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18 novembre 2014. Giornata nazionale di ergonomia applicata

ergonomiaMartedi 18 novembre 2014, presso l'Aula Magna di Scienze Biotecnologiche del Policlinico Universitario Federico II di Napoli si è tenuta la "Giornata Nazionale di ergonomia applicataorganizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e con la partecipazione del Consorzio Promos Ricerche.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività che il Consorzio realizza al fine di promuovere una maggiore cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il miglioramento dell’ambiente di lavoro ed il conseguente benessere del lavoratore.

La giornata di studio ha presentato, in modo particolare, l’interconnessione fra i temi dell’ergonomia e i rischi presenti negli ambienti di lavoro. Tra i rischi occupazionali, le problematiche relative al rischio biomeccanico e agli aspetti cognitivi vengono osservati con una particolare attenzione alle caratteristiche antropologiche che influenzano i profili di pericolosità e modificano le valutazioni dei rischi occupazionali.

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Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Non è necessario il vincolo di dipendenza.

RSPPPer la valida istituzione, quando prevista, del Servizio di Prevenzione e Protezione prioritariamente all'interno dell'azienda non si richiede necessariamente che il soggetto responsabile (RSPP) abbia un rapporto di dipendenza con l'impresa stessa.

È quanto chiarito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso il Ministero del lavoro, con il documento n. 24/14 del 4 novembre scorso.

Il parere ministeriale è stato fornito in seguito ad un quesito posto per conoscere se nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 6, del D.Lgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), recentemente modificato dall'articolo 32 del Dl 69/13, il responsabile del servizio, di cui al successivo comma 7, debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro.

Occorre a questo proposito precisare che la modifica di cui al Decreto legge 69 ha reso più incisivo l'obbligo in capo al datore di lavoro di organizzare il servizio in questione, prevedendo che esso debba essere istituito, appunto, prioritariamente, all'interno dell'azienda.

Si tratta di un obbligo che ricorre quando l'attività svolta si riferisca: a quella di cui al Dlgs 334/99, comportante rischi rilevanti; a centrali termoelettriche; ad impianti e installazioni di cui al Dlgs 230/95 con esposizione a radiazioni ionizzanti; alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi polveri e munizioni; alle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; alle aziende estrattive con oltre 50 lavoratori; alle strutture di ricovero pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Tale previsione è motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio all'interno dell'azienda.

Ciò posto, a prescindere dalla tipologia del rapporto, il RSPP dovrà essere conoscitore delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, per cui sarà necessariamente incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale provvedendo a coordinare il servizio interno. Si deve tenere presente, però, secondo l'interpello in esame, che il termine «interno» non equivarrà alla definizione di «dipendente», per cui l'incarico potrà ben essere affidato a un professionista che assicuri, tuttavia, una presenza adeguata allo svolgimento della propria attività.

AdA

Fonte Il Sole 24 Ore L.C.

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Valutazione dei rischi immediata per le neo-aziende

valutazione-dei-rischiPubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 261 del 10-11-2014) la Legge europea (2013) bis -Legge 30 ottobre 2014, n. 161 per risolvere numerose procedure di infrazione su svariate tematiche fra le quali importanti questioni in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la Legge europea bis dispone modifica diretta del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, in caso di costituzione di nuova impresa (oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227).

In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro, sin dal primo giorno, oltre a effettuare la valutazione dei rischi deve elaborare un'idonea documentazione che ne attesti l'adempimento. Con la legge comunitaria, che modifica l'articolo 28, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08, per le imprese vengono anticipati i tempi della valutazione dei rischi e della relativa documentazione.

La novità si inserisce su quanto già previsto dall'articolo 28 comma 3-bis il quale stabilisce che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la Valutazione dei Rischi (VDR) elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Ferma restando l'immediatezza della Valutazione dei Rischi, ora l'articolo 13, lettera a), della legge comunitaria stabilisce che il datore di lavoro deve comunque dare subito evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi e ne deve dare immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il quale, a richiesta, può accedere a tale documentazione.

