicurare a ciascun lavoratore un ambiente di lavoro privo di rischio e pertanto provvedere ad attivare conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore.

Il percorso formativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro riguarda quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, - Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 - ed è relativo alla formazione generale e specifica del settore edile.

Il corso di formazione/informazione, con il coinvolgimento delle parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale e/o degli enti bilaterali di appartenenza, si articola in due diverse parti volte proprio a trasmettere nozioni tanto generali quanto specifiche.
o    Parte generale: legislazione vigente, i soggetti attivi nella sicurezza sul lavoro e nella prevenzione e loro obblighi; principali posizioni di garanzia;
o    Parte specifica: individuazione dei rischi, Approfondimenti e focus sui luoghi, attrezzature, dispositivi di sicurezza e di protezione.

I destinatari sono Datori di lavoro, rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) quali soggetti coinvolti nella prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro nei settori dell'edilizia e delle costruzioni di infrastrutture.

La partecipazione alla formazione sarà assicurata in percentuale delle richieste pervenute, principalmente rivolta agli RLS, ai dirigenti e agli altri soggetti preposti sicurezza sui luoghi di lavoro, dando priorità alle richieste per le quali i datori di lavoro dichiarano di partecipare ai corsi che potranno essere organizzati separatamente ed a loro specificamente rivolti.

I percorsi avranno la durata di 32 ore e si svolgeranno presso le sedi istituzionali della Regione Campania, della Direzione Interregionale del Lavoro del Ministero del lavoro e dell'Inail presenti sul territorio regionale.

A conclusione del percorso formativo informativo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’assolvimento degli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le domande di partecipazione, allegate all’Avviso, dovranno pervenire entro il 22 dicembre 2015 esclusivamente al seguente indirizzo email:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AdA

Scarica l’Avviso e la domanda di partecipazione DD n. 94/2015

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Salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero del Lavoro pubblica nuovi interpelli.

minlavLa Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che sono disponibili le risposte ai seguenti quesiti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro:

  • Interpello 15/2014. Corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008
  • Interpello 14/2014. Effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione"
  • Interpello 13/2014. Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008
  • Interpello 12/2014. Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning
  • Interpello 11/2014. Applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
  • Interpello 10/2014. Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

AdA

Vai alla Sezione dedicata per consultare le risposte ai quesiti

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Gli obblighi formativi in caso di trasferimento e cambio mansioni

formazioneIl Ministero del Lavoro chiarisce, con la nota n. 20791 del 27 novembre 2013, sulla necessità o meno di provvedere alla formazione di lavoratori in caso di trasferimento o di cambio mansione.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la nota n. 20791 del 27 novembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro in caso di trasferimento del lavoratore da un reparto all’altro della stessa azienda, mantenendo le stesse mansioni lavorative.

La nota del Ministero prende in esame la lettera b) “trasferimento o cambiamento di mansioni” (art. 37 del D.lgs. 81/08) e chiarisce che “la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata”.

Pertanto, ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, se il lavoratore viene destinato a mansioni diverse da quelle precedenti, dovrà essere formato sui rischi specifici della nuova attività lavorativa. Invece, nel caso in cui il lavoratore venga destinato alla medesima mansione, l’aggiornamento formativo riguarderà esclusivamente le differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro (per esempio in merito all’ubicazione della uscite di emergenza) e delle relative attrezzature da lavoro, e qualsiasi altro caso in cui sussista una effettiva esigenza di adeguamento formativo.

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro

Scarica la Nota n. 20791 del 27 novembre 2013 – Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. B), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

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Sicurezza sul lavoro semplificata per i lavoratori a domicilio

