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La privacy condona le sanzioni «vecchie» entro il 18 dicembre

La privacy condona le sanzioni «vecchie» entro il 18 dicembre

Il 19 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 101 che ha coordinato le vecchie norme nazionali in materia di riservatezza con il sistema introdotto dal regolamento Ue 679 (il cosiddetto Gdpr), diventato operativo il 25 maggio. Dunque, gli operatori pubblici e privati avranno tutti gli strumenti per muoversi tra i nuovi obblighi - a cominciare dalle procedure per il condono delle vecchie sanzioni, il cui pagamento va effettuato entro il 18 dicembre - anche se la navigazione si preannuncia complicata.

E questo per almeno due motivi. Per la complessità dell’apparato normativo, costituito dal Gdpr (che rappresenta il principale punto di riferimento) e dal decreto 101, che a sua volta si compone di due parti: le regole che vivono di vita propria e le modifiche al vecchio codice della privacy (il decreto legislativo 196 del 2003). Queste ultime rappresentano la materia più consistente del decreto. L’altra difficoltà è rappresentata dalla definitezza del nuovo sistema, che è tale solo in apparenza. All’appello mancano, infatti, ancora parecchi passaggi da compiere, a cominciare dalla ricognizione dei codici deontologici (come quello dei giornalisti o delle investigazioni difensive; si veda la scheda a fianco) e delle autorizzazioni generali: in entrambi i casi si deve appurare la loro compatibilità con la nuova privacy. Compito che spetta al Garante.

Per l’Autorità guidata da Antonello Soro si prospettano mesi di fuoco, perché dovrà gestire anche il contenzioso pregresso, occuparsi del condono delle sanzioni comminate prima del 25 maggio e, allo stesso tempo, monitorare l’applicazione del Gdpr, cercando, però, di non calcare troppo la mano. E questo in ottemperanza al periodo di rispetto di otto mesi imposto dal decreto 101, così da dare a imprese e pubbliche amministrazioni il modo di prendere le misure con i nuovi obblighi. Scatta per l’Autorità un fitto calendario di adempimenti che si concluderà a dicembre del prossimo anno, quando dovrà chiudere il registro dei trattamenti che finora ha gestito e che il Gdpr ha reso obsoleto. E ciò al netto di altri compiti che non prevedono una scadenza ma che spetta sempre al Garante portare a termine, come il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del proprio ufficio o le linee guida per semplificare la vita alle piccole e medie imprese.

L’urgenza maggiore è, tuttavia, rappresentata dalla revisione di cinque dei sette codici deontologici (per gli altri due c’è più tempo) e delle diverse autorizzazioni generali. Operazione che deve compiersi nei prossimi mesi e che prevede, in una prima fase, la verifica da parte del Garante della compatibilità di quei provvedimenti con il nuovo quadro normativo sulla privacy e, successivamente, la sottoposizione dei nuovi testi a una consultazione pubblica.

Altro capitolo da affrontare nell’immediato è quello della trattazione dei vecchi ricorsi, reclami e segnalazioni e il condono riservato a determinati tipi di violazioni che al 25 maggio risultavano non ancora definite con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Garante. In quel caso, gli interessati potranno usufruire del pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo edittale), versamento da effettuare entro il 18 dicembre.

AdA

Fonte Sole24Ore 256/18 AC

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Interventi socio-assistenziali: bando per l'assegnazione di 1.800.000 euro

Interventi socio-assistenziali: bando per l'assegnazione di 1.800.000 euro

Enti pubblici e organismi privati possono presentare la domanda fino alle ore 12.00 del giorno 10 settembre 2018.

Il Ministero dell'Interno, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, rende noto che è online il bando per l'assegnazione di 1.800.000 euro, dal Fondo Lire Unrra, per interventi socio-assistenziali in favore di soggetti che si trovano in condizioni di marginalità sociale e in stato di bisogno.

Le domande di contributo devono essere presentate utilizzando esclusivamente il portale https://fondounrra.dlci.interno.it  a partire dalle ore 12.00 del giorno 06.08.2018 fino alle ore 12.00 del giorno 10 settembre 2018.

Con direttiva del 27 marzo 2018, il ministro dell’Interno ha determinato, per il 2018, gli obiettivi generali, i programmi prioritari, nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi:

  • 1.000.000 di euro per il finanziamento di interventi diretti a fornire servizi di assistenza a favore di famiglie in stato di bisogno (Azione 1)
  • 800.000 euro per il finanziamento di interventi diretti a fornire servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili che si trovano in stato di bisogno (Azione 2).