La novità non è di poco conto, atteso che gli obblighi riguardano: l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati a seguito della Vdr; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del medico competente; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Se dunque la nuova «immediata e idonea documentazione» deve contenere gli stessi elementi poi riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), non appare del tutto infondato considerare che sostanzialmente la nuova legge anticipa l'elaborazione dello stesso DVR al momento della costituzione della nuova impresa. Né, peraltro, viene precisato quando la documentazione può ritenersi idonea trasferendo così in capo all'ispettore prima e al giudice poi (in caso di contestazioni), la valutazione di tale circostanza.

Analoga iniziativa è stata adottata in merito all'articolo 29, comma 3, del Testo Unico il quale già stabilisce che la Valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di significative modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro o della evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Anche in tale ipotesi, fermo restando che la rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi deve avvenire entro 30 giorni, secondo la norma introdotta dall'articolo 14 della legge comunitaria, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, di tale aggiornamento.

AdA

Scarica la Legge 30 ottobre 2014, n. 161

Fonte: L.C. Sole24Ore

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Cantieri temporanei o mobili. Nuovi Quaderni Tecnici INAIL per la sicurezza

Quaderni tecnici inailL’INAIL ha pubblicato una nuova serie di documenti, “I Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili”, con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.

Gli argomenti trattati nei Quaderni sono:

AdA

Fonte: INAIL

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Esposizione al benzene: progetto di norma UNI sugli indicatori biologici in ambienti di lavoro

UNIScadrà il 24 novembre l'inchiesta pubblica finale UNI sul progetto di norma E0903Q510 elaborato da UNICHIM (Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica) per la determinazione della concentrazione (µg/l) di acido trans, trans muconico (t,t-MA), utilizzato quale indicatore biologico d'esposizione al benzene in ambienti di lavoro.

UNI ricorda che il benzene è un inquinante classificato come cancerogeno sulla base di un’ampia letteratura. La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a questa sostanza è quindi diventata un argomento d’interesse ampiamente diffuso sia per gli ambienti di vita che di lavoro.

Il Decreto 81/08 (il testo unico sulla sicurezza sul lavoro) fissa un valore limite di esposizione occupazionale al benzene, mentre gli indicatori biologici forniscono indicazioni sulla reale dose assorbita dall'organismo umano. Il monitoraggio biologico, quindi, assume un ruolo cruciale per la valutazione del rischio chimico da esposizione a benzene, perché consente di stimare la sua dose interna, misurando quantitativamente nella matrice urinaria i suoi metaboliti, che sono direttamente correlati alla dose assorbita.

Gli indicatori biologici forniscono indicazioni sulla reale dose assorbita dall’organismo umano. Il monitoraggio biologico, quindi, assume un ruolo cruciale per la valutazione del rischio chimico da esposizione a benzene, perché consente di stimare la sua dose interna, misurando quantitativamente nella matrice urinaria i suoi metaboliti, che sono direttamente correlati alla dose assorbita.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN, DIN, BSI, AFNOR, ecc.).

AdA

Scarica il Progetto di Norma E0903Q510

Fonte UNI

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Interpelli in materia di salute e sicurezza. On line le risposte a 8 nuovi quesiti

minlavSono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro le risposte a 8 nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli argomenti sono diversi: dalle caratteristiche di alcune figure della sicurezza (RLS e Coordinatori della Sicurezza) ai requisiti dei formatori, passando per la normativa sugli spazi confinati.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha risposto ai seguenti quesiti tutti datati 6 ottobre 2014:

Interpello n. 16/2014
destinatario: Unione Sindacale di Base dei VV.F.
istanza: Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Interpello n. 17/2014
destinatario: ABI e Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito
istanza: Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo

Interpello n. 18/2014
destinatario: Unione Sindacale di Base dei VV.F.
istanza: Visite mediche al di fuori degli orari di servizio

Interpello n. 19/2014
destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
istanza: Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza

Interpello n. 20/2014
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori

Interpello n. 21/2014
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Interpello n. 22/2014
destinatario: Unione Sindacale di Base dei VV.F.
istanza: Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione

Interpello n. 23/2014
destinatario: FederUtility
istanza: Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177

I nuovi 8 interpelli si sommano ai 15 già emanati nel 2014.

