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Nasce la piattaforma informatica per l’analisi dei Piani anticorruzione

Nasce la piattaforma informatica per l’analisi dei Piani anticorruzione

È stata presentata, nel corso della 5^ Giornata nazionale di incontro con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct) presso la Banca d’Italia, la piattaforma informatica per la lettura e l’analisi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, realizzata da Anac in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università della Campania.

Dal 2015 l’ANAC ha svolto monitoraggi a campione sullo stato di attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), che prevedono una serie di misure organizzative e gestionali per impedire il verificarsi di illeciti. A tal fine, in questi anni, sono stati sviluppati strumenti di rilevazione che hanno consentito di verificare la qualità dei Piani e la loro congruità rispetto alle indicazioni fornite dall’Anac.

Partendo da questa esperienza, l’Autorità sta lavorando a un sistema informativo, al via nei prossimi mesi, che consentirà di “caricare” su una piattaforma unica i Piani triennali delle varie amministrazioni e il loro aggiornamento annuale previsto dalla normativa. In questo modo non solo saranno facilitati gli adempimenti dei RPCT ma sarà anche più agevole per l’Anac effettuare una analisi qualitativa, oltre che verificare eventuali inadempienze. Grazie alla piattaforma, infatti, l’Autorità anticorruzione potrà contare sulla sistematicità delle informazioni raccolte, conoscere le criticità dei Piani e migliorare di conseguenza la sua attività di supporto alle amministrazioni.

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Casellario Informatico, da ANAC il nuovo regolamento

Casellario Informatico, da ANAC il nuovo regolamento

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione del 6 giugno 2018 recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il Casellario informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture contiene tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle relative iscrizioni.

Il regolamento disciplina, in particolare, la trasmissione di tale flusso informativo, l’iscrizione nel Casellario Informatico delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e le modalità per la loro cancellazione.

AdA

Scarica la delibera ANAC 6 giugno 2018

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Codice Appalti, chiarimenti Anac sulla rotazione degli inviti

Codice Appalti, chiarimenti Anac sulla rotazione degli inviti

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con alcune Faq ha chiarito alcuni argomenti trattati nelle linee guida n.4, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), afferenti all’applicazione del principio di rotazione negli appalti sotto la soglia comunitaria.

Negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie (5,5 milioni di euro per i lavori, 221mila euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali e 144mila euro per gli appalti di servizi e forniture banditi dalle autorità governative centrali), non si seguono le procedure ordinarie, ma la Stazione Appaltante invita un numero predefinito di operatori economici.

L’Anac ha spiegato che il principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicato in modo unitario.

È ragionevole derogare a tale regola, si legge nella risposta dell’Anac, nel caso in cui la stazione appaltante, per esempio un Ministero o un ente pubblico nazionale per la sua complessità organizzativa sia dotato di articolazioni periferiche stabilmente collocate nei territori, come le Direzioni regionali.

In tali casi, spiega l’Anac, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa.

Le articolazioni periferiche devono però rispettare gli obblighi di centralizzazione degli acquisti. Per questo le Stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.

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Scarica le Linee guida ANAC n.4

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In consultazione l'aggiornamento alle Linee guida ANAC

In consultazione l'aggiornamento alle Linee guida ANAC

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ed Equo compenso. Sono questi due gli argomenti su cui si fonda la consultazione ANAC per l'aggiornamento delle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017", pubblicate con delibera 21 febbraio 2018, n. 138 (Gazzetta Ufficiale 23/03/2018, n. 69).

La consultazione, aperta fino al 9 luglio 2018, si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del DM 1 dicembre 2017, n. 560 (c.d. Decreto BIM) e del d.lgs. n. 148/17 che ha previsto l'introduzione dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti verso la pubblica amministrazione.

In documento in consultazione è articolato in uno schema di Linee guida, da integrare opportunamente nelle Linee guida n. 1, e in una nota esplicativa in cui sono illustrate le ragioni delle scelte proposte e sono contenute domande rivolte ai partecipanti alla consultazione, che sono liberi di proporre ulteriori valutazioni in merito alle indicazioni del documento di consultazione.

