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Lavoro, sicurezza e benessere al femminile. Nuovo manuale INAIL

ucm 118715L’INAIL ha pubblicato il manuale “Lavoro, sicurezza e benessere al femminile”, con obiettivo di fornire utili informazioni in materia di sicurezza in casa e sui luoghi di lavoro, con la possibilità di conciliare impegni familiari, professionali e tempo libero.

L’intento del manuale vuole essere quello di fornire informazioni su varie tematiche dalla sicurezza in casa e sul lavoro, alla possibilità di conciliare impegni familiari e professionali, a stili di vita sani e tempo libero, utili per migliorare la qualità della vita delle donne ed affrontare le criticità quotidiane con rinnovata consapevolezza.

Il manuale è articolato in tre capitoli principali. Il primo è dedicato alle donne lavoratrici alle prese con le difficoltà di conciliare impegni familiari; il secondo affronta la questione della sicurezza delle donne nei luoghi di lavoro; il terzo è dedicato alla cura e al benessere delle donne, illustrando stili di vita sani e modalità opportune con cui impiegare il proprio tempo libero limitando al minimo i rischi per la propria salute.

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AdA

Fonte: INAIL

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Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX. Nuovo opuscolo INAIL

ucm 120363Il settore delle atmosfere potenzialmente esplosive è regolamentato dalle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE. La Direttiva 94/9/CE è stata recepita in Italia con il DPR n. 126 del 23 marzo 1998 (in vigore dal 1° luglio 2003) ed è una direttiva di prodotto che si rivolge ai costruttori con lo scopo di garantire all’interno della Comunità Europea la libera circolazione dei prodotti fissandone i requisiti essenziali di sicurezza e salute. La Direttiva 99/92/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 233 del 12 giugno 2003 (in vigore dal 10 settembre 2003) ed è una direttiva sociale che integra il D.Lgs. 81/08 con il Titolo XI, fissando una serie di obblighi per il datore di lavoro, in relazione alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L'applicazione di queste direttive richiede un notevole impegno sia per il costruttore che per il datore di lavoro in quanto comporta azioni e valutazioni sulle attrezzature e sui luoghi e, non ultima, la stesura di un “documento sulla protezione contro le esplosioni”.

Se da un lato è presumibile che la grande industria (farmaceutica, petrolifera...) sia preparata a tali cambiamenti o se non altro in grado di fronteggiare, per disponibilità di mezzi, le difficoltà e la complessità della nuova situazione, dall’altro è altrettanto probabile che questo non sia vero per la piccola industria per la quale non è stato possibile adeguarsi allo spirito delle due direttive.

In considerazione proprio delle eventuali esigenze di piccole e medie imprese, nell’attuare quanto previsto dalla legislazione e dalla normativa vigente in materia di protezione per la presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, viene proposto dall’INAIL un documento in cui si trattano i fenomeni, i parametri fisici ed i principi fondamentali della protezione contro le esplosioni, la cui conoscenza è essenziale per l’applicazione dei contenuti delle norme tecniche e di legge.

In questa dispensa viene trattato il rischio di esplosione connesso con la presenza di atmosfera esplosiva, così come definita all’interno delle Direttive Europee ATEX 94/9/CE e 99/92/CE cioè “miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata”.

A scopo informativo e come spunto per ulteriori approfondimenti vengono dati alcuni cenni sintetici sulla procedura di classificazione delle aree, mentre per informazioni più dettagliate si rimanda alle pubblicazioni del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) o ad altre raccomandazioni del settore.

Il documento è il risultato di un’attività di ricerca che raccoglie i contenuti delle disposizioni di legge vigenti e della normativa tecnica di base per la protezione contro le esplosioni e come tale può essere considerato un’introduzione alle problematiche relative ad ambienti ove possa verificarsi la presenza di sostanze infiammabili e combustibili in forma di gas, vapori, liquidi e polveri.

