fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

News

Il datore di lavoro risponde per rischi specifici

Stampa Email

infortunio lavoroIl pericolo occulto non rientra nell'attività di controllo quotidiano. La responsabilità del datore per l'infortunio del lavoratore scatta solo se il rischio è specifico. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 39491 depositata il 24 settembre scorso.
La vicenda riguarda una ditta, aggiudicataria dell'appalto della nettezza urbana dell'area mercatale comunale, che aveva consentito a un proprio dipendente di lavorare vicino a un cancello in ferro, senza il perno di fermo di fine corsa. Così, il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, ha fatto fuoriuscire l'anta dal binario, che lo ha travolto e gli ha provocato gravi lesioni, con compromissione della colonna vertebrale.
Sia in primo grado sia in appello, l'imprenditore è stato condannato per il delitto di lesioni colpose, poiché non ha garantito la piena sicurezza del luogo dove l'operaio svolgeva le sue mansioni, informandolo dei rischi specifici della sua attività. Infatti, precisa il giudice del merito, gli obblighi di sicurezza gravano non solo sul committente, titolare dell'area dove si svolgono i lavori, ma anche sul l'appaltatore.
La vicenda arriva in Cassazione. La Corte, ribaltando la decisione, afferma che il datore di lavoro non è responsabile per l'infortunio del dipendente, se il rischio non è specifico e proprio dell'attività imprenditoriale svolta. In sostanza, sono rischi specifici soltanto quelli rispetto ai quali sono richieste precauzioni e regole che comportano una determinata competenza tecnica, mentre il pericolo occulto non rientra nel quotidiano controllo di cui deve farsi carico il datore.
Inoltre la Cassazione, con la sentenza 14468 del 7 giugno, ha affermato che l'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'articolo 2087 del Codice civile è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge per il tipo specifico di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi legati all'impiego di attrezzi e macchinari e anche al l'ambiente di lavoro.
Con la sentenza 23670 del 31 maggio, la Corte di legittimità ha sostenuto che, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, tra gli altri obblighi che gravano sul datore, c'è quello di fornire a questi soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per la propria attività.

AdA

Fonte: Sole 24 Ore - S.R.