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Pubblicata la Prassi di riferimento 46:2018. Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

Pubblicata la Prassi di riferimento  46:2018. Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

Pubblicata dall’UNI la Prassi di Riferimento UNI/PdR 46:2018Profili professionali che svolgono controlli sulla filiera della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica - Requisiti dei profili di ispettore e presidiante e indirizzi operativi per la valutazione della conformità”.
I destinatari della prassi di riferimento sono, dunque, i profili professionali che si occupano di analisi merceologiche su raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, sia in ingresso che in uscita dai centri di selezione e di presidio presso i centri di selezione.
Frutto della collaborazione con COREPLA, il Consorzio di filiera costituito per il conseguimento degli obiettivi di recupero di rifiuti di imballaggi in plastica previsti dalla normativa ambientale, la UNI/PdR definisce i requisiti dei profili professionali addetti ai controlli in termini di analisi merceologiche sulla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e di presidio continuativo presso i centri di selezione, individuandone compiti e responsabilità, in termini di conoscenze, abilità e competenze, definite sulla base del Quadro europeo delle qualifiche (EQF):

  • ispettore
  • presidiante.

Per tali profili professionali, il documento fornisce, inoltre, gli indirizzi operativi per la valutazione di conformità per la certificazione e le linee guida per la loro formazione.
Si ricorda che le prassi di rifermento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.

mb

Fonte: UNI

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Gestione del rumore di cantiere. Pubblicata la UNI 11728

Gestione del rumore di cantiere. Pubblicata la UNI 11728

L'esigenza del comfort acustico, da parte di chi risiede o lavora in edifici vicino a un cantiere, richiede che chi genera rumore debba mettere in campo tutte le strategie perché il rumore non sia solo di livello più basso possibile, ma anche più facilmente tollerabile.
L'impatto da rumore di un cantiere ha, pertanto, necessità di essere oggetto di una adeguata gestione che programmi, porti avanti e controlli, in modo sinergico, tutti i possibili strumenti e procedure per rendere il disagio più sopportabile da parte di tutta la cittadinanza.
In proposito la commissione “Acustica e vibrazioni” ha realizzato la norma UNI 11728:2018 “Acustica - Pianificazione e gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per l’appaltatore
La norma fornisce indicazioni per definire gli obblighi di conformità in carico all’appaltatore da parte del committente, al fine di garantire una gestione corretta e soddisfacente dell’impatto acustico del cantiere.
Le istruzioni della norma possono anche essere fatte proprie dall’appaltatore a titolo volontario, a condizione che lo stesso appaltatore metta a disposizione le risorse per la loro applicazione. Le finalità per le quali il committente richiede una gestione dell’impatto acustico possono essere diverse e non necessariamente tutte sovrapponibili.

Per esempio:

  • per evitare lamentele da parte dei ricettori;
  • per contenere le proteste affinché queste non interferiscano negativamente con i lavori del cantiere;
  • per garantire una buona reputazione nei confronti del pubblico;
  • per garantire il rispetto della legislazione vigente.


Pertanto, le finalità devono essere esplicitate nel disciplinare di incarico o nel contratto, fra committente e appaltatore.
La norma è sviluppata nel rispetto delle prescrizioni minime di legge previste in Italia e al contempo ne costituisce un ampliamento, permettendo che il rumore sia oggetto di una gestione sinergica che tiene in considerazione tutti gli ambiti che possono governare il disturbo percepito dalla cittadinanza.
Inoltre, può costituire un’applicazione specifica della serie di norme riguardanti i sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 14004) e relativo processo di certificazione.
All’interno del documento è possibile trovare i seguenti riferimenti normativi:

  • UNI ISO 1996-1 Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 1: Grandezze fondamentali e metodi di valutazione;
  • UNI ISO 1996-2 Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 2: Determinazione dei livelli di rumore ambientale;
  • UNI ISO 9613-1 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 1: Calcolo dell'assorbimento atmosferico;
  • UNI ISO 9613-2 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo generale di calcolo;
  • UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso;
  • UNI EN ISO 14004 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione;
  • CEI EN 61672-1 Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro Parte 1: Specifiche.

mb

Fonte: UNI

 

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INDUSTRIA 4.0. Nuove norme dal CEI

INDUSTRIA 4.0. Nuove norme dal CEI

Recentemente pubblicate a cura del Comitato Tecnico 65 del CEI, cinque nuove norme nel comparto misura, controllo e automazione nei processi industriali.

