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Testo Unico di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato al luglio 2018

Testo Unico di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato al luglio 2018

Pubblicato sul sito dell'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’aggiornamento a luglio 2018 del Testo Unico Sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08.

Questa nuova versione, che va ad aggiornare quella già pubblicata a maggio del 2018, contiene in particolare la Rivalutazione, come da decreto direttoriale dell’INL n. 12/2018, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,9%, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n.81/08.

Di seguito l’elenco delle ultime novità:

  • Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;
  • Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato", pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 "Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato" (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);
  • Inserita la circolare n. 10 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
  • Inseriti gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018 del 25/06/2018;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018- Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11.

AdA

Scarica il D.Lgs. 81/08 aggiornato a luglio 2018

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Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tirocini formativi e strumenti di controllo del macchinista treni

Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tirocini formativi e strumenti di controllo del macchinista treni

Disponibili le risposte a due nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, con l’interpello 4/2018 del 25/06/18, la Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”.

Invece, con Interpello 5/2018 del 25/06/18, l’associazione FerCargo, chiede di conoscere il parere della Commissione in merito: “[…] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza” e all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal d.lgs. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

AdA

Scarica l’interpello n.4/2018

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Violazioni in materia di salute e sicurezza, rivalutazione sanzioni

Violazioni in materia di salute e sicurezza, rivalutazione sanzioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2018, il Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro inerente la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza.

Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%

AdA

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Strutture sanitarie: attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni

Strutture sanitarie: attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni

Disponibile online una nuova pubblicazione realizzata dall'INAIL e destinata al comparto medico-radiologico: il volume "Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni" che fornisce informazioni sulla possibile interazione fra figure professionali coinvolte nella valutazione dei rischi in campo sanitario, in caso di presenza contemporanea di agenti di rischio differenti.

Il Volume mira a far accrescere la consapevolezza degli operatori in merito alle problematiche legate all'approccio alla valutazione del rischio utilizzato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP e dallo specialista (l'esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti e l'esperto responsabile in ambito di risonanza magnetica), al fine di tradurre tali acquisizioni nella quotidiana pratica professionale.

La Guida parte dalla normativa di riferimento per l'esposizione professionale a radiazioni in ambito sanitario, ed approfondisce poi le diverse figure interessate dalla valutazione del rischio specifico da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Analizza poi la gestione dei rischi nei reparti di diagnostica per immagini. Dettaglia anche una procedura per una efficace interazione tra le varie figure professionali coinvolte, suddivisa in diverse fasi: identificazione e organizzazione del sistema; analisi e valutazione dei rischi; pianificazione e attivazione degli interventi; individuazione dei rischi la cui valutazione e gestione risultino condivise fra le diverse figure professionali; sensibilizzazione d'azione; monitoraggio ed audit; riesame e miglioramento.

Nella realtà di diverse strutture sanitarie dislocate sul territorio nazionale, questa interazione fra soggetti coinvolti a vario titolo nella valutazione dei rischi risulta per nulla armonica quanto piuttosto confusa, in particolare nei reparti di diagnostica per immagini riferiti alla risonanza magnetica dove, spiegano i ricercatori DIMEIL, vige una normativa nazionale specifica, il d.m. del 02/08/1991 e il d.p.r. 542/1994, che non è riportata nel testo unico di salute e sicurezza.

AdA

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Apparecchi di sollevamento, istruzioni per la prima verifica periodica

Apparecchi di sollevamento, istruzioni per la prima verifica periodica

Pubblicato da Inail il volume “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù – Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del Dm 11 aprile 2011”. Realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, edizione maggio 2018.

L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’Inail è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi a soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico, l’elaborato descrive in dettaglio le autogrù, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

AdA

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Asseverazione dei MOG della salute e sicurezza sul lavoro: in vigore la UNI/TR 11709:2018

Asseverazione dei MOG della salute e sicurezza sul lavoro: in vigore la UNI/TR 11709:2018

UNI ha adottato il rapporto tecnico UNI/TR 11709:2018 che fornisce gli indirizzi operativi validi per tutti i comparti lavorativi, utili al rilascio dell'asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) della salute e sicurezza sul lavoro adottati ed efficacemente attuati.