AdA

Consulta gli interpelli

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Sicurezza degli impianti a fune, i requisiti per il personale operativo

impianti funeIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto dirigenziale 17 settembre 2014, n. 288 (G.U. 30 settembre 2014, n. 227), è intervenuto nuovamente sui requisiti e le modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico.

Questo nuovo provvedimento, infatti, si è reso necessario dopo la rilevazione di diversi errori materiali nel precedente Decreto dirigenziale 8 agosto 2014, n.281, che è stato così ritirato, e rimodella la disciplina regolamentare per l'abilitazione di alcune figure addette e questi particolari tipi d'impianti.

Il nuovo regime si applica ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri appartenenti alle categorie:

  • A (funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili)
  • B1 (funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili)
  • B2 (funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili)
  • C (sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili)
  • D (ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili).

Il campo applicativo delle nuove disposizioni appare molto vasto in quanto coinvolge molteplici tipologie d'impianti a fune adibiti al pubblico trasporto nell'esercizio dei quali l'art. 1, c. 3, prevede diverse figure: l'Esercente, il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio – secondo quanto stabilito dal D.M. 18 febbraio 2011 – ed il personale operativo al quale sono attribuite delle importanti funzioni di sicurezza e regolarità nella conduzione degli impianti e distinto nelle seguenti qualifiche: capo servizio, macchinista, agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura.

Per queste figure il decreto del 17 settembre 2014, stabilisce all'art. 2 e ss. specifici requisiti per l'abilitazione professionale; in particolare per il capo servizio è previsto il sostenimento di un apposito esame e il conseguente rilascio di patentino da parte degli U.S.T.I.F. competenti per territorio relativamente alla società esercente ed avente validità su tutto il territorio nazionale (art.6).

Viceversa per quanto riguarda il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di macchinisti e agenti questa avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari e il conseguente esame, da parte del Direttore dell'Esercizio e del Capo Servizio, oppure dal Responsabile dell'Esercizio; l'esame teorico pratico è svolto presso l'impianto.

Gli aspiranti, inoltre, devono essere in possesso anche di diversi requisiti soggettivi come, ad esempio, per il capo servizio: l'art. 3 prevede, fra l'altro, che debba avere l'età minima di 21 anni e massima di 67 anni, il possesso delle capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C e non essere consumatore abituale di droghe e il possesso di alcuni titoli di studio.

L'art. 11, invece, definisce i requisiti per il macchinista e l'agente prevedendo tra i vari l'età minima di 18 anni per tutte le predette tipologie d'impianti, il possesso delle capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C, il titolo almeno di scuola media inferiore è l'esibizione di un'apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici in conformità a quanto disposto dall'accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008.

Da osservare, infine, che per tali addetti si applica anche la disciplina speciale in materia di controlli relativi ad alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla legge n. 125/2011 e al D.P.R. n.309/1990 e successivi provvedimenti regolamentari (cfr. Provv. 16 marzo 2006 e 30 ottobre 2007).

AdA

Scarica il decreto dirigenziale

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La sicurezza nei cantieri mobili. Si alla presenza di più imprese e verifiche differenziate sull’idoneità tecnico professionale

cantieri temporaneiIl Ministero del Lavoro, con l’interpello 13/2014, ha risposto ai dubbi sollevati dall’associazione nazionale delle imprese edili manifatturiere su come tutelare la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il Ministero ha chiarito che in un cantiere temporaneo o mobile possono essere presenti più imprese affidatarie perché il committente può stipulare diversi contratti nello stesso tempo.