Potranno avanzare richiesta di contributo, indicando analiticamente le attività da svolgere e le spese che le stesse comportano:

  • gli enti pubblici;
  • gli organismi privati aventi personalità giuridica ovvero regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o con requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore, che svolgono da almeno 5 anni attività rientranti nella specifica area di intervento

AdA

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Attrezzature di lavoro: nuovo elenco soggetti abilitati per le verifiche periodiche

Attrezzature di lavoro: nuovo elenco soggetti abilitati per le verifiche periodiche

Con il decreto direttoriale n. 72 del 10 agosto 2018 è stato adottato il diciannovesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto è composto da quattro articoli:
l’articolo 1 apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
l’articolo 2 proroga l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta  e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non  ha potuto tempestivamente concludere la propria;
l’articolo 3 specifica che con il medesimo decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il precedente decreto del 22 maggio 2018;
l’articolo 4 riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L’elenco adottato in allegato al decreto del 10 agosto 2018 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018.

AdA

Scarica il decreto direttoriale 72/2018

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Albo gestori ambientali: novità per rifiuti di metalli ferrosi e non

Albo gestori ambientali: novità per rifiuti di metalli ferrosi e non

Novità dall'Albo gestori ambientali relativamente alla sottocategoria 2-ter, per l’iscrizione, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018, n. 188, sono stati pubblicati due comunicati relativi alla pubblicazione delle deliberazioni dell'Albo nazionale gestori ambientali del 31 luglio 2018, n. 5 e n. 6.

La prima ha approvato i modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego dell’iscrizione nella sottocategoria 2-ter, già individuata dalla precedente delibera albo n. 4/2018, mentre la seconda ha sostituito l’allegato “B” alla stessa delibera n. 4/2018.

AdA

Scarica la Deliberazione n. 5/2018

Scarica la Deliberazione n. 6/2018

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Terzo settore, in Gazzetta i correttivi al Codice

Terzo settore, in Gazzetta i correttivi al Codice

Il correttivo del Codice del Terzo settore (Dlgs 105/2018) è approdato ieri in «Gazzetta Ufficiale». Alcune modifiche sono operative già da oggi. Ecco cosa cambia in concreto per gli enti che vorranno iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e per i professionisti che dovranno occuparsi dei relativi adempimenti.

Confermata l’attesa proroga dei termini per adeguare gli statuti: Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno a disposizione fino al 3 agosto 2019 (e non più fino a febbraio) per strutturare le modifiche necessarie ad allinearsi alla riforma. Resta ferma la possibilità di deliberare gli adeguamenti in maniera semplificata (i.e. con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria) limitatamente alle modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Attenzione anche agli adempimenti a carico degli enti non profit. Per consentire una maggiore fruibilità da parte degli operatori del settore, viene data più uniformità alle nome in materia contabile, inserendo anche ai fini fiscali lo stesso limite civilistico di proventi (220 mila euro) entro cui è possibile redigere il rendiconto per cassa. Analogamente, l’ «apposito documento» in cui gli enti del Terzo settore non commerciali dovranno indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie viene sostituito dal bilancio dell’articolo 13, evitando così aggravi documentali.

Correzioni anche sulle modalità di rendicontazione delle attività diverse e sulle competenze dell’organo di controllo. Sul primo fronte, è previsto che il carattere strumentale e secondario di queste attività potrà essere documentato alternativamente nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, a seconda del sistema di rendicontazione in concreto adottato. Con riguardo all’organo di controllo interno, invece, al superamento dei limiti dell’articolo 31 del Codice del Terzo settore (Cts) lo stesso potrà svolgere anche la revisione legale dei conti, purché i suoi componenti siano tutti revisori iscritti nell’apposito registro. In caso contrario sarà necessaria la nomina di un revisore esterno.

Sotto il profilo tributario, immediatamente operativa è l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato (Odv). Fatte salve le modifiche statutarie per adeguarsi a variazioni normative (esenti per tutti gli enti del Terzo settore), fino a ieri questi atti scontavano imposta di registro proporzionale o fissa, a seconda del loro contenuto (patrimoniale o meno). Da oggi, invece, viene reintrodotta all’articolo 82 del Cts questa particolare esenzione, ripristinando così il regime originario della legge 266/1991, che era in vigore fino al 31 dicembre 2017. Efficacia immediata anche per le correzioni alla legge sul «Dopo di noi» (112/2016): i privati che effettuano erogazioni liberali a favore di trust o fondi speciali beneficeranno della detrazione al 35% prevista per le Odv, ma potranno continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% delle organizzazioni di volontariato).

Tempistiche diverse invece per le modifiche che interessano la finanza