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Gare di progettazione (Ingegneria e Architettura): l’ANAC modifica le linee guida

Gare di progettazione (Ingegneria e Architettura): l’ANAC modifica le linee guida

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, ha pubblicato le linee guida n.1 sui servizi di ingegneria e architettura. Le linee guida, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), recepiscono le modifiche introdotte col correttivo (d.lgs. 56/2017) e i suggerimenti avanzati dagli operatori del settore durante la consultazione pubblica.

È stato innanzitutto ampliato l’ambito oggettivo dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, che ricomprende anche l’attività del direttore dell’esecuzione.

Le linee guida fanno una premessa: il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici.

Tuttavia dalle disposizioni in vigore si ricava che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.

Il Codice prevede il divieto di subappalto della relazione geologica. Le linee guida spiegano che il geologo può essere anche un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e con partiva Iva, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo.

Nella versione precedente delle linee guida, invece, il geologo poteva essere solo membro di una società tra professionisti o componente di una associazione temporanea.

In linea generale, il Codice Appalti prevede il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, salvo che in alcuni casi eccezionali. Le modifiche normative del Codice hanno ampliato la portata di queste eccezioni.

Le linee guida spiegano quindi che l’affidamento congiunto è quindi consentito nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, opere di urbanizzazione a scomputo, ma anche quando l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l’importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

AdA

Scarica le Linee Guida ANAC 1/2018

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Commissari di gara, in Gazzetta le linee guida Anac sui criteri di scelta e iscrizione all’albo commissioni

Commissari di gara, in Gazzetta le linee guida Anac sui criteri di scelta e iscrizione all’albo commissioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018 è stata pubblicata la delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4 recante “Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»”.

Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017, l’Anac ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle linee guida n. 5/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché di alcuni elementi necessari a permettere lo sviluppo del processo informatico di iscrizione e aggiornamento dell’albo delle commissioni giudicatrici e di alcuni suggerimenti pervenuti da diversi interlocutori. Sulle nuove linee guida si era già espresso il Consiglio di Stato che aveva sollevato alcune questioni sulla composizione dell’albo ed alle modalità di nomina dei commissari esterni ed interni.

Nonostante la pubblicazione in Gazzetta, le nuove linee guida, però, non saranno operative fino a quando l’Anac dichiarerà operativo l’Albo con ulteriori linee guida.

Le commissioni giudicatrici garantiscono l’imparzialità di valutazione delle stazioni appaltanti. I commissari sono sia interni sia esterni alla stazione Appaltante. In entrambi i casi è previsto che siano iscritti ad un albo tenuto dall’Anac.

Per importi inferiori alle soglie comunitarie e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la stazione appaltante può nominare componenti interni nella commissione. Il presidente dovrà invece essere esterno. In caso di affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’Anac può autorizzare gli esperti della stazione appaltante come membri della commissione giudicatrice.

L’allegato alle linee guida contiene l’elenco dei professionisti, suddivisi per ambito professionale, che possono far parte delle commissioni giudicatrici.

AdA

Scarica la Delibera ANAC 10 gennaio 2018

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Codice Appalti, in Gazzetta il decreto sui fondi per i collaudi degli appalti di grandi opere

Codice Appalti, in Gazzetta il decreto sui fondi per i collaudi degli appalti di grandi opere

È stato pubblicato il decreto 7 dicembre 2017 (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di concerto con il Mef), che stabilisce le modalità e i limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il provvedimento stabilisce all'articolo 1 che “il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, sulla base di motivata richiesta della commissione di collaudo e prima dell'emissione del certificato di collaudo, può autorizzare la stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo di cui trattasi”.

I servizi “vengono affidati dal soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel settore d'interesse mediante le procedure di gara previste dal codice”.

I costi dei suddetti servizi “sono inseriti nel quadro economico pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in questione con distinta evidenziazione, nel limite delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti, in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo quadro economico concernenti le spese per accertamenti di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali collaudi specialistici già previsti in contratto”.

La spesa complessiva per i servizi di supporto e di indagine “non puo' superare il 10 per cento del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo”.

Le disposizioni del decreto “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

AdA

Scarica il Decreto 7 dicembre 2017

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Anticorruzione: servizi e forniture con bando tipo vincolante per appalti sopra la soglia comunitaria

Anticorruzione: servizi e forniture con bando tipo vincolante per appalti sopra la soglia comunitaria

Tutti i dettagli sulle cause di esclusione, con l’elenco delle carenze che possono essere sanate in corsa. Chiarimenti in materia di subappalto, a partire dalle indicazioni sulla terna, e su molti altri punti controversi: la suddivisione in lotti, il rating di legalità e il rating di impresa, l’avvalimento, i criteri delle offerte.