Per quanto riguarda il BIM, è previsto che tutti i soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le attività connesse alla realizzazione dell’opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione, quali il RUP, il direttore lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, devono essere in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia.

Molto interessante la sezione che parla dell'equo compenso. Oltre a rimarcare la necessità per le stazioni appaltanti di definire l’importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016, l'ANAC ha riconosciuto la necessità di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara. A tal fine, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, l'ANAC ha previsto la possibilità di ricorrere alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell’interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo compenso.

Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. L’equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all’articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

AdA

Vai alla pagina di consultazione ANAC

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Offerta più vantaggiosa, in Gazzetta le linee guida Anac n. 2 aggiornate al Correttivo

Offerta più vantaggiosa, in Gazzetta le linee guida Anac n. 2 aggiornate al Correttivo

Dopo l'approvazione definitiva da parte dell'Anac, sono state pubblicate anche nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio le linee guida n.2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, riviste alla luce del decreto Correttivo della riforma appalti. Il documento punta a dare nuove indicazioni a stazioni appaltanti e imprese sui casi in cui core l'obbligo ricorrere alla valutazione delle offerte senza tenere conto solo del prezzo e l'elenco delle situazioni che invece autorizzano la stazione appaltante ad aggiudicare al massimo ribasso.

Nel documento, utile ma non vincolante per le amministrazioni, l'Autorità recepisce e anche le altre novità normative introdotte dal Dlgs 57/2017: a partire dal tetto massimo del trenta per cento ai punti riservati alla componente economica, fino al divieto di attribuzione - in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - di un punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d'asta.

AdA

Scarica le linee guida Anac n. 2

Fonte Edilizia e Territorio MS

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Avvalimento e soccorso istruttorio, da ANAC una guida

Avvalimento e soccorso istruttorio, da ANAC una guida

Rendere più immediate le norme del Codice Appalti riguardanti l’avvalimento e il soccorso istruttorio. È l’obiettivo con cui l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha redatto il vademecum che dovrebbe consentire a professionisti, imprese e Stazioni Appaltanti di non commettere errori tali da rischiare l’esclusione dalle gare.

La rassegna offre una rappresentazione del percorso interpretativo della disciplina in materia di soccorso istruttorio e avvalimento compiuto dall’Autorità attraverso i pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2017.

Le massime dei pareri resi sui due istituti, corredate da sintetiche indicazioni relative alla disciplina di riferimento e, se del caso, alla posizione della giurisprudenza amministrativa, sono state commentate e riunite in un testo unitario, suddiviso in capitoli, al fine di orientare l’esercizio dell’azione amministrativa.

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Codice Appalti, pubblicato il bando tipo per le gare di progettazione oltre i 100mila euro

Codice Appalti, pubblicato il bando tipo per le gare di progettazione oltre i 100mila euro

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha messo a punto il bando tipo n.3, sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 100mila euro con procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa. Il testo sarà in consultazione fino al 13 giugno. Il bando tipo è uno strumento pensato per dare omogeneità alle procedure di gara e aiutare le Stazioni Appaltanti nella redazione dei documenti e nell’espletamento delle procedure di appalto.

Nel bando tipo n.3 viene innanzitutto ribadito l'obbligo di determinare i compensi da porre a base di gara sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016). I requisiti di fatturato possono essere sostituiti con il possesso di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. Se la gara consiste solo nell'affidamento dei servizi di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al Rup, la Stazione Appaltante non può chiedere la garanzia provvisoria. Negli altri casi, l'importo della garanzia provvisoria sarà calcolato al netto degli importi relativi alle attività di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al Rup.

I requisiti di idoneità professionale saranno esclusi dall'avvalimento, mentre per i requisiti di capacità tecnica potranno essere oggetto di avvalimento.

Oltre ad un fac-simile di disciplinare di gara, ci sono due allegati contenenti l’esempio dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e un esempio di schema di presentazione dell’offerta tecnica. In particolare viene spiegato come dimostrare la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta, quali devono essere le caratteristiche metodologiche dell’offerta e come indicare i criteri premianti.