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AdA

Fonte: INAIL

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Sicurezza sul lavoro. L'adozione del modello organizzativo 231 mette al riparo l'impresa in caso di infortuni

231Per le Pmi è ora possibile tenere sotto controllo i rischi aziendali in materia di salute e sicurezza e adottare modelli organizzativi che possono esonerare l'azienda dalle responsabilità amministrative previste dal Dlgs 231/01. Il documento che introduce le procedure semplificate in questo campo, approvato dalla commissione consultiva, è operativo dal 13 febbraio scorso (dopo la pubblicazione del relativo avviso in «Gazzetta»).

Il documento, una sorta di modello 231 specifico per la sicurezza, è riservato alle Pmi, cioè agli enti che impiegano meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il modello di organizzazione e gestione efficacemente implementata dalle imprese – anche se non obbligatorio per legge – è di fatto l'unico strumento idoneo a prevenire e evitare le conseguenze della commissione dei reati legati a violazioni della normativa in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 27-septies del Dlgs 231/01, e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative.

Il modello che scaturisce dalle procedure semplificate, consiste in una sorta di valutazione aziendale dei rischi, in grado di analizzare le scelte organizzative dell'impresa per l'adempimento degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 30 del Testo unico sicurezza. Nel modello, l'alta direzione aziendale – che corrisponde agli organi di vertice dell'ente ma non si identifica necessariamente con l'organo amministrativo – deve definire la politica aziendale in materia di salute e sicurezza, individuando eventuali elementi di criticità, gli obiettivi di miglioramento e gli strumenti idonei a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza.

L'efficacia esimente del modello ha due indicatori fondamentali: la capacità di introdurre strumenti di controllo dei processi di applicazione della normativa, e il raggiungimento costante degli obiettivi di miglioramento stabiliti dall'azienda in coerenza con la propria organizzazione.

I documenti in forma semplificata appaiono davvero come strumenti di semplificazione utili per l'impresa che intenda implementare il modello per la prevenzione dei reati legati alla sicurezza sul lavoro: si tratta infatti di una vera e propria "guida" con schede da compilare, suggerimenti ed elementi descrittivi che rendono la predisposizione del documento decisamente più snella e meno complessa di quanto non sarebbe stata in assenza del lavoro della commissione consultiva.

È improbabile che una azienda di medio-piccole dimensioni abbia le risorse interne per predisporre il documento senza l'aiuto di un consulente, tuttavia le indicazioni contenute nelle procedure sono di grande aiuto e rappresentano una traccia imprescindibile, avendo peraltro cura di ricordare che il modello organizzativo, per avere efficacia esimente, deve comunque contenere tutti gli elementi elencati nell'articolo 30 del Testo Unico sicurezza, essere efficacemente attuato e accompagnato dalla nomina dell'organismo di vigilanza, che è un organismo previsto espressamente dal Dlgs 231/01, dotato di poteri autonomi, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento (si veda l'articolo in basso).

Le sanzioni previste nel Dlgs 231/01 colpiscono l'impresa per fatti di reato commessi da soggetti apicali o altri soggetti che siano sotto la loro direzione e sono irrogate dal giudice del dibattimento penale insieme alla sentenza che decide sulla responsabilità della persona fisica imputata. Sono sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive: quelle pecuniarie si misurano in "quote" con un compasso edittale che, a seconda dei reati, va da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 quote con valore fra un minimo per quota che va da 250,23 a 1549,37 euro. Il valore concreto della quota è stabilito dal giudice in base al grado di responsabilità dell'ente nella commissione del reato da parte della persona fisica (in pratica, quanto la carente organizzazione dell'ente ha favorito la commissione del reato) e delle capacità economiche dell'ente.

Sono previste anche sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pa, esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Queste possono andare da tre mesi ad un anno.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore G.T.