Sono solo alcune delle indicazioni contenute nel documento approvato dall’Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone: il bando tipo 1/2017 in materia di servizi e forniture sopra la soglia comunitaria di 209mila euro. Un testo di importanza strategica, che impatta su un mercato potenziale da 86mila bandi e oltre 90 miliardi di euro.

La relazione illustrativa dell’Authority spiega che l’obiettivo del documento è «fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti». In sostanza, in tutte le situazioni dubbie, l’Anac, analizzando i diversi orientamenti interpretativi, dice esplicitamente alle stazioni appaltanti come devono comportarsi. E fornisce così uno strumento applicativo che viaggia in parallelo rispetto alle linee guida attuative del codice appalti.

Bisogna ricordare, infatti, che il nuovo codice (Dlgs 50/2016, articolo 71) rende vincolante l’utilizzo dei bandi-tipo dell’Autorità. Lo schema, quindi, è che il disciplinare dell’Anac dovrà essere applicato in blocco, «fatte salve le parti appositamente indicate come facoltative». Nei casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e «purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre». Chi vuole derogare deve motivarlo esplicitamente, assumendosene la responsabilità. L’altra grande novità rispetto al passato è che siamo davanti a un vero modello standard: le stazioni appaltanti potranno, cioè, anche solo copiare il testo redatto dai tecnici di Cantone e riempirlo con le loro informazioni.

Questo disciplinare tipo andrà utilizzato per servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (209mila euro), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ma il raggio d’azione potenziale riguarda, in realtà, tutte le gare di servizi e forniture. Con qualche accorgimento, secondo l’Anac, sarà infatti possibile usare il documento anche per gare da assegnare con il prezzo più basso, allargandosi oltre i settori ordinari a quelli cosiddetti speciali (energia, trasporti, gas, acqua, poste).

Alla luce di queste premesse, il capitolo più interessante riguarda i motivi che possono portare all’esclusione di un concorrente dalla gara. Le cause di esclusione vengono, così, standardizzate, indicando quali sono le carenze delle offerte che possono essere sanate con un’integrazione documentale e quali, invece, vanno considerate insanabili. Altri chiarimenti arrivano sulla terna dei subappaltatori: l’impresa che non indica la terna non rischia l’esclusione, ma non potrà ricorrere al subappalto. Ancora, si parla di suddivisione in lotti per favorire la massima concorrenza. E di valutazione delle offerte. In questo caso, l’obiettivo è di non dare al prezzo un peso prevalente, affidandosi anche ad altri elementi, legati alla qualità.

AdA

fonte Sole24Ore GL

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Il «whistleblowing» è legge: tutelato il dipendente che segnala illeciti

Il «whistleblowing» è legge: tutelato il dipendente che segnala illeciti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017, n. 179 che reca disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Il provvedimento entrerà in vigore dal 29 dicembre 2017. La Legge n.179/2017 apporta modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e al D.Lgs. n. 231/2001 (per il settore privato).

Per la Pubblica amministrazione
L'articolo 1 modifica l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165/01), introdotto dalla legge Severino che aveva già accordato un prima forma di tutela per il segnalante, prevedendo un vero e proprio sistema di garanzie per il dipendente. La nuova disciplina stabilisce, anzitutto, che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della Pa - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (di norma un dirigente amministrativo; negli enti locali il segretario) o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati all'Anac che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia. In questi casi l’Anac può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non svolga le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. La misura della sanzione tiene conto delle dimensioni dell'amministrazione.

Spetta poi all'amministrazione l’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente comunque sono nulli. Il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Le tutele invece non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Per il settore privato
L'articolo 2 estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. La disposizione dunque modifica l'articolo 6 del Dlgs 231/01 sulla “Responsabilità amministrativa degli enti”, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati. In particolare, sono aggiunti all'articolo 6 tre nuovi commi. Il comma 2-bis, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione dell'ente prevede uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, e la modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.
Inoltre si chiarisce che le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano “precisi e concordanti”.

