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12 dicembre 2013. Seminario "La norma CEI 11-27. Applicazione pratica per il rilascio delle abilitazioni ed attestazioni al personale tecnico nei lavori elettrici"

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Il 12 dicembre 2013, presso la sala Convegni della Camera di Commercio di Napoli, si è tenuto il primo seminario di un nuovo programma di attività denominato “Aperitivo Normativo”.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello camerale della Responsabilità Sociale d’Impresa e punto di riferimento territoriale degli Enti normatori UNI e CEI, ha promosso ed avviato questo programma volto ad una sempre maggiore diffusione della cultura della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e delle conoscenze di specifiche norme tecniche UNI e CEI.

L’iniziativa, come assicurato da Ferdinando Flagiello, Amministratore Delegato del Consorzio Promos Ricerche, avrà puntuali incontri a cadenza periodica mensile ponendosi l’obiettivo di agevolare la divulgazione nei diversi settori di interesse e, contemporaneamente, creare occasione di conoscenza e scambi di esperienze tra operatori, imprenditori, esperti e professionisti, artigiani, ecc., proiettandosi in un nuovo approccio orientato a fidelizzare i partecipanti.

L’incontro, patrocinato dall’INAIL Campania e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e accreditato dal Collegio dei Periti Industriali provincia di Napoli, ha avuto come oggetto “La norma CEI 11-27. Applicazione pratica per il rilascio delle abilitazioni ed attestazioni al personale tecnico nei lavori elettrici”. Tale norma regolamenta i lavori in prossimità di impianti elettrici in conformità al Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici.

Davanti ad una platea di oltre 110 partecipanti, tra cui molti Periti Industriali il cui Collegio ha riconosciuto loro crediti formativi, si è aperto il seminario con i saluti di Attilio Montefusco, Direttore del Consorzio Promos Ricerche, e di Maurizio Sansone, Presidente del Collegio dei Periti Industriali di Napoli.

Ha introdotto i lavori Maurizio Landolfi, Consigliere del Consorzio Promos Ricerche, presentando l’articolazione del programma “Aperitivo Normativo”.

Le finalità, i contenuti e l’ambito di applicazione della Norma oggetto del seminario, è stata illustrata da Giuseppe Cafaro, del Comitato Elettrotecnico Italiano.

È seguita la relazione di Raffaele d’Angelo, Coordinatore della CONTARP regionale (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) dell’INAIL, che ha illustrato anche le modalità di presentazione dell'istanza di riduzione del tasso di premio per prevenzione e le numerose iniziative dell’Istituto a sostegno delle imprese.

Le edizioni del programma ”Aperitivo Normativo” offriranno, inoltre, la possibilità di acquistare, a prezzi particolarmente scontati, i prodotti disponibili nei rispettivi cataloghi UNI e CEI sui temi connessi a quelli illustrati nell’incontro.
Difatti, nel presente seminario sono stati offerti, con lo sconto del 25% e con validità fino al 31/12/2013, le principali norme di riferimento del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano.

Si è, altresì, dato avvio alle prenotazioni per il corso PES PAV, anch’esso scontato del 25%, che si terrà, presso la Camera di Commercio di Napoli, il prossimo 18 e 19 febbraio 2014.

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Atti del Seminario:

 

 

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Sicurezza sul lavoro semplificata per i lavoratori a domicilio