Il disciplinare ribadisce che l’aggiudicatario dei servizi di progettazione non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. L’aver progettato l’opera comporta infatti dei vantaggi competitivi in grado di falsare la concorrenza. Il disciplinare fornisce, inoltre, indicazioni sulla durata del contratto, sull’oggetto e la possibilità di suddivisione in lotti, sui soggetti ammessi e le condizioni per la partecipazione.

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Scarica il bando tipo n° 3
 

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Codice Appalti, bloccata la linea guida ANAC n. 7 sulle concessionarie

Codice Appalti, bloccata la linea guida ANAC n. 7 sulle concessionarie

Con il parere 1152/2018, il Consiglio di Stato ha bloccato le linee guida dell’Anac n. 7 sul limite 80 – 20 per gli affidamenti in house delle concessionarie. Il CdS ha chiesto all’Anac una serie di spiegazioni sul testo, che sembra prestarsi a molteplici interpretazioni. Nel frattempo la norma resta congelata. Uno degli obiettivi del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) è la riduzione degli affidamenti in-house, cioè senza bando, a società controllate dalle Amministrazioni.

Una società è considerata in-house se l’Amministrazione o l’ente aggiudicatore esercita su di essa un controllo “analogo a quello esercitato sui propri servizi”. La società in house non può avere nessuna autonomia: oltre l’80% delle attività svolte devono essere effettuate per conto dell’Amministrazione che le controlla e non devono esserci partecipazioni di capitali privati.

Allo stesso tempo, gli affidamenti in house sono possibili per la produzione di un servizio di interesse generale, la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, la realizzazione e gestione di un'opera pubblica attraverso un contratto di partenariato, l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro.

In base al Codice Appalti e alle linee guida n.7, per le concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro, non affidate con la formula della finanza di progetto o con gara pubblica, la concessionaria ha l’obbligo di affidare con gara almeno l’80% del valore dei lavori, servizi o forniture. Gli affidamenti in-house, cioè a società controllate dall’Amministrazione, possono ammontare al massimo al 20% del valore.

L’importo di 150 mila euro si riferisce al valore della concessione, non a quello dell’appalto da affidare (con gara o in house). Questo significa che i titolari di una concessione di valore pari o superiore a 150mila euro dovranno conteggiare nel limite 80-20 tutti i contratti, anche quelli di piccolo importo.

La normativa precedente prevedeva l’obbligo di affidare con gara almeno il 60% del valore dei lavori, servizi o forniture e la possibilità di affidare in house il 40% del valore. Questi limiti più permissivi sono rimasti in vigore solo per le concessionarie autostradali.

Per dare al sistema il tempo di adeguarsi, l’Anac ha inoltre previsto un periodo transitorio, che è scaduto il 19 aprile scorso. Entro questo termine, i titolari delle concessionarie hanno quindi dovuto rinnovare i contratti eventualmente scaduti adeguandosi ai limiti 80-20, quindi, se necessario, bandendo gare pubbliche o attivando la procedura del project financing. A partire dal 19 aprile sono stati previsti controlli annuali. L’obbligo di attenersi al limite 80-20 deve essere rispettato anno per anno, non su base pluriennale.

 

Il Consiglio di Stato ha considerato poco chiare le linee guida dell’Anac e ha chiesto chiarimenti su cinque punti prima di esprimersi. I giudici hanno chiesto innanzitutto di chiarire inequivocabilmente se le linee guida si applicano anche ai settori speciali, cioè ai contratti nel settore dell’energia, dell’acqua e dei trasporti. A detta del CdS, si tratta di un’ipotesi da escludere dal momento che, in base all’articolo 7 del Codice Appalti, le regole sui limiti 80-20 non si applicano alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata.

Il CdS ritiene che potrebbero crearsi degli equivoci sul periodo transitorio. Le linee guida stabiliscono che l’adeguamento ai nuovi limiti 80-20 è effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza. Secondo i giudici, questa affermazione potrebbe essere intesa in contraddizione rispetto al Codice Appalti, che ha concesso un periodo di adeguamento di due anni (terminato il 19 aprile 2018). Il problema non si pone per i contratti che, scadendo durante il periodo transitorio, vengono rinnovati secondo le nuove regole, ma per quelli che, avendo una scadenza successiva al 18 aprile 2018 potrebbero essere considerati validi fino alla loro naturale scadenza. Sulla base di questo dubbio, i giudici hanno chiesto di definire in modo chiaro se i contratti devono essere sciolti anticipatamente, e stipulati nuovamente attenendosi al limite 80-20, o se è possibile attendere la loro scadenza naturale.