L’impresa affidataria, cioè la titolare dell’appalto, può eseguire l’opera direttamente ed essere quindi anche esecutrice, ma può anche avvalersi di imprese subappaltatrici, verificando prima le condizioni di sicurezza in cui vengono svolti i lavori affidati.

Per quanto riguarda le modalità di valutazione dell’idoneità tecnico professionale, il Ministero del Lavoro ha spiegato che l’impresa affidataria deve comunicare al committente o al responsabile dei lavori il nominativo dei soggetti incaricati di verificare le condizioni di sicurezza e la congruenza dei piani di sicurezza alle attività realizzate.

Le valutazioni del committente sull’idoneità cambiano se l’impresa è affidataria o anche esecutrice. Nel primo caso per essere considerata idonea è sufficiente che abbia le dovute capacità organizzative. Nel secondo deve avere anche le risorse materiali e umane idonee all’opera da realizzare.

Il Ministero ha infine chiarito che non esistono modalità o tempistiche fisse per verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. In genere bisogna basarsi sulla complessità dell’opera, le fasi del lavoro e le caratteristiche delle lavorazioni.

AdA

Scarica l’interpello 13/2014

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Sicurezza dei macchinari. Software gratuiti per il calcolo delle distanze di sicurezza.

distanze sicurezza macchineDisponibili gratuitamente due software realizzati per informatizzare alcune prescrizioni normative in materia di sicurezza dei macchinari, al fine di renderne più semplice ed efficiente la fruizione. È il risultato dell’attività di ricerca del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS) dell’Inail, che ha realizzato gli applicativi per consentire l’idonea determinazione delle distanze di sicurezza dalle parti pericolose delle macchine e, di conseguenza, la corretta installazione dei dispositivi di sicurezza.

Il mancato utilizzo delle attrezzature di lavoro, la manipolazione e la manomissione dei macchinari e il loro uso scorretto sono fattori spesso all’origine di molti infortuni gravi e mortali. Dall’approfondimento di queste problematiche ha preso le mosse il lavoro che ha portato all’elaborazione dei due software. Entrambi sono stati realizzati in collaborazione con Federmacchine, il Gruppo interregionale macchine e impianti e gli enti di standardizzazione CEI e UNI.

I due software, realizzati per fabbricanti, progettisti, fornitori, installatori e datori di lavoro che debbano calcolare le distanze di sicurezza dalle parti pericolose delle attrezzature di lavoro, hanno l’obiettivo di informatizzare le prescrizioni contenute nelle norme UNI EN 13857:2008Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori” e UNI EN 13855:2010Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo”, riguardanti la distanza di sicurezza dalle zone di pericolo e l’eventuale posizionamento di ripari e sistemi di protezione immateriali. Si tratta di norme di tipo B, relative a un aspetto specifico della sicurezza e rappresentano le principali norme di riferimento per il calcolo delle distanze di sicurezza dalle zone pericolose del macchinario.

I software sono particolarmente risolutivi nel caso in cui dispositivi di protezione materiali e/o immateriali siano forniti e installati successivamente alla fabbricazione del macchinario o della attrezzatura di lavoro. Inoltre, alcune scelte operative – come le immagini esemplificative e la possibilità di stampa di ogni foglio di calcolo – sono finalizzate a una maggiore immediatezza di utilizzo degli strumenti.

AdA

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POS, PSC, PSS e Fascicolo Opera. Pubblicati i modelli semplificati per la loro redazione.

pos psc pssIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero della Salute, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, i “Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (Pos), del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e del fascicolo dell’opera (Fo) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (Pss)” (ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Il decreto, richiamando in primo luogo l’articolo 104-bis del D.Lgs. 81/08 e l’articolo 131, comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/06), riporta in allegato i modelli semplificati utili alla redazione dei citati documenti.

Datori di lavoro, imprese affidatarie ed esecutrici, coordinatori, appaltatori e concessionari, possono utilizzare tali modelli ferma restando l’integrale applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/80 e del D.Lgs 163 del 2006.

AdA

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