DVRAi lavoratori a domicilio si applicano in materia di formazione le disposizioni del Dlgs 81/08 – nonché quella prevista dagli accordi fra Stato e Regioni – mentre il domicilio da loro eletto non si considera luogo di lavoro e come tale non è oggetto di valutazione dei rischi (VDR).
Lo ha chiarito nei giorni scorsi la Commissione per gli interpelli presso il ministero del Lavoro, rispondendo ad uno dei quesiti ricevuti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La risposta all'interpello 13/13 – in cui si chiede anche se i lavoratori attivi nella propria abitazione vadano formati e informati anche quali addetti al primo soccorso e all'antincendio – per la prima parte si riporta al contenuto dell'articolo 3, comma 9, del Tu. Articolo in cui si prevede che per il lavoro a domicilio trovano applicazione le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori in materia d'informazione e formazione dagli articoli 36 e 37 dello stesso Testo unico. A tale obbligo si aggiunge quello di fornire loro i dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni effettuate (ad esempio, mascherine, occhiali, ecc.) aventi i requisiti previsti dal Titolo 3° del Tu. Il domicilio, invece, non si può considerare luogo di lavoro, per cui non è prevista nè la Vdr, né la particolare formazione per il primo soccorso e l'antincendio.
Un altro interpello (14/13) si è soffermato, poi, sul possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende fino a 50 lavoratori il cui rischio chimico sia risultato basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e quello biologico non presente. Ciò in quanto l'articolo 29, comma 6, del Tu prevede che i datori di lavoro fino a 50 lavoratori possono effettuare la Vdr sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) e il successivo articolo 29, comma 7, lettera b) stabiliscono che tali procedure non possono essere applicate dalle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, ecc. Il Ministero – correlando tale ultima disposizione con gli articoli 223, comma 1, e 271, comma 1, del Tu – ha ritenuto che se i risultati della Vdr dimostrano che, in relazione al tipo e quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza d'esposizione, c'è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, non si applicano le più rigorose disposizioni degli articoli 225-230 del Testo unico. Se poi dalla Vdr non risulti l'esposizione al rischio chimico, chi ha fino a 50 lavoratori potrà utilizzare le procedure standardizzate. Ad analoga conclusione si perviene in materia di rischio biologico.
La Commissione si è espressa, infine, sulla durata e ai contenuti della formazione dei lavoratori (interpello 11/13), ossia se si possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco, riferendosi invece alla effettiva condizione di rischio che emerga, per ciascuna attività lavorativa, dopo la Vdr. Sul punto il Ministero, riportandosi agli Accordi Stato-Regioni del 21 novembre 2011 e del 25 luglio 2012 , ha concluso che la formazione, che dovrà essere sufficiente ed adeguata, potrà essere riferita all'«effettiva mansione» svolta dal lavoratore, considerata in sede di Vdr, prescindendo, dunque, dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n.307 - L.C.

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Formazione e informazione sul lavoro con tempi adeguati

formazione-sicurezza-sul-lavoroInsufficienti due incontri da 15 minuti e la consegna di una procedura scritta. Viola gli obblighi sulla formazione e informazione dei propri dipendenti il datore di lavoro che svolge, a fini di formazione, solo due brevi incontri e che consegna, per dare informazione, due procedure scritte di movimentazione, senza, però, verificarne la comprensione da parte dei lavoratori, in particolare quelli stranieri. Lo ha chiarito la Cassazione che, con la sentenza 40605 del 1° ottobre scorso, ha confermato il ragionamento dei giudici di merito.
La vicenda riguarda un dipendente straniero che, nell'attività lavorativa, si infortuna in conseguenza del lancio di materiale da parte di un altro lavoratore. Dalle indagini emerge che, per la formazione, l'azienda ha organizzato due incontri di 15 minuti ciascuno e che, per l'informazione sulla sicurezza, sono state consegnate alcune procedure scritte sulla movimentazione, senza che, però, sia stato fatto alcun controllo sulla loro comprensione da parte dei lavoratori, compresi quelli stranieri. Alla luce di questi elementi, il tribunale condanna il legale rappresentante della società per violazione della norma che impone al datore di assicurare una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro ricorre per Cassazione. In primo luogo contesta al giudice di merito di non aver considerato l'esistenza di una delega relativa all'informazione e alla formazione dei lavoratori. A questo proposito, i giudici di legittimità affermano che nel ricorso non ci sono né una sintesi del contenuto della delega né gli estremi della delega e confermano, quindi, l'accertamento di responsabilità del tribunale.
Il ricorrente, inoltre, denuncia vizi di motivazione, sostenendo che gli incontri formativi svolti siano stati sufficienti e che, peraltro, non sia stato dimostrato che la formazione insufficiente abbia riguardato anche il lavoratore responsabile dell'infortunio. La Cassazione ricorda che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione può riguardare solo la coerenza strutturale della decisione, ma non può condurre a rileggere gli elementi di fatto che sono a fondamento di essa. Inoltre, la Cassazione afferma che il giudice di merito ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi agli obblighi datoriali sulla sicurezza, chiarendo che due soli incontri di 15 minuti ciascuno, tenuto conto degli argomenti trattati, siano insufficienti, mentre è mancata una verifica da parte del datore della comprensione da parte dei lavoratori e, in particolare, del lavoratore straniero infortunato, delle «procedure scritte» di movimentazione.
I giudici di legittimità confermano così la condanna già decisa dai giudici di merito del datore di lavoro e legale rappresentante, per violazione dei doveri relativi alla formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore - A.M.

