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Infortuni sul lavoro e malattie professionali: certificati inviati dal medico

infortuniDa oggi, 22 marzo, l’obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro del dipendente vittima d’infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza.

Dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore diventano, infatti, operative le disposizioni previste dall’articolo 21 del Dlgs 151/2015 in materia di semplificazioni e che vanno a modificare l’articolo 53, lettera b) del Dpr 1124/1965, secondo cui ora «qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore».

Per chiarire le modalità con cui dovranno operare medici, datori di lavoro e intermediari abilitati l’Inail ha predisposto la circolare 10/15, mentre sul fronte dei medici ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti dal ministero della Salute. Riassumendo le principali novità, da oggi il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all’Inail (entro due giorni per l’infortunio e cinque per la malattia professionale), ma senza l’invio contestuale del certificato medico, mentre resterà a suo carico l’indicazione nella denuncia dei riferimenti del certificato medico resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore. Su questo punto, nel nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail, la ricerca del certificato medico avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Il lavoratore infortunato - tenuto a dare avviso immediato di qualsiasi infortunio ed entro 15 giorni di qualsiasi malattia professionale - deve a sua volte fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi relativi all’evento. Dal momento in cui il datore ha a disposizione questi ultimi dati inizia a decorrere il termine previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 53 per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo di denuncia d’infortunio o di malattia professionale, che variano da un minimo di 1.290 a un massimo di 7.745,00 euro.

Si precisa che Inail ha chiarito nella circolare che il certificato medico potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo nel caso in cui il documento sia stato trasmesso via Pec, opzione possibile finchè il sistema non entrerà a regime. In questa circostanza il datore di lavoro nella denuncia deve sempre individuare il numero identificativo del certificato nonchè la data di rilascio e solo nel caso in cui si verifichi un’impossibilità oggettiva di reperire il numero identificativo «nella denuncia deve essere indicato un numero fittizio purché di XXXXXX numeri». Qualora, tuttavia, il numero identificativo del certificato e la data di rilascio risultino diversi da quelli processati dall’Istituto, si chiarisce che la circostanza non porterà a una sanzione amministrativa o al rigetto della denuncia.

Nella circolare si dice ancora che, in attesa delle implementazioni dell’applicativo, sono stati predisposti due nuovi moduli per l’invio telematico delle denunce di malattia professionale o di silicosi (Mod. 101-RA) e di infortunio (Mod 4bis RA), entrambi scaricabili dal sito internet dell’Inail nella sezione “Modulistica”.

Ultima novità importante sul fronte delle semplificazioni - introdotte dal Dlgs 151/2015 modificando l’articolo 54 del Dpr 1124/1965 - da oggi non è più a carico del datore di lavoro, ma dell’Inail, l’obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle Dtl. Sul punto la circolare chiarisce che in questa prima fase la segnalazione verrà trasmessa via Pec e non in cooperazione applicativa.

AdA

Scarica la Circolare INAIL 10 del 21 marzo 2016

fonte Sole24Ore

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Incidenti in itinere. L'INAIL estende le tutele

inail logoL’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato. Lo stabilisce la circolare numero 62 del 18 dicembre, che prende atto dell’orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare questo tipo di infortuni.
Le nuove linee guida – le cui disposizioni si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato – precisano che il riconoscimento dell’indennizzo “è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso” – come l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli – “attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.
Nella sua premessa la circolare Inail sottolinea che l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000, che disciplina l’infortunio in itinere, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate” e precisa che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”. Anche dopo la sua entrata in vigore, però, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” ha continuato a suscitare perplessità in fase di applicazione e l’Istituto finora aveva escluso dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dai genitori per accompagnare i figli a scuola.

Scarica la Circolare n. 62

mb

Fonte INAIL

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Assicurazione infortuni. Rinviati a maggio i termini per il pagamento

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La Legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 n. 147) ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici. Di conseguenza, l'INAIL sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all'aggiornamento dei software gestionali.