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Sanità. Introdotto nel Testo Unico 81/08 il Titolo su “Prevenzione delle ferite da taglio e punta”

DVRPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 Marzo 2014 il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19 che recepisce la direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Il Decreto implica una modifica al Testo Unico introducendo, nel D.Lgs. 81/08, il nuovo Titolo X-Bis "Prevenzione delle ferite da taglio e punta nel settore sanitario" che consta di 6 articoli (dall'art. 286-bis al 286 septies).

Previste specifiche modalità di valutazione dei rischi e misure di prevenzione oltre a sanzioni penali in caso di violazione per datore di lavoro e dirigenti.

Il provvedimento entrerà in vigore il 25/03/2014.

Visualizza il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19

AdA

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Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. In vigore i nuovi criteri ministeriali per la qualificazione

formazione-sicurezza-sul-lavoroTempo scaduto per i formatori non professionisti in materia di sicurezza sul lavoro. È entrato in vigore il 18 marzo il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 che detta i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (l'avviso della pubblicazione del decreto è comparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013).

In pratica, chi intenderà svolgere docenze in questo campo, per assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e in linea con gli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione, dovrà necessariamente avere i requisiti indicati nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

Il datore di lavoro che si rivolge a un formatore non qualificato, può vedersi sostanzialmente invalidata l'attività formativa, perché erogata da un soggetto non abilitato.

Il decreto del 6 marzo 2013 è estremamente complesso e prevede, in primo luogo, la suddivisione delle specializzazioni di formazione in tre aree tematiche: area normativa-organizzativa, area rischi tecnico-igienico-sanitari e infine area relazioni e comunicazione. Il formatore potrà esercitare l'attività di docenza solo nelle aree per le quali dimostra di avere i requisiti previsti dal decreto.

I docenti, per essere qualificati, devono avere il pre-requisito minimo del diploma di scuola secondaria di secondo grado (pre-requisito non richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri dipendenti) e almeno uno dei sei requisiti fondamentali, strutturati in modo tale che sia garantita per ciascun criterio la contemporanea presenza di tre elementi fondamentali per un docente formatore in materia di sicurezza e cioè: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Si tratta in sostanza della combinazione di elementi di scolarità uniti a un numero minimo di ore di formazione già erogate nel triennio precedente. Nel decreto sono riportate con chiarezza le possibili combinazioni che consentono di ritenere un docente qualificato per l'insegnamento nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I criteri previsti nel decreto non riguardano invece la qualificazione del formatore-docente sui corsi specifici per coordinatori per la sicurezza, per RSPP/ASPP e altre specifiche figure e nemmeno l'attività di addestramento, che rimane svincolata dal possesso dei requisiti e continua a poter essere erogata genericamente da un lavoratore esperto.

È importante, dunque, che ciascuna azienda che incarica docenti (interni o esterni) per la formazione dei propri lavoratori, si accerti che il formatore abbia la qualifica prevista dal decreto del 6 marzo 2013, sia per evitare il rischio di vedersi invalidata la formazione erogata, sia per le conseguenze su eventuali imputazioni in seguito a infortuni, nelle quali sia contestata la carente formazione dei lavoratori.

L'unica eccezione è prevista per i corsi che erano già calendarizzati e organizzati alla data di pubblicazione del decreto del 6 marzo 2013 (18 marzo 2013).

Scarica il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore

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25 marzo 2014. Giornata di formazione su i "Procedimenti e regole tecniche di prevenzione incendi"

25314Il 25 marzo 2014 dalle ore 9:00, presso la Basilica di San Giovanni Maggiore - Largo San Giovanni Maggiore a Napoli, si terrà una giornata di formazione su i "Procedimenti e regole tecniche di prevenzione incendi".

L'evento è patrocinato dal Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello camerale della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 in materia di Prevenzione Incendi è stata emanata una serie di normative specifiche nei diversi settori d'interesse. Il D.M. 20 dicembre 2012 ha lo scopo di disciplinare la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Le disposizioni tecniche si applicano agli: impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto), nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale. Gli impianti in attività esistenti, previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative (es. decreto piano straordinario alberghi), nell'osservanza di quanto al riguardo prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero in conformità alle indicazioni del nuovo decreto.