DVRAi lavoratori a domicilio si applicano in materia di formazione le disposizioni del Dlgs 81/08 – nonché quella prevista dagli accordi fra Stato e Regioni – mentre il domicilio da loro eletto non si considera luogo di lavoro e come tale non è oggetto di valutazione dei rischi (VDR).
Lo ha chiarito nei giorni scorsi la Commissione per gli interpelli presso il ministero del Lavoro, rispondendo ad uno dei quesiti ricevuti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La risposta all'interpello 13/13 – in cui si chiede anche se i lavoratori attivi nella propria abitazione vadano formati e informati anche quali addetti al primo soccorso e all'antincendio – per la prima parte si riporta al contenuto dell'articolo 3, comma 9, del Tu. Articolo in cui si prevede che per il lavoro a domicilio trovano applicazione le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori in materia d'informazione e formazione dagli articoli 36 e 37 dello stesso Testo unico. A tale obbligo si aggiunge quello di fornire loro i dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni effettuate (ad esempio, mascherine, occhiali, ecc.) aventi i requisiti previsti dal Titolo 3° del Tu. Il domicilio, invece, non si può considerare luogo di lavoro, per cui non è prevista nè la Vdr, né la particolare formazione per il primo soccorso e l'antincendio.
Un altro interpello (14/13) si è soffermato, poi, sul possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende fino a 50 lavoratori il cui rischio chimico sia risultato basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e quello biologico non presente. Ciò in quanto l'articolo 29, comma 6, del Tu prevede che i datori di lavoro fino a 50 lavoratori possono effettuare la Vdr sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) e il successivo articolo 29, comma 7, lettera b) stabiliscono che tali procedure non possono essere applicate dalle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, ecc. Il Ministero – correlando tale ultima disposizione con gli articoli 223, comma 1, e 271, comma 1, del Tu – ha ritenuto che se i risultati della Vdr dimostrano che, in relazione al tipo e quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza d'esposizione, c'è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, non si applicano le più rigorose disposizioni degli articoli 225-230 del Testo unico. Se poi dalla Vdr non risulti l'esposizione al rischio chimico, chi ha fino a 50 lavoratori potrà utilizzare le procedure standardizzate. Ad analoga conclusione si perviene in materia di rischio biologico.
La Commissione si è espressa, infine, sulla durata e ai contenuti della formazione dei lavoratori (interpello 11/13), ossia se si possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco, riferendosi invece alla effettiva condizione di rischio che emerga, per ciascuna attività lavorativa, dopo la Vdr. Sul punto il Ministero, riportandosi agli Accordi Stato-Regioni del 21 novembre 2011 e del 25 luglio 2012 , ha concluso che la formazione, che dovrà essere sufficiente ed adeguata, potrà essere riferita all'«effettiva mansione» svolta dal lavoratore, considerata in sede di Vdr, prescindendo, dunque, dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n.307 - L.C.

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Occupazione femminile, il Programma obiettivo 2013. Contributi a fondo perduto.

imprenditoria femminileIl Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato per l'anno 2013 il "Programma obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, mediante l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, sviluppo e consolidamento di imprese femminili." Il Programma permetterà di concorrere ai finanziamenti per la presentazione di progetti di azione positiva a favore del lavoro femminile e la parità uomo donna nei luoghi di lavoro.
Il bando prevede due punti d'intervento: occupazione e reinserimento lavorativo; consolidamento d'impresa.
Per quanto riguarda il primo, i datori di lavoro, interessati ad assumere in azienda neo dipendenti oppure a inserire donne inoccupate/disoccupate, potranno presentare domanda per ricevere i finanziamenti, e le azioni finanziabili sono costi di formazione e di mentoring/affiancamento on the job da parte di senior interni all'azienda. Le destinatarie degli interventi formativi dovranno essere, nel caso delle neo assunte, under 35, nel caso, invece delle inoccupate/disocuppate, over 35.
Per quanto riguarda il consolidamento d'impresa, le destinatarie delle azioni sono imprese femminili attive da almeno 2 anni, che verranno supportate per sviluppare nuovi prodotti e servizi, attraverso varie iniziative e azioni formative alle manager.

AdA

Scarica il Programma Obiettivo 2013

Fonte: Unioncamere – Imprenditoria Femminile

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Presentato al CNEL il Rapporto sul mercato del lavoro degli immigrati

LPS 2Lunedì 15 luglio 2013, nella sala del Parlamentino del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro si è tenuta la presentazione del Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati.
Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione e curato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mira a fornire un’accurata analisi dell’impatto dell’immigrazione sul mercato del lavoro italiano, corredata da stime previsionali utili a indicare la possibile evoluzione della domanda e dell’offerta di lavoro per i lavoratori stranieri in Italia, al fine di pervenire a più precise valutazioni dell’effettivo fabbisogno del mercato del lavoro italiano, all’interno del quale si contano attualmente circa 2 milioni e 334 mila lavoratori stranieri occupati.
Il Rapporto intende supportare, in una fase di incertezza economica come quella attuale, coloro che sono chiamati ad assumere decisioni istituzionali e a definire, in coerenza con le dinamiche interne del mercato del lavoro, interventi mirati in materia di immigrazione.
Particolare attenzione è inoltre dedicata alla relazione tra lavoro ed imprenditoria degli immigrati e crisi economica, con specifiche analisi delle dinamiche delle assunzioni e cessazioni nel mercato del lavoro dipendente e parasubordinato.

