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Sanità. Introdotto nel Testo Unico 81/08 il Titolo su “Prevenzione delle ferite da taglio e punta”

DVRPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 Marzo 2014 il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19 che recepisce la direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Il Decreto implica una modifica al Testo Unico introducendo, nel D.Lgs. 81/08, il nuovo Titolo X-Bis "Prevenzione delle ferite da taglio e punta nel settore sanitario" che consta di 6 articoli (dall'art. 286-bis al 286 septies).

Previste specifiche modalità di valutazione dei rischi e misure di prevenzione oltre a sanzioni penali in caso di violazione per datore di lavoro e dirigenti.

Il provvedimento entrerà in vigore il 25/03/2014.

Visualizza il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19

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Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

LPSIl Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottolinea come a far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.

Leggi le Procedure per la Valutazione dei Rischi

 

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Documento Valutazione Rischi. Fino al 31 maggio ammessa l'autocertificazione

 

DVRIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con apposita circolare, ha chiarito la corretta interpretazione delle norme relative alla redazione del Documento Valutazione Rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori. Il termine per mettersi in regola, dunque, è ufficialmente il 31 maggio 2013, proprio per l'incrocio dell'articolato contenuto normativo delle fonti che regolano la materia.
Fino a quel termine, dunque, è ancora ammessa l'autocertificazione; successivamente, invece tutte le aziende, anche le più piccole, dovranno provvedere a redigere il DVR seguendo le "procedure standardizzate".
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:

  • descrizione sintetica dell'impresa e delle lavorazioni aziendali e l'identificazione delle mansioni;
  • individuazione dei pericoli per il lavoratore;
  • svolgimento della "vera e propria" valutazione dei rischi secondo quanto emerge dall'analisi di cui al punto che precede;
  • individuazione delle misure e del programma di miglioramento aziendale tese a garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione.

I datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori, quelli di aziende fino a 50 lavoratori possono scegliere di effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.

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Sicurezza sul lavoro. Autocertificazione della Valutazione Rischi per le microimprese

 

57 2012Con il decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012, sono state pubblicate due proroghe delle attuali disposizioni contenute nel D.lgs n. 81/2008  riguardanti i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, e la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti già gestiti dalle ferrovie dello Stato. L`articolo 29, comma 5, del T.U. stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate da individuare con apposito decreto ministeriale.
Nelle more dell`emanazione di tale decreto e, comunque, fino al 3o giugno 2012, gli stessi datori di lavoro avrebbero potuto autocertificare l`effettuazione della valutazione dei rischi, senza dover elaborare il relativo documento.
Poiché si avvicinava tale termine ed il decreto ministeriale non è stato ancora emanato, è venuto in soccorso il citato decreto legge il quale, modificando il contenuto del comma 5, ha ora stabilito che i datori di lavoro in questione possono continuare ad autocertificare l`avvenuta valutazione dei rischi, che comunque ai sensi degli articolo 17/a e 28 del TU deve essere sempre effettuata, pur senza elaborare il documento della sicurezza di cui al richiamato articolo 28.
Tale deroga, che non si applica alle aziende che svolgono attività in particolari settori individuati nell`articolo 31, comma 6 del TU, opererà fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dell`emanando decreto ministeriale e, comunque, non oltre il nuovo termine fissato al 31 dicembre 2012.

Vai al Decreto 57/2012

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