Al fine di consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un'unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire tale scadenza al 16 maggio 2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data. L'onere del differimento è interamente a carico dello Stato.

L'effetto positivo di tale differimento sui conti delle imprese è duplice: da un lato, consente alle imprese di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014 (senza, cioè, dover procedere a conguagli successivi), dall'altro migliora le condizioni di liquidità delle imprese. Infatti, a fronte dei circa tre miliardi di euro previsti per il pagamento di febbraio, a maggio vi saranno versamenti per complessivi due miliardi di euro, grazie alla riduzione dei premi come calcolati dall'INAIL. Inoltre, il mancato pagamento dei premi nel mese di febbraio favorirà le condizioni finanziarie delle aziende nei prossimi tre mesi, aiutandole a cogliere i segnali di ripresa che si stanno manifestando in alcuni settori, come mostrato anche dai recenti dati sugli ordini industriali.

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro

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5 dicembre 2013. Presentazione Rapporto Annuale infortuni e malattie professionali INAIL - anno 2012

RAPP INAILIl 5 dicembre 2013, alle ore 9.30, presso la sala Convegni della Camera di Commercio di Napoli, si è tenuta la presentazione del Rapporto Annuale Regionale dell'Inail Campania sugli infortuni e malattie professionali nell'anno 2012. La manifestazione è stata organizzata dal Consorzio Promos Ricerche e da Inail Campania.

Ai saluti di Maurizio Maddaloni, Presidente della Camera di Commercio di Napoli e Ferdinando Flagiello, Amministratore Delegato del Consorzio Promos Ricerche, è seguita la relazione di Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania, sull'attività svolta dall'Istituto sul territorio.

I dati sull'andamento degli infortuni e malattie professionali in Campania sono stati illustrati dal Direttore Regionale Vicario, Domenico Princigalli.

È seguita la relazione del Coordinatore Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali, Giuseppe Ferrara, anche in rappresentanza delle parti sociali.

Nel corso dell'incontro, inoltre, sono state illustrate le modalità di presentazione dell'istanza di riduzione del tasso di premio per prevenzione a cura di Daniela Ferrante, professionista della CONTARP regionale (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione, dell’INAIL.

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Relazione annuale Inail 2012

RelAnnINAIL2012L'Inail ha presentato il 10 luglio scorso la propria Relazione annuale 2012. La presentazione è avvenuta a Roma nella Sala della Regina – Palazzo Montecitorio. Presenti il presidente Inail Massimo De Felice, il vicepresidente della Camera dei Deputati Marina Sereni, e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini.

AdA

Fonte: INAIL

 

Relazione annuale 2012

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Infortuni, basterà la denuncia Inail