I modelli di organizzazione devono prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante. Mentre si è previsto l'obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Il comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all'ispettorato Nazionale del Lavoro. Il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro dimostrare che l'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

La rivelazione del segreto
L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. La giusta causa opera dunque come scriminante, nel presupposto che vi sia un interesse preminente (in tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione.
Costituisce invece violazione dell'obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito. In questi casi non trova dunque più applicazione la giusta causa e sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto.

AdA

Scarica la Legge 30 novembre 2017, n. 179

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Pubblicato da Anac il primo bando-tipo per l’appalto di servizi e forniture sopra soglia

Pubblicato da Anac il primo bando-tipo per l’appalto di servizi e forniture sopra soglia

L’ANAC, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, da applicare a tutte le procedure aperte bandite dalle amministrazioni che operano nei settori ordinari per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, pari a 209.000 Euro, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

È il primo bando-tipo pubblicato dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti. Il disciplinare-tipo offre una pratica guida alle stazioni appaltanti per l’affidamento di servizi e forniture sopra soglia. A differenza del passato non si tratta di linee guida di indirizzo, ma di un vero e proprio modello, tanto di indicazione delle parti opzionali e di quelle personalizzabili dalle singole stazioni appaltanti.

Grazie ai bandi tipo, in pratica, diventa di fatto impossibile commettere errori da parte delle stazioni appaltanti. Il disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2. Nel caso in cui la stazione appaltante voglia prevedere un bando che prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il disciplinare può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura di quanto compatibile. Il disciplinare in parola non è vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. Tuttavia, si invitano gli stessi ad utilizzare le parti dello schema proposto, in quanto compatibili con la disciplina dei suddetti settori, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei bandi di gara.

AdA

Scarica il Bando Tipo ANAC

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Modelli 231 e «Foia» obbligatori per tutte le aziende pubbliche

Modelli 231 e «Foia» obbligatori per tutte le aziende pubbliche

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) rafforza la sua vigilanza sugli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione imposti alle partecipate della Pa. Lo prevede la delibera n. 1134 del 8/11/2017: dal 31 gennaio 2018 l’Authority inizierà a esercitare i propri poteri di analisi su una lunga lista di soggetti collegati alla pubblica amministrazione. Con un’importante eccezione: le nuove regole non si applicano per adesso alle quotate, in attesa di una pronuncia del ministero dell’Economia e della Consob.

Il documento dell’Autorità serve, soprattutto, a chiarire il campo dopo gli interventi della riforma Madia che, tra le altre cose, ha introdotto nel nostro ordinamento l’accesso allargato agli atti della Pa, il Foia (Freedom of Information Act). Ma non solo: l’Authority considera strategici anche altri strumenti di prevenzione della corruzione, diversi dalla semplice trasparenza. Anche in questo caso ci sono elementi da spiegare meglio.

L’Anac distingue, allora, tre livelli di applicazione delle nuove norme: le pubbliche amministrazioni; i soggetti con un livello di connessione maggiore con la Pa, come le società controllate; gli altri soggetti, come le semplici partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse ma non sono assimilabili alla Pa. Queste ultime applicano solo le norme in materia di trasparenza e non tutto il set di regole in tema di prevenzione della corruzione.

Facile in teoria, perché in pratica è parecchio complicato incasellare con precisione tutti i soggetti che orbitano nel variegato universo della Pa. Molte indicazioni dell’Autorità servono, allora, proprio a definire con esattezza il perimetro nel quale le nuove regole esplicano i loro effetti. Spiegando, tra le altre cose, come si definisce la nozione di controllo o quando una società può essere considerata in house, guardando anche alle norme europee.

Le fondazioni bancarie, in questo quadro, sono ad esempio fuori dalle disposizioni in materia di trasparenza, sempre che non vogliano liberamente scegliere di pubblicare «i dati più rilevanti» sulla loro attività. Mentre le Casse di previdenza private dei professionisti andranno considerate come soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. E, quindi, sottoposte agli obblighi di accesso agli atti ma non a quelli di prevenzione della corruzione.

Per tutti questi soggetti, ai diversi livelli, scatta un nuovo calendario di adempimenti. La prima data da segnare sul calendario è il 31 gennaio del 2018: da quel giorno «l’Anac eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi». Più nello specifico, andrà adottato il “modello 231” (il modello organizzativo che consente di prevenire la corruzione), bisognerà fissare le regole interne per le domande di accesso agli atti e definire quali sono le attività di pubblico interesse. In altre parole, le partecipate dovranno dire quali sono le loro funzioni che, in qualche modo, si legano a quelle della Pa, facendo scattare i controlli Anac.