mb

Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali

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Responsabilità Sociale obiettivo strategico del Governo

RSI UNIIl concetto di responsabilità sociale delle organizzazioni viene sempre più valorizzato e rilanciato a tutti i livelli, sia nazionale, sia europeo, sia  internazionale, tramite l'adozione di iniziative e di strumenti volti a favorire la condotta responsabile delle imprese. Operare in modo sostenibile per le organizzazioni significa non solo fornire prodotti e servizi che soddisfano i clienti/consumatori senza impattare sull'ambiente ma significa anche operare in modo socialmente responsabile.
Possono infatti definirsi "socialmente responsabili" le organizzazioni che integrano volontariamente all’interno della propria gestione problematiche di tipo sociale e ambientale.
Anche il Governo italiano ha posto l’accento sull’importanza del ruolo dell’impresa nella società e sulla gestione responsabile delle attività economiche quale veicolo di creazione di valore, a mutuo vantaggio delle imprese stesse, dei cittadini e delle comunità.
Per fare il punto sull’attuazione della norma ISO 26000 a due anni dalla sua pubblicazione la Commissione UNI "Responsabilità sociale delle organizzazioni" si è riunita in seduta  plenaria a Milano nel mese di febbraio.
Al centro del dibattito il nuovo “Piano d’Azione Nazionale sulla Responsabilità Sociale d’Impresa 2012/2014” messo a punto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero per lo sviluppo economico, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 681 sulla “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese”.
Con questo piano d’azione il Governo italiano intende creare un contesto più propizio ai comportamenti volontari delle imprese al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi pubblici di sviluppo dell’economia e della società e di tutela dell’ambiente.
Come ha spiegato Danilo Giovanni Festa, direttore generale della DG per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il piano d’azione è stato frutto di un lavoro che si è avvalso del contributo delle Confederazioni d’impresa, delle università, delle organizzazioni sindacali e degli esponenti del terzo settore (volontariato e associazionismo). Proprio grazie a queste componenti - e in particolare al contributo fondamentale offerto dalle tre organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL - è stato possibile  conoscere le migliori pratiche messe in atto dalle aziende.
“Grazie a loro infatti - illustra Festa - siamo venuti a sapere che in Italia ci sono dei punti di eccellenza, dei contratti posti in essere da aziende (in particolare della filiera chimico petrolifera) che possono essere tranquillamente considerati a livello dei paesi scandinavi. Preziosissimo è stato anche il contributo delle Regioni che hanno portato la nostra proposta in conferenza Stato-Regioni e che ci hanno fatto conoscere le realtà locali”.

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Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Consultazione pubblica

Logo TVM 200Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il Piano della Performance per gli anni 2012-2014, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 punta ad integrare e consolidare le informazioni già disponibili sul sito internet istituzionale, al fine di accrescerne la comprensione e migliorarne la fruibilità, in un’ottica di progressivo sviluppo degli interventi in tema di trasparenza ed integrità ed in coerenza con il sistema di gestione del ciclo della performance.
Il Piano della Performance 2012-2014 individua il sistema degli obiettivi strategici ed operativi che l’azione amministrativa deve perseguire in coerenza con la riforma degli assetti organizzativi in atto. Nel Piano vengono inoltre definiti gli elementi fondamentali su cui deve basarsi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance, ai fini  del necessario raccordo ed integrazione tra programmazione strategica e programmazione economico-finanziaria.
Nell’ottica di una progressiva espansione della conoscibilità dei processi e delle linee operative curati dal Ministero, dal 2 ottobre al 30 novembre 2012, è aperta ai cittadini ed agli stakeholder (associazioni dei consumatori o utenti, centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato) una consultazione pubblica sulle azioni e le misure previste dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sugli obiettivi operativi indicati nel Piano della performance.
Per agevolare la consultazione, sono a disposizione le schede riepilogative degli obiettivi operativi contenuti nel Piano della performance per ciascun centro di responsabilità amministrativa del Ministero.
Alla consultazione si partecipa inviando un contributo, entro il 30 novembre 2012, al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
I contributi inviati dai soggetti che partecipano alla consultazione non vincolano il Ministero rispetto alle successive determinazioni.

 

Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali

Schede riepilogative degli obiettivi operativi

Decreto Lgs. n. 150 del 27/10/2009

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