Per effettuare in modo efficace i controlli sul rispetto delle nuove regole, il CdS ha chiesto all’Anac di spiegare se l’obbligo di affidare l’80% dei contratti con gara decorre dal momento dell’indizione della gara, dell’aggiudicazione o della firma del contratto e se va considerato l’importo della gara o quello del contratto firmato.

Il Consiglio di Stato ritiene inoltre utile esplicitare a quali procedure attenersi nei bandi di gara.  I giudici non sanno infatti se per bandire le gare pubbliche tutti i concessionari devono rispettare integralmente i contenuti del Codice Appalti o se bisogna attenersi ai limiti previsti dall’articolo 164, comma 5 del Codice, in cui però “non ci sono specifiche indicazioni sulle procedure di evidenza da seguire”.

Le linee guida dell’Anac prevedono infine l’obbligo dei concessionari di elaborare un programma annuale degli affidamenti, da trasmettere ai rispettivi concedenti. Secondo il CdS, si tratta di una disposizione che non ha una copertura normativa e che non avrebbe un valore vincolante.

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Codice appalti: Anac pubblica le linee guida n. 9 sui contratti di partenariato pubblico privato

Codice appalti: Anac pubblica le linee guida n. 9 sui contratti di partenariato pubblico privato

Con la delibera ANAC n. 318 del 28 marzo 2018 sono state emanate definitivamente le Linee Guida n. 9, sul monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).

L’ANAC prima di procedere all’approvazione della delibera in argomento ha acquisito il parere obbligatorio del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 755 del 29 marzo 2017.

Nella prima parte del documento sono contenute indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.

Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.

Le nuove Linee guida sono costituite da due parti contenenti l’Analisi e l’allocazione dei rischi (la prima) ed il monitoraggio dell’attività dell’operatore economico (la seconda).

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Codice Appalti, in Gazzetta le linee guida n. 1 (SIA) e n. 4 (sottosoglia)

Codice Appalti, in Gazzetta le linee guida n. 1 (SIA) e n. 4 (sottosoglia)

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018 le due delibere ANAC contenenti le linee guida ANAC n. 1, contenente gli indirizzi generali sull’affidamento dei Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura (SIA), e le linee guida ANAC n. 4, con le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (sottosoglia), entrambe aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo). Le due nuove linee guida, che erano state già pubblicate sul sito dell'ANAC, entreranno in vigore il 7 aprile 2018.

In occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 1, al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dal citato decreto e di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti. Inoltre, nell’ottica di tendere all’adozione di testi unici integrati, organici e omogenei per materia, si è ritenuto opportuno recepire all’interno delle Linee guida anche i chiarimenti forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016.

L’aggiornamento è intervenuto a seguito di una consultazione pubblica che ha visto la partecipazione di 2 amministrazioni, 2 dipendenti pubblici, 6 associazioni di categoria, 3 società di ingegneria, 3 liberi professionisti e 2 altri soggetti, per un totale di 18 partecipanti.

Sempre sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.69 del 23 marzo 2018 è stata pubblicata anche la Delibera Anac numero 206 del 1 marzo 2018 che aggiorna al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Queste Linee guida n. 4 aggiornate entrano in vigore il 7 aprile 2018 e sono redatte ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici che affida all’Anac la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’Autorità è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

L'Anac ha recepito nel testo alcune osservazioni del Consiglio di Stato. Tra le principali novità, sono previste più verifiche sugli affidamenti senza gara e, per agevolare le piccole e medie imprese, viene incentivata la rotazione degli inviti. Viene chiarito che, per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia, le procedure aperte ai soggetti interessati consentono la non applicazione del principio di rotazione.

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Scarica le linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Scarica le Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

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