Il rapporto tecnico "Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza - Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici" fornisce altresì il testo valido per l'elaborazione delle norme tecniche che trattino le modalità di asseverazione da parte degli Organismi Paritetici (OP) di specifici settori.

L'Asseverazione è un processo particolare mediante il quale si garantisce che i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza siano effettivamente attuati e applicati dall'azienda stessa. In ambito edile, il processo di asseverazione, che prende avvio con la richiesta da parte dell'impresa edile al CPT, prevede sostanzialmente tre fasi: una fase Istruttoria, caratterizzata dalla richiesta di asseverazione e dalla verifica dei pre-requisiti di accesso al servizio di asseverazione dell'impresa richiedente, una fase di Verifica durante la quale si effettua appunto la verifica e l'analisi di tutti gli obblighi documentali e un‘ultima fase, Valutativa, caratterizzata dalla valutazione del rapporto di verifica e dal rilascio dell'asseverazione. La prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 "Indirizzi operativi per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile" è disponibile e liberamente scaricabile dal sito bibliotema.it.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce come organismi paritetici quelli costituiti ad iniziativa di "una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Con la Circolare del 29 luglio 2011 il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito la sua interpretazione sui requisiti necessari agli Enti per poter essere identificati come "organismi paritetici.

Oltre a svolgere e promuovere le attività di formazione, gli organismi paritetici devono anche: - asseverare l'adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e gestionali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e di cui al D.Lgs. n. 231/2001; - designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il proprio Rls aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - comunicare all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e gli Rlst correlati.

AdA

Scarica la prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013

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Sicurezza sul lavoro negli uffici: il Ministero Lavoro adotta OiRA

Sicurezza sul lavoro negli uffici: il Ministero Lavoro adotta OiRA

Il Ministero del Lavoro, con Decreto del 23 maggio 2018, n. 61, adotta lo strumento OiRA (Online interactive Risk Assessment) per la valutazione dei rischi del settore "Uffici” al fine di dotare le micro, piccole e medie imprese di uno strumento online di valutazione interattiva dei rischi, che semplifichi tale adempimento e consenta un aggiornamento dinamico della valutazione dei rischi e del relativo documento.

Lo strumento si applica alle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n.81/08, (con le limitazioni previste nell'articolo 3 del TUS). L'applicativo sarà reso disponibile gratuitamente attraverso il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAIL.

OiRA è un software ideato e messo gratuitamente a disposizione degli Stati membri dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) per aiutare, soprattutto le piccole e medie imprese, nel processo di valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

È attualmente in uso in molti paesi dell’Unione Europea con gli adattamenti richiesti dai singoli stati membri e approvati dall’Agenzia europea e dalla Community internazionale di OiRA.

Lo strumento è stato sviluppato nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro cui hanno aderito i rappresentanti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, delle parti sociali nonché esperti di enti pubblici di ricerca quali l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’INAIL.

AdA

Scarica il Decreto Ministeriale 23/05/2018 n. 61

Avvia l’applicativo

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Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51, che sostituisce integralmente quello del decreto direttoriale 14 febbraio 20 diciottesimo 18, n. 12, è stato adottato il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • art. 1 – rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 ha concluso la propria istruttoria;
  • art. 2 – apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • art. 3 – decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
  • art. 4 – decretato la cancellazione della società indicata dall’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
  • art. 5 – specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 14 febbraio 2018;
  • art. 6 – riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Nello specifico, i soggetti abilitati siano tenuti:

  • a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati:
    • regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione)
    • data del rilascio
    • data della successiva verifica periodica
    • datore di lavoro
    • tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del D.lgs. 81/08
    • costruttore
    • modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione
  • a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica.
  • a trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione
  • a conservare tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a 10 anni

AdA

Scarica il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la versione aggiornata a maggio 2018 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.