CEI EN IEC 61804-2 (CEI 65-111) “Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e il linguaggio di descrizione del dispositivo elettronico (EDDL) – Parte 2: Specificazione del concetto di FB”
Si applica ai Blocchi Funzionali (FB) impiegati nel controllo di processo, specificando detto Blocco Funzionale attraverso un lavoro di armonizzazione nei confronti del modello che definisce le componenti di un dispositivo conforme alla IEC 61804-2 e delle specifiche concettuali dei Blocchi Funzionali per misura, attuazione e gestione. L’edizione sostituisce completamente la precedente (2008-06), che rimane applicabile fino al 14-02-2021.
CEI EN IEC 62439-3 (CEI 65-223) “Reti di comunicazione industriale – Reti per l’automazione ad alta disponibilità – Parte 3: Protocollo con ridondanza parallela (PRP) e anelli ad alta disponibilità senza interruzioni (HSR)”
Specifica due protocolli a ridondanza progettata per fornire un ripristino senza interruzioni in caso di specifici errori sulla rete. L’edizione sostituisce completamente la precedente (2013-11), che rimane applicabile fino al 02-02-2021.
CEI EN IEC 62439-5 (CEI 65-225) “Reti di comunicazione industriale – Reti per l’automazione ad alta disponibilità – Parte 5: Protocollo con ridondanza sui ripetitori (BRP)”
Specifica un protocollo a ridondanza basato sulla duplicazione della rete, quando il protocollo è eseguito tra due nodi terminali, in contrapposizione al protocollo a ridondanza basato sulle commutazioni. L’edizione sostituisce completamente la precedente (2011-05), che rimane applicabile fino al 02-02-2021.
CEI EN IEC 62453-303-1/A1 (CEI 65-227;V1) “Specifica dell’interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo – Parte 303-1: Integrazione dei profili di comunicazione – IEC 61784 CP 3/1 e CP 3/2”
Il fascicolo costituisce una Variante alla Norma CEI EN 62453-303-1:2011-07.
CEI EN IEC 62443-4-1 (65-336) “Sicurezza per automazione industriale e sistemi di controllo – Parte 4-1: Prescrizioni per un ciclo di vita sicuro per lo sviluppo di un prodotto”
Definisce le prescrizioni per un ciclo di vita “sicuro” allo scopo di sviluppare e mantenere sicuro un prodotto utilizzato nell’automazione industriale e nei sistemi di controllo.

mb
Fonte CEI

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Ponteggi fissi, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Ponteggi fissi, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Pubblicato dall’Inail ha un nuovo documento tecnico dedicato ai ponteggi fissi con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I ponteggi fissi possono essere impiegati anche come sistemi di protezione collettiva per i lavoratori che effettuano attività in copertura a condizione che, per ogni singola realizzazione e a seguito di una adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto del ponteggio.

Obiettivo del Quaderno Tecnico è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Fornisce informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

AdA

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Privacy, sotto tutela tutti i dati che consentono l’identificazione

Privacy, sotto tutela tutti i dati che consentono l’identificazione

Il decreto di adeguamento al regolamento Gdpr (Dlgs 101/2018) recepisce in toto la nozione di «dato personale» in continuità con la precedente legislazione Ue. Pertanto, sono da ritenersi attuali le elaborazioni concettuali e le applicazioni maturate prima del Dlgs 101/2018 e del Gdpr, con riguardo all’opinione n. 4/2007 del «Gruppo di lavoro ex art. 29».

L’articolo 4, n. 1, del Gdpr definisce il dato personale come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)». L’identificazione/identificabilità dell’interessato è un requisito essenziale: non basta l’astratto collegamento del dato con una persona, ma occorre che quest’ultima sia singolarmente identificata o almeno possa esserlo; altrimenti, l’informazione rimane anonima e, quindi, estranea alle tutele del Regolamento. Malgrado l’apparente chiarezza della norma, nella pratica quotidiana ci si interroga su cosa vada realmente considerato «dato personale» in un determinato contesto.