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Il datore di lavoro risponde per rischi specifici

infortunio lavoroIl pericolo occulto non rientra nell'attività di controllo quotidiano. La responsabilità del datore per l'infortunio del lavoratore scatta solo se il rischio è specifico. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 39491 depositata il 24 settembre scorso.
La vicenda riguarda una ditta, aggiudicataria dell'appalto della nettezza urbana dell'area mercatale comunale, che aveva consentito a un proprio dipendente di lavorare vicino a un cancello in ferro, senza il perno di fermo di fine corsa. Così, il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, ha fatto fuoriuscire l'anta dal binario, che lo ha travolto e gli ha provocato gravi lesioni, con compromissione della colonna vertebrale.
Sia in primo grado sia in appello, l'imprenditore è stato condannato per il delitto di lesioni colpose, poiché non ha garantito la piena sicurezza del luogo dove l'operaio svolgeva le sue mansioni, informandolo dei rischi specifici della sua attività. Infatti, precisa il giudice del merito, gli obblighi di sicurezza gravano non solo sul committente, titolare dell'area dove si svolgono i lavori, ma anche sul l'appaltatore.
La vicenda arriva in Cassazione. La Corte, ribaltando la decisione, afferma che il datore di lavoro non è responsabile per l'infortunio del dipendente, se il rischio non è specifico e proprio dell'attività imprenditoriale svolta. In sostanza, sono rischi specifici soltanto quelli rispetto ai quali sono richieste precauzioni e regole che comportano una determinata competenza tecnica, mentre il pericolo occulto non rientra nel quotidiano controllo di cui deve farsi carico il datore.
Inoltre la Cassazione, con la sentenza 14468 del 7 giugno, ha affermato che l'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'articolo 2087 del Codice civile è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge per il tipo specifico di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi legati all'impiego di attrezzi e macchinari e anche al l'ambiente di lavoro.
Con la sentenza 23670 del 31 maggio, la Corte di legittimità ha sostenuto che, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, tra gli altri obblighi che gravano sul datore, c'è quello di fornire a questi soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per la propria attività.

AdA

Fonte: Sole 24 Ore - S.R.

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Testo unico sicurezza lavoro, pubblicata edizione coordinata ottobre 2013

81 08Pubblicato dal Ministero del Lavoro il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive. L’edizione è di ottobre 2013.

Queste le novità integrate:

  • “modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119;
  • le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98;
  • aggiornamento degli importi delle sanzioni come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n.99;
  • circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;
  • Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011;
  • Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

Scarica il Testo Unico ottobre 2013

AdA

Fonte: Ministero del lavoro

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Motocoltivatori e motozappatrici. Adeguamento secondo il Testo Unico 81/08

sicurezza-lavoro-motozappaPubblicato dall'INAIL il “Documento Tecnico per l’adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di cui all’allegato V del D.lgs. 81/08”.

L'obiettivo del documento è quello di fornire i riferimenti tecnici in grado di supportare gli operatori del settore (datori di lavoro, lavoratori autonomi, venditori, noleggiatori, concedenti in uso, organi di controllo, ecc.) nel processo di adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici costruite antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 459/96, ai pertinenti requisiti di sicurezza previsti nell’Allegato V al D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Una regolazione tecnica puntuale. Nel documento tecnico realizzato da un gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento di Tecnologie di Sicurezza dell’Inail, sono descritti i sistemi di protezione di cui le macchine in esame devono essere dotate, gli aspetti normativi relativi alla circolazione stradale e la certificazione di conformità dell’adeguamento tecnico ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all’Allegato V del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Alla stesura del testo un gruppo di lavoro congiunto. Alla realizzazione del documento hanno partecipato esperti dell’Inail, del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, delle Associazioni di categoria del settore e dei Sindacati dei lavoratori ed esperti del mondo accademico ed industriale.