A supporto degli obblighi di pubblicazione delle Pa c’è, infine, l’allegato alla delibera, che contiene una lista dettagliata delle tipologie di documenti da inserire nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”: per ogni contenuto ci sono le rispettive categorie di obbligati. Le società controllate dalla Pa dovranno, ad esempio, pubblicare i dati sui loro beni immobili e sulla gestione del patrimonio, ma anche contributi, sussidi e altri vantaggi economici ottenuti a qualsiasi titolo dalla Pa.

AdA

fonte Sole24Ore 315/17 GL

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RUP e cause di esclusione, in Gazzetta le Linee guida Anac n. 3 e n. 6 aggiornate

RUP e cause di esclusione, in Gazzetta le Linee guida Anac n. 3 e n. 6 aggiornate

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017 sono state pubblicate le Linee guida n. 3 e n. 6 dell'Autorità anticorruzione, aggiornate al decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo del nuovo Codice dei contratti.

Aggiornate con deliberazione del Consiglio Anac n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» - entrano in vigore il 22 novembre 2017.

Le Linee guida n. 6, di attuazione del nuovo Codice Appalti, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», sono state aggiornate con la Determinazione Anac n. 1008 del 11 ottobre 2017.

Anche queste linee guida entreranno in vigore il 22 novembre prossimo, cioè il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

AdA

Scarica le linee guida

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Servizi infungibili, da Anac le linee guida definitive

Servizi infungibili, da Anac le linee guida definitive

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha pubblicato le nuove linee guida sui servizi infungibili. Si tratta di quelle prestazioni che, per la loro peculiarità, possono essere erogate solo da un determinato soggetto (professionista, fornitore o impresa) e quindi l’Amministrazione procede mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Questo sistema derogatorio rispetto alle procedure ordinarie previste dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) risulta molto utilizzato nel settore delle manutenzioni, ma anche in quello sanitario e informatico. L’Anac ha quindi fornito indicazioni puntuali per accertare l’effettiva infungibilità di un bene o di un servizio in modo che le Stazioni Appaltanti non si trovino in una situazione di “lock-in”, che si verifica quando le scelte passate condizionano di fatto anche quelle attuali limitando la concorrenza.

Per evitare fenomeni elusivi della concorrenza, le Stazioni Appaltanti devono innanzitutto effettuare una programmazione attenta dei propri fabbisogni. Tra i costi da sostenere vanno presi in considerazione quelli per l’acquisto di parti di ricambio, il ciclo di vita del prodotto e per il cambio del fornitore.

Le Amministrazioni devono poi svolgere una consultazione di mercato preliminare, motivando adeguatamente la scelta di procedere mediante procedura negoziata. La stazione Appaltante, si legge nelle linee guida, non può accontentarsi delle dichiarazioni del fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato. Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l’infungibilità.

L’Anac sottolinea che i costi di mutamento del fornitore possono essere sovrastimati, anche a causa dell’inerzia che caratterizza l’azione amministrativa. In generale, le difficoltà inerenti il cambio del fornitore devono essere confrontate con i risparmi di lungo periodo.

In generale, per evitare di rimanere bloccati, l’Anac suggerisce il multi-sourcing in cui si prevedono più aggiudicatari per la singola gara (o lotto), con l’assegnazione al concorrente primo qualificato di una quota maggiore.

Tuttavia, i potenziali benefici del multi-sourcing potrebbero essere annullati dall’inevitabile duplicazione dei costi. Secondo l’Anac la soluzione migliore sembra la previsione di lotti o quote disomogenee ma allo stesso tempo coerenti con la dimensione minima efficiente del mercato, preferibilmente aggiudicati con procedure distanziate nel tempo.

Per il settore dell’ICT le linee guida propongono di agire sulle specifiche tecniche, mediante gare su standard e non su sistemi prioritari. Per tale scelta, sottolinea l’Anac, le amministrazioni devono confrontare i costi per la dismissione del sistema esistente con i vantaggi che si determinano nel medio lungo periodo.