INAIL InfortuniII decreto legge 69/2013, che semplifica alcune norme in materia di lavoro, interviene anche sul Dpr 1124/1965, in merito alle denunce degli infortuni.
Una prima modifica riguarda l’abrogazione, non da subito, dell’articolo 54 del Dpr, che prevede l’obbligo, da parte del datore, di denunciare entro due giorni all’autorità di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro superiore a tre giorni. Resta, da parte del datore di lavoro, l’obbligo di denunciare – entro 48 ore dall’evento – l’infortunio all’Inail, con modalità telematica. Viene modificato poi l’articolo 56, che disciplina le modali tà di gestione delle denunce. È ora stabilito che le autorità di Ps, le Asl, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del Lavoro acquisiscano dall’Inail con accesso telematico (secondo le modalità che entreranno in vigore dopo il 18o° giorno dall’emanazione del Dm istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione – Sinp), i dati relativi alle denunce infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.
Il decreto 69 nulla stabilisce, però, circa i termini in cui sarà emanato quest’ultimo decreto ministeriale, per cui resta valida la previsione dell’articolo 8, comma 4, del Digs 81/2008 che assegnava un termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, abbondantemente superati.
Nel nuovo articolo 56 del Dpr 1124/1965 è stabilito che, entro quattro giorni dalla presa visione, con accesso alla banca dati Inail, dei dati sulle denunce infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni, la Dtl procede, su richiesta del lavoratore, di un superstite o dell’Inail, a un’inchiesta per accertare: a) la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato; b) le circostanze, la causa e la na tura dell’infortunio, ed eventuali inosservanze alle norme di prevenzione; e) l’identità dell’ infortunio ed il luogo; d) la natura ed entità delle lesioni; e) lo stato dell’infortunato; f) la retribuzione; g) in caso di morte le condizioni familiari dell’infortunato. Si tratta di un’inchiesta amministrativa per accertare soprattutto se l’infortunio è indennizzabile da parte dell’Inail.
Queste novità nulla modificano, invece, sulla tenuta del registro infortuni che tutti i datori di lavoro sono tenuti a istituire e tenere aggiornato, anche se dal 1° luglio avrebbe potuto essere abolito. È certo, però, che esso perderà lo scopo per cui era stato istituito. Del resto, l’articolo 53, comma 5, del Dlgs 81/2008 stabilisce che le disposizioni sul registro infortuni restano in vigore fino a sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sinp. Nel frattempo l’Inail ha dato una definitiva risposta sull’articolo 18, comma i, lettera r), del Testo unico il quale prevede che dal 1° luglio il datore di lavoro debba comunicare in via telematica all’Inail (e per il suo tramite al Sinp), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni sugli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento. La procedura potrà essere attinta dal menu Punto Cliente ove è presente, insieme al link “Denuncia/comunicazione infortunio“, anche quello denominato “Denuncia infortunio offline” per l’inoltro del file secondo i precedenti tracciati Txt e Xml.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n° 172 (25/06/2013)

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Osservatorio Accredia:infortuni in calo

 

Osservatorio ACCREDIA Salute e sicurezzaGli infortuni sul lavoro, secondo i dati Inail più recenti, sono stati 790mila nel 2009, 775mila nel 2010, 726mila nel 2011 con una riduzione dell'8% nel triennio. In flessione anche gli incidenti mortali sui luoghi di lavoro: 1.053 nel 2009, 973 nel 2010, 930 nel 2011 (-11,7%).
Ciò nonostante, il livello di attenzione deve essere ancora mantenuto su livelli di guardia. Numerose sono le imprese che continuano ad avvertire la presenza di fattori di rischio lungo la catena di produzione, nelle officine e nei cantieri. Il livello di attenzione deve però essere mantenuto su livelli di guardia. Numerose sono le imprese che percepiscono la presenza di fattori di rischio lungo la catena di produzione, nelle officine e nei cantieri.
Comportamenti e manovre non corrette sul posto di lavoro rappresentano un costante fattore di rischio per quasi l'80% delle imprese, per il 60% vi sono pericoli legati all'esalazione di fumi e gas, per più dell'80% elementi di disturbo possono essere rumori e vibrazioni. È quanto emerge da un'indagine effettuata dal Censis e da Accredia - l'ente italiano di accreditamento - su un campione di 1.000 imprese appartenenti ai comparti più esposti a fattori di incidentalità: industria, costruzioni e trasporti.
Cresce la tendenza a monitorare le potenziali cause di infortuni. L'80% delle aziende interpellate dichiara di effettuare un monitoraggio per prevenire eventuali rischi elettrici, rischi da manipolazione di sostanze pericolose, rischi da carenza di sicurezza sulle apparecchiature e rischi strutturali. Dall'indagine Censis-Accredia emerge che lo strumento di gestione della sicurezza più utilizzato dalle imprese è l'addestramento e l'informazione dei lavora-tori (34%), mentre circa il 20% si affida a un consulente esterno, il 19% ricorre a visite di rou-tine del responsabile interno della sicurezza e il 18% apporta di volta in volta miglioramenti dove necessario.
Lo scenario però cambia considerevolmente se dalle enunciazioni di principio e dalle buone intenzioni si passa alla pratica e all'utilizzo di strumenti sofisticati di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Forte è l'impressione che presso molte imprese gli strumenti di prevenzione e di controllo dei rischi siano ancora piuttosto improvvisati e improntati alla minore spesa possibile.
Tra i fattori che limitano la diffusione di modelli di efficace gestione della sicurezza e prevenzione dei rischi c'è sicuramente la natura delle imprese italiane, per la maggior parte di piccole e piccolissime dimensioni. Il 70% delle aziende analizzate da Censis e Accredia considera i costi per la sicurezza non facilmente sostenibili, ancorché necessari, e più del 60% giudica le norme sulla sicurezza complicate da attuare, alla stregua di appesantimenti burocratici.
Le aziende dotate di un Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (Sgsl certificato a norma Ohsas 18001:2007) si dimostrano in grado di gestire in maniera efficace e vantaggiosa la salute e la sicurezza sul lavoro. Rappresentano ancora una minoranza del tessuto produttivo, ma il loro numero è cresciuto di quasi sette volte negli ultimi quattro anni. Nei dieci anni di applicazione della norma (la prima versione della Bs Ohsas è del 1999) l'incremento medio annuo è stato del 50%.

