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Appalti: MIT, pubblicato in G. U. il decreto sulle opere "superspecialistiche"

codice appaltiIn  Gazzetta Ufficiale 04/01/2017, n. 3 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248  sulle cosiddette opere "superspecialistiche" recante "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Il decreto entra in vigore il 19 gennaio 2017 e, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 89, comma 11, del Nuovo Codice Appalti, definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
In particolare, il decreto individua le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tali opere sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.
Nel dettaglio, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono le seguenti:

  • OG 11 Impianti tecnologici;
  • OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
  • OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
  • OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
  • OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
  • OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
  • OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
  • OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
  • OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
  • OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
  • OS 18-B Componenti per facciate continue;
  • OS 21 Opere strutturali speciali;
  • OS 25 Scavi archeologici;
  • OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
  • OS 32 Strutture in legno.

Scarica il Decreto

mb

 

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Documento Gara Unico Europeo (DGUE). Dal MIT le Linee Guida

MITPubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le Linee guida n. 3 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
L’articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), nel recepire l’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, ha disciplinato il Documento di gara unico europeo (DGUE).
La finalita’ del DGUE e’ semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.
Il DGUE e’ utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonche’ per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.
Il modello di formulario DGUE e’, altresi’, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l’utilizzazione del DGUE e’ rimessa alla discrezionalita’ della singola stazione appaltante.
Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.
Esso e’ utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l’opportunita’ del suo utilizzo e’ rimessa alla discrezionalita’ della stazione appaltante procedente.
A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE e’ reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

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mb

Fonte: Ministero Infrastrutture

 

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