Introdurranno i lavori Luigi Vinci, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Armando Zambrano, Presidente CNI, Guido Parisi, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, Emidio Silenzi,  Direttore Regionale INAIL Campania, Francesco Tuccillo, Presidente Associazione Costruttori Edili di Napoli e Provincia, Ferdinando Flagiello, Amministratore Delegato del Consorzio Promos Ricerche, Alessandro Castagnaro, Presidente ANIAI e Tina Santillo, Coordinatrice della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. Il coordinamento è affidato a Paola Marone, Presidente CPT Provincia di Napoli.

L'incontro è valido per 4 ore formative ai fini dell'aggiornamento per la prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti, di cui all'art. 7 del D.M. 05/08/2011.
Agli Ingegneri iscritti all'Albo che parteciperanno saranno rilasciati n. 4 C.F.P.

Si segnala che è obbligatoria la registrazione utilizzando esclusivamente il form presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri.

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AdA

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Corsi sperimentali gratuiti per “Igienista Industriale”

Sono chiuse le iscrizioni al corso formativo sperimentale per “Igienista Industriale”, organizzato in diretta collaborazione con AIDII Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, previsto dal Programma Regionale di promozione della Responsabilità Sociale e della Sicurezza, che il Consorzio Promos Ricerche svolge in diretta collaborazione con Unioncamere Campania, INAIL Campania e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

Il corso fornisce le informazioni di base per svolgere la professione di Igienista Industriale ed è rivolto a chi affronta per la prima volta il tema dell`igiene industriale e a chi intende approfondire e rendere sistematiche le competenze variamente acquisite nella propria esperienza lavorativa.

Il corso risponde ai requisiti formativi richiesti dal regolamento ICFP (Istituto di Certificazione delle Figure Professionali) per candidarsi all`esame di Igienista Industriale.

Il corso è articolato in cinque giornate (40 ore) per singola edizione ed affronterà le seguenti tematiche:

  • Medicina del lavoro
  • Agenti Biologici
  • Agenti Chimici (gas, vapori, polveri, aerosol e fibre)
  • Agenti Fisici (rumore, vibrazioni, microclima, illuminamento e VDT)
  • Ergonomia
  • Monitoraggio Biologico
  • Indoor Air Quality
  • Valutazione dei dati di igiene industriale

Il corso per “Igienista Industriale” si svolgerà a Napoli in due edizioni; pertanto, gli interessati potranno iscriversi ad uno dei due indicando la preferenza entro 7 giorni lavorativi antecedenti la data d’inizio del corso prescelto:
A)    2, 3, 4, 9 e 10 aprile 2014 (40 ore) – “Villa Bandini” Viale dei Colli Aminei, 21;
B)    7, 8, 19, 21 e 23 maggio 2014 (40 ore) – “Villa Bandini” Viale dei Colli Aminei, 21

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, il corso verrà riprogrammato a data da definirsi.

Requisiti minimi richiesti:
Diploma di maturità o titolo superiore in discipline tecniche e/o scientifiche.

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Sicurezza…al passo coi tempi, al via l’edizione 2014

sicurezza al passo coi tempi inail 2014Pubblicata la nuova versione del prodotto informativo ideato e realizzato dall’Inail e rivolto principalmente alle aziende per tenerle informate sulle tematiche salienti di salute e sicurezza sul lavoro. In questa nuova edizione focus aggiornato su ISI 2013 e OT24.