AdA

Scarica le Linee Guida sui servizi infungibili

Scarica la relazione AIR

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Gli «appalti verdi» (GPP) dopo il Decreto correttivo n. 56/2017: Italia all'avanguardia

Gli «appalti verdi» (GPP) dopo il Decreto correttivo n. 56/2017: Italia all'avanguardia

Da quasi un anno la svolta green degli appalti pubblici nostrani avviata nel 2015 con la Legge 221 ha avuto compimento, e la Pubblica Amministrazione italiana deve integrare appieno le considerazioni ambientali e sociali nelle procedure con cui si dota dei beni, servizi e lavori di cui necessita. Questa importante novità nel settore degli appalti pubblici impatta su un mercato da 172,6 miliardi di euro l’anno e si affianca ad altre e più note misure di integrazione tra le esigenze della nostra specie e quelle di tutela delle risorse naturali del nostro pianeta, quali ad esempio le certificazioni energetiche di edifici ed elettrodomestici, piuttosto che la responsabilità estesa delle imprese rispetto al fine vita dei propri prodotti.

Facciamo un passo indietro, tornando alle ragioni che hanno spinto il Legislatore ad operare in questo senso, dopo che l'applicazione del concetto di Sviluppo sostenibile è stata per anni ampiamente demandata a pratiche volontaristiche. I 7,5 miliardi di esseri umani presenti sul nostro pianeta utilizzano risorse e producono rifiuti in quantità tale da esaurire la capacità planetaria annuale già all'inizio di agosto (il cosiddetto Earth overshoot day) e trascorrere i rimanenti 5 intaccando le scorte. Nuove e vecchie sfide ambientali e sociali sono ormai ineludibili, dato che per esempio in Italia produciamo 495,3 kg di rifiuti urbani pro-capite l'anno (nonostante i livelli di differenziazione e recupero siano cresciuti negli anni questo resta un tema cruciale) e che ogni anno sono 12 i milioni di tonnellate di plastica che finiscono nei mari di tutto il pianeta.

Vi è poi il fenomeno preoccupante dei cambiamenti climatici. Se consideriamo le emissioni di gas climalteranti, per i quali è stato siglato l'accordo di Parigi per il contenimento del riscaldamento planetario ben al di sotto di 2° C, una misura della sfida che abbiamo di fronte è data per esempio da quel 78,7% dei consumi finali lordi di energia che nel 2015 ancora provenivano da fonti non rinnovabili. Il nuovo approccio introdotto dal Legislatore italiano è il più avanzato tra gli Stati Membri e fornirà un significativo contributo alla Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, oltre che al più recente piano d'azione per l'economia circolare, che per inciso cita il GPP tra le misure da implementare.

Seguendo il tema da ormai oltre dieci anni, preme sottolineare la portata dell'innovazione introdotta e ripetutamente confermata dal legislatore, anticipata da misure sui prodotti realizzati a partire da materiali di recupero e formalmente avviata con il Piano d'azione nazionale GPP del 2008. La svolta, come detto sopra, è stata il Collegato ambientale (L.221/2015) e la profonda revisione del codice appalti del 2016. Poi il percorso è stato completato con l'estensione dell'obbligatorietà all'intero importo a base d'asta per tutte le tipologie di appalto e per gli appalti sotto-soglia comunitaria, insieme a ulteriori positive modifiche apportate con il Correttivo D.lgs. n. 56/2017. A corollario, ma fondamentali per la pratica applicazione delle considerazioni ambientali e sociali, negli anni sono stati emanati venti decreti contenenti i Criteri Ambientali Minimi per tutte le tipologie di acquisizione.

Da un altro punto di vista, l'Italia si trova in una condizione che le nostre imprese dovranno essere in grado di sfruttare appieno, poiché quelle che hanno rapporti con la PA si trovano nella condizione di dover implementare misure di tutela ambientale innovative spendibili sui mercati internazionali, accrescendo quindi le proprie opportunità di realizzare un export di prodotti e servizi di qualità. In coda è opportuno prendere consapevolezza di alcuni limiti ancora presenti, poiché l'attuazione delle nuove misure stenta a decollare, e l'introduzione del monitoraggio GPP a cura di ANAC evidenzierà certamente le situazioni e i soggetti inadempienti. Sul piano degli strumenti a disposizione delle PPAA per dare concretezza alle previsioni del Codice, si segnala l'assenza di una metodologia consolidata per il calcolo dei costi lungo il ciclo di vita (LCC) di ciò che si acquista e la necessità di effettuare opportuni controlli in corso di esecuzione dei contratti.

In conclusione, solo la pratica quotidiana e un costante controllo dell'evoluzione del sistema potrà garantire il pieno dispiegarsi degli effetti benefici previsti dal Legislatore, e questo è quanto si auspica da più parti.

AdA

fonte Sole24Ore

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