Scarica il Documento

AdA

Fonte: INAIL

 

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Sicurezza sul lavoro. Segnaletica di Sicurezza. Circolare n. 30 del 16 luglio 2013.

segnaletica sicurezzaIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 30 del 16 luglio 2013 avente ad oggetto “Segnaletica di sicurezza – D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV – Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 – Chiarimenti” fornisce indicazioni circa il corretto uso dei segnali di sicurezza, di cui all’Allegato XXV del D. Lgs. n.81/2008 e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012.

Circolare n.30 del 16 luglio 2013

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Sicurezza sul lavoro. Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature. Circolare n. 31 del 18 luglio 2013

Verifiche periodiche attrezzatureIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 31 del 18 luglio 2013 avente ad oggetto "D.M. 11 aprile 2011 concernente la 'Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti" fornisce indicazioni in relazione all'obbligo di trasmissione trimestrale del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'Allegato III del D.M.

Circolare n.31 del 18 luglio 2013

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Formazione sulla sicurezza più semplice con i crediti

formazione-sicurezza-sul-lavoroFormazione con lo sconto nel decreto del fare. Il Dl 69/2013 è intervenuto, infatti, sul sistema di formazione disegnato dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e completato dagli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, e poi dagli accordi del 21 dicembre 2011 per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Le disposizioni di carattere generale non prevedevano la possibilità di riconoscere crediti formativi a coloro che, nell'ambito del lavoro, svolgessero più funzioni soggette a obbligo formativo: in pratica, ad esempio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno, essendo anche un lavoratore, doveva conseguire la formazione obbligatoria, sia come Rspp, sia come lavoratore, affrontando spesso lo stesso argomento, con dispersione di tempo e di risorse economiche a carico del datore di lavoro, che si vedeva costretto a dover assicurare al proprio dipendente una formazione sostanzialmente doppia su vari argomenti.
La modifica
Con un provvedimento che può consentire notevoli risparmi ai datori di lavoro, e senza allentare la tensione sugli obblighi di formazione (fondamentali per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro), il legislatore ha sanato una situazione che appariva paradossale: in tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti nel Testo unico sicurezza, in cui i contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto un credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento erogati (è quanto dispone il nuovo comma 5-bis dell'articolo 32 del Dlgs 81/08, introdotto dall'articolo 32 del Dl 69/2013).
Il provvedimento interessa una platea di addetti piuttosto estesa: in primo luogo coloro che per acquisire i titoli per poter esercitare la funzione di Rspp devono frequentare i corsi di formazione, perché non hanno una delle lauree elencate nel comma 5 dell'articolo 32 del Testo unico (ad esempio, laurea in ingegneria civile, ambientale, industriale o dell'informazione, scienze dell'architettura, scienze e tecniche dell'edilizia), e in generale gli Rspp che, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita, sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento per mantenere l'abilitazione.
Il Dl 69/2013 ha poi aggiunto il comma 14-bis all'articolo 37 del Testo unico, ampliando la platea degli interessati sostanzialmente a tutti i datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, che si vedranno riconosciuti crediti per i corrispondenti argomenti affrontati, in tutti i casi in cui due o più percorsi formativi vadano a sovrapporsi. Il lavoratore che ricopre anche la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dunque, dovrà frequentare una sola volta i corsi di formazione per gli argomenti previsti nei due percorsi, come ad esempio il modulo giuridico, sostanzialmente comune per i due ambiti formativi. Resta da vedere se le disposizioni sulla formazione saranno modificate nell'iter di conversione del Dl, iniziato dalla Camera. Questa settimana arriverà il parere della commissione Lavoro, che dovrebbe sollecitare emendamenti proprio su questi temi.

 

AdA

 

Fonte: Sole 24 Ore

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Salute e sicurezza sul lavoro. Dal 1° luglio le sanzioni aumentano del 9,6%

gazzetta ufficiale lenteIl Decreto Legge del 28 giugno 2013 n. 76, (GU n. 150 del 28/06/2013) relativo ai "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" - contiene modifiche in merito alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ai contratti di somministrazione.
Il nuovo testo, all’art. 9, stabilisce che la rivalutazione avviene «a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% ». La norma, inoltre, sarà valida sia per le sanzioni amministrative pecuniarie del Testo Unico che per le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

AdA

Nota Ministeriale Prot. 37/12059 del 02/07/2013

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