Un vademecum utile e aggiornato, in cui, oltre ad avere sottomano tutte le principali disposizioni inerenti i temi della prevenzione e del rispetto di norme e regole per un lavoro sicuro e senza incidenti, sono presenti tutte le delucidazioni sulle agevolazioni tariffarie e sui contributi economici a favore delle imprese che ‘investono’ sulla sicurezza. Perché è anche illustrando i benefici e le convenienze economiche che può risultare chiaro alle aziende che la prevenzione non è un costo ma un fattore di competitività. È la nuova versione di “Sicurezza…al passo coi tempi”, il prodotto multimediale che l’Inail ha realizzato, attraverso la collaborazione tra le Direzioni centrali Rischi, Prevenzione e la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp), disponibile on line sul portale dell’Istituto e su canale Sicurezza.

Con un click tutta la sicurezza punto per punto. Ideato sulla base delle esigenze espresse dall’ordine dei Consulenti del Lavoro, il prodotto contiene un’informativa generale su tutta la normativa attinente la salute e la sicurezza sul lavoro, così come espressa dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), e sul valore della prevenzione. E così, scorrendo le sezioni che lo compongono, passano in rassegna tutti gli argomenti trattati: dalla legislazione di riferimento alla formazione, dal sistema sanzionatorio alle responsabilità amministrative, dall’organizzazione aziendale agli attori del sistema sicurezza. Tutto scritto in maniera semplice ed esauriente, con approfondimenti posti in calce alle singole slides e con esempi concreti per chiarire dubbi e perplessità, a comporre in un quadro organico e chiaro una materia complessa, ma indispensabile per il corretto funzionamento delle aziende e per la salute di addetti e lavoratori. Solo per fare un esempio, vengono descritti tutti gli organi di vigilanza che operano oltre alle Asl, dal Corpo dei Vigili del Fuoco ai diversi ministeri, dalle Regioni e province autonome alle autorità marittime e portuali, descrivendo in maniera lineare e comprensibile competenze e responsabilità.

Prevenzione come investimento e non come costo aziendale. Punto forte di questa nuova edizione è la parte relativa alle modalità di richiesta di riduzione del premio assicurativo per la prevenzione (OT24) e quella sui finanziamenti concessi dall’Inail (in particolare il bando ISI) alle imprese che intendono realizzare interventi diretti a migliorare i livelli di salute e di sicurezza negli ambienti lavorativi. Se gli infortuni sul lavoro in Italia hanno un impatto pari a circa il 3% del Pil e ogni incidente costa in media 43mila euro (di cui solo 30mila a carico esclusivo dell’azienda), emerge con tutta evidenza che investire in prevenzione non significa soltanto aderire a un necessario obbligo di legge, ma anche realizzare significative economie di spesa. Che si traducono inoltre, come spiega opportunamente il prodotto Inail, in migliori produttività, efficienza, qualità, immagine aziendale e capacità di innovazione. Vengono così trattati in dettaglio i vantaggi economici e giuridici derivanti dall’adozione di un sistema generale di sicurezza sul lavoro (SGSL), con la diminuzione drastica dei costi diretti e indiretti e con le modalità di oscillazione del tasso assicurativo (OT24), con l’indicazione puntuale delle modalità di presentazione della domanda di richiesta. L’ultima parte, infine, è dedicata agli incentivi di sostegno alle imprese (bando ISI), con un’ampia panoramica delle informazioni disponibili e un utile riepilogo delle procedure da attivare.

Scarica il vademecum "Sicurezza... al passo coi tempi"

AdA

Fonte: INAIL

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Il rischio chimico nel settore edile. Un opuscolo Inail aiuta a prevenirlo

rischio chimicoIl cantiere edile risulta troppo spesso teatro di infortuni più o meno gravi per i suoi lavoratori, spesso stranieri. Le malattie professionali, inoltre, per quanto abbiano minore risonanza rispetto agli infortuni, hanno un’elevata incidenza nelle costruzioni. È questa la premessa da cui parte l’opuscolo “Il rischio chimico nel settore edile. Se lo conosci lo eviti”, realizzato da ricercatori dell’INAIL con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e le conoscenze dei lavoratori di questo comparto su un pericolo troppo spesso sottovalutato. Dei 132 decessi collegati al rischio chimico registrati nel Sistema nazionale di sorveglianza degli infortuni mortali tra il 2002 e il 2012, infatti, circa il 18% è avvenuto proprio nel settore delle costruzioni, che figura al secondo posto, in termini di frequenza, dopo la metalmeccanica.