Per consolidata impostazione, non occorre arrivare a conoscere il nome della persona, ma è sufficiente che questa venga distinta dagli altri membri di un gruppo. Ne deriva l’equipollenza, quanto alla nozione di dato personale, tra nome anagrafico e qualsiasi altro elemento informativo o complesso di elementi informativi – anche se detenuti da titolari diversi – ugualmente dotati di attitudine distintiva (immagini, suoni, codice identificativo, descrizione, «l’uomo vestito di nero al semaforo»). Nemmeno rileva che la persona sia individuabile da chiunque: ciò che determina l’applicazione delle tutele privacy e data protection è, invece, che essa possa essere distinta o riconosciuta con ragionevole probabilità almeno da qualcuno. Inoltre, dalla premessa che solo alcuni soggetti siano in grado di individuare l’interessato non deriva la conseguenza che una certa informazione sia «dato personale» solo rispetto a costoro, e non agli altri: questo implica che il titolare del trattamento potrebbe anche non conoscere l’identità dell’interessato, né avere modo di determinarla.

Nelle più complesse ipotesi, il collegamento tra identificativo e persona fisica non si configura in termini di certezza bensì di mera possibilità (ad esempio, l’immagine del volto di un soggetto non ancora identificato, ma che possa esserlo). Secondo l’articolo 4, n. 1, Gdpr «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente», ossia, secondo l’interpretazione del Gruppo ex art. 29, attraverso un collegamento dell’identificativo rispetto alla persona fisica di tipo immediato (nome) o mediato (codice fiscale), il quale ultimo consente l’identificazione soltanto attraverso un’operazione ulteriore (confronto con specimen, registri o elenchi).

Ai fini della nozione di identificabilità è essenziale il criterio della «ragionevole probabilità», nel senso che non ha pregio qualsiasi identificazione possibile, bensì, secondo il Considerando n. 26 Gdpr, solo quella a cui si possa pervenire tenendo conto dei mezzi che è probabile verranno utilizzati dal titolare o da un terzo.

La «ragionevole probabilità» va intesa come probabilità «qualificata», ossia con un margine di verificazione apprezzabile. Il legislatore Ue fornisce parametri di riferimento alla stregua dei quali determinare se l’utilizzo dei mezzi di identificazione appaia o no ragionevolmente probabile: per il Considerando n. 26 occorre guardare all’insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili, sia degli sviluppi tecnologici. Nella valutazione del rischio, il Gruppo ex art. 29 suggerisce un approccio ex ante, integrato da verifiche periodiche, che tengano conto dello stato dell’arte e del mutamento dei contesti rilevanti: in particolare, per stabilire se le informazioni in suo possesso soggiacciono alla disciplina del Gdpr e della normativa interna, il titolare del trattamento deve valutare in ottica prognostica ogni fattore (tipologia dei dati trattati, finalità del trattamento, interessi di terzi a conoscerli ecc.) potenzialmente idoneo a incidere sulla ragionevole probabilità che altri pervengano all’identificazione dell’interessato. È il caso delle immagini della videosorveglianza, che vanno sempre considerate dati personali in quanto la finalità del trattamento è proprio quella di pervenire all’identificazione degli interessati laddove necessario; e ciò ancorché, nella pratica, non tutti i soggetti ripresi siano identificabili.

AdA

Fonte IlSole24Ore 272/18 RB

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Valutazione del rischio. Nuova norma UNI su concentrazioni ambientali di agenti chimici

Valutazione del rischio. Nuova norma UNI su concentrazioni ambientali di agenti chimici

Nel processo di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le misurazioni delle concentrazioni ambientali degli agenti chimici si rendono necessarie qualora non si riesca a dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione o del rispetto dei limiti di esposizione.
Sul tema la Commissione Tecnica dell’UNI “Ambienti di lavoro”, ha pubblicato una nuova edizione della norma UNI EN 689:2018 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro – Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici – Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale (OELVs).
La nuova UNI EN 689, di applicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 rappresenta un valido strumento per igienisti industriali, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, medici competenti, esperti di valutazione e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro.
La norma non è applicabile a OELVs con periodi di riferimento inferiori ai 15 minuti.

mb
Fonte UNI

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