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INAIL. In Italia nel 2011 diminuiscono infortuni e morti sul lavoro

 

logo inailLe stime INAIL sull'andamento infortunistico del 2011 (rilevazione al 29 febbraio 2012) indicano in particolare:

  • una riduzione del 6,4% degli infortuni in complesso: si passa da circa 776.000 a 726.000 denunce, 50mila in meno rispetto al     2010;
  • una riduzione del 4,4% degli infortuni mortali, dalle 973 denunce nel 2010 (dato definitivo e per la prima volta al di sotto delle mille unità) alle 930 denunce nel 2011 (stima del dato consolidato); 
  • un incremento di quasi il 10% delle malattie professionali che dopo il boom registrato nel 2010 (circa 7.600 casi in più rispetto al 2009), si attestano nel 2011 a circa 46.500 denunce.
  • Continua sul stio INAIL

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La sicurezza vincola l'appaltatore

 

sicurezza edilizia 2La Cassazione penale amplia i confini della responsabilità aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, nei casi di appalto.
Secondo la sentenza 5420/2012, la mancata elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi (noto anche come Duvri), con la conseguente omessa valutazione dei rischi derivante dalle interferenze lavorative tra i dipendenti del committente e quelli dell'appaltatore, è un fatto di per sé produttivo di responsabilità, nel caso in cui si verifichi un infortunio.
La vicenda cui fa riferimento la sentenza si è svolta nel 2007 all'interno di uno stabilimento Fiat, dove un dipendente di un'impresa appaltatrice, nel corso di un intervento di manutenzione presso il reparto stampaggio, è deceduto dopo essere stato travolto da un carrello.
Il pubblico ministero incaricato di seguire la vicenda ha contestato al legale rappresentante dell'impresa committente la mancata elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi, e quindi la mancata valutazione dei possibili rischi derivanti dalle interferenze tra il personale dipendente dal committente e quello dipendente dall'appaltatore.
Il giudice dell'udienza preliminare ha invece escluso la responsabilità penale dell'imputato, in quanto non ci sarebbe stato nesso di causalità tra la mancata elaborazione del Duvri e l'evento mortale. Questo nesso di causalità, secondo il Gup, è mancato in quanto nel corso dell'intervento manutentivo che ha portato alla morte dell'operaio non si è verificata alcuna interferenza tra il personale dipendente della committente e dell'appaltatrice; in particolare, secondo il Gup, la responsabilità va esclusa in quanto non si è verificato alcun contatto rischioso tra i lavoratori.
La sentenza della Cassazione ribalta questa conclusione, contestando innanzitutto la nozione di interferenza adottata dal Gup.
Osserva la Corte che si deve considerare come interferenza non solo il contatto fisico, ma anche tutto quel complesso di attività preventive che le imprese che convivono in un certo luogo di lavoro devono compiere per evitare gli infortuni.

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