Solventi, adesivi, pitture, oli minerali, miscele e polveri di varia natura sono gli agenti chimici più comuni nei cantieri e il regolamento europeo CLP entrato in vigore nel 2009 prevede un nuovo sistema per la loro etichettatura e classificazione. Il regolamento armonizza la classificazione degli agenti chimici su scala internazionale, modificando il sistema adottato dalla Comunità europea. Questo comporta anche la necessità di aggiornare le conoscenze dei lavoratori sulle nuove simbologie utilizzate per la comunicazione del rischio e l’esigenza di avere strumenti informativi indirizzati agli addetti di questo settore.

Nell’opuscolo i ricercatori Inail si soffermano, in particolare, sulla illustrazione delle informazioni riportate sulle etichette, sulle schede dei dati di sicurezza e sull’associazione tra le principali mansioni svolte nei cantieri e gli agenti chimici a cui si può essere esposti. Le illustrazioni, difatti, rappresentano lo strumento immediato per conoscere la pericolosità degli agenti utilizzati, mentre le schede consentono di completare e approfondire le indicazioni presenti sulle etichette, fornendo tutte le informazioni utili per gestire e utilizzare in modo corretto i prodotti chimici, dalle modalità di manipolazione, stoccaggio e trasporto alle misure di emergenza e protezione da utilizzare, fino allo smaltimento dei prodotti residui. La scheda di sicurezza è redatta dal fornitore o dal responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato europeo, e per i prodotti chimici rappresenta l’equivalente del libretto di uso e manutenzione di una macchina.

Tra le peculiarità della pubblicazione c’è l’utilizzo di un linguaggio e di una simbologia che punta a rendere più comprensibili i contenuti, tenendo conto dell’ambiente multietnico e dei diversi livelli di scolarizzazione che contraddistinguono in molti casi il comparto edile.

L’opuscolo fornisce indicazioni chiare ed essenziali anche rispetto all’utilizzo sicuro per i più comuni prodotti chimici utilizzati nel settore e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nei casi in cui il rischio chimico non sia dovuto all’uso di agenti chimici etichettati come pericolosi, ma derivi da sostanze generate dalle lavorazioni svolte, come le operazioni di scavo, demolizione, movimento terra o le saldature, che possono rappresentare ulteriori fattori di rischio per la salute dei lavoratori.

Scarica l’opuscolo “Il rischio chimico nel settore edile. Se lo conosci lo eviti”

AdA

Fonte: INAIL

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DUVRI. Pubblicate le nuove linee guida tecniche INAIL

duvri inailPubblicato da Inail Settore Ricerca il volume “L’elaborazione del Duvri, valutazione del rischio di interferenze” a cura di Raffaele Sabatino del Dipartimento processi organizzativi - Spp Ricerca, con la collaborazione di Andrea Cordisco del Dipartimento installazioni di produzione e insediamenti antropici.

Il Duvri rappresenta “il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze dovute alle attività dell’Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti dell’Impresa circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate”.

Nel volume Inail vengono illustrati i riferimenti normativi su cui si basa l’obbligo di redazione del Documento, affrontate le questioni relative alla classificazione dei rischi da interferenze lavorative e quindi indicate le novità apportate agli adempimenti dal decreto Del fare.

Indicazioni teoriche e pratiche, accompagnate da un modello e da indicazioni per la compilazione, da un diagramma di flusso sulla necessità di elaborazione, quindi i casi riguardanti la PA, i cantieri mobili, il caso particolare della fornitura e scarico del calcestruzzo preconfezionato, i costi.

AdA

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Fonte: INAIL

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