Il testo è stato integrato con circolari, interpelli e altre fonti normative e amministrative. La precedente versione risaliva a maggio 2017.

In questa versione sono state introdotte:

  • Inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  • Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 - Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  • Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
  • Inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis

AdA

Scarica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato a maggio 2018

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Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Il terzo asse di finanziamento previsto dal bando Isi 2017 riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. I fondi disponibili sono pari a 60 milioni di euro e rappresentano la quota più consistente dei 246 milioni stanziati complessivamente, dopo quella riservata ai progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L’introduzione nel bando Isi di un asse di finanziamento specifico per il sostegno degli interventi di bonifica dall’amianto risale all’edizione del 2015 e testimonia l’impegno dell’Inail per la prevenzione e il contrasto delle malattie professionali asbesto-correlate, attraverso politiche mirate.

Per accedere al finanziamento, gli interventi di bonifica devono comprendere sia la rimozione del materiale contenente amianto, sia il successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, gestiti da ditte qualificate iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Tra le tipologie ammesse, elencate nell’allegato 4 del bando, sono comprese la rimozione dei materiali contenenti amianto sia dai mezzi di trasporto che da impianti e attrezzature (come cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi), e la rimozione di coperture, cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti e altre strutture in cemento amianto. A ogni tipologia d’intervento è attribuito un punteggio e, se il progetto comprende più tipologie d’intervento, è necessario selezionarle tutte nella domanda.

Gli interventi devono essere effettuati nel luogo in cui l’impresa che chiede il finanziamento esercita la propria attività. Non sono quindi ammessi al finanziamento i lavori su strutture di cui l’impresa richiedente è proprietaria, ma che sono state date in locazione. Al contrario, l’azienda che ha affittato l’immobile per il quale si richiede l’intervento può accedere al finanziamento. Non sono finanziabili, inoltre, gli interventi relativi al rifacimento o al consolidamento delle strutture di sostegno alla copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o fotovoltaici, né l’acquisto e l’installazione di ancoraggi permanenti.

L’importo totale di ciascun intervento, che include sia le spese di progetto sia le spese tecniche e assimilabili, è finanziabile nella misura del 65%, al netto dell’Iva, purché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di cinquemila euro e quello massimo di 130mila. Le spese di progetto sono quelle necessarie all’intervento e quelle accessorie o strumentali, indispensabili per la sua realizzazione. Tra quest’ultime, nel caso della rimozione di coperture in materiali contenenti amianto, rientrano anche quelle relative al loro rifacimento. Quando è presente anche una sottocopertura in materiale contenente amianto, è possibile aggiungere un’ulteriore voce di spesa, relativa sia alla bonifica che al rifacimento della stessa struttura, nei limiti indicati nell’allegato.

Le spese tecniche sono coperte dal contributo fino a un massimo del 10% delle spese di progetto e complessivamente entro i 10mila euro. Si tratta di voci di spesa che non fanno parte del progetto, ma sono necessarie per la redazione della perizia giurata, la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la produzione di ogni documentazione o certificazione riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, le denunce di messa in servizio di impianti, le relazioni e dichiarazioni asseverate, ove richieste dalla normativa, la corresponsione di oneri previsti per il rilascio delle autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. I fondi non coprono, invece, le spese relative alla compilazione della domanda.

Le caratteristiche aziendali e le caratteristiche dell’intervento sono i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto presentato, riportati nell’allegato 4. Per quanto riguarda le caratteristiche aziendali i parametri presi in considerazione sono il numero dei dipendenti e il fatturato, con l’assegnazione di un punteggio inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa, la lavorazione svolta e il bonus attribuito alle aziende attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale o provinciale.

Le imprese interessate ad accedere al contributo, possono inserire la propria domanda sul sito Inail, nella sezione “servizi online”, fino alle ore 18 di giovedì 31 maggio. Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione al quinto asse di finanziamento del bando Isi. Gli incentivi, ripartiti su base regionale, saranno poi assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento, le cui date saranno comunicate a partire dal prossimo 7 giugno.

AdA

Scarica l’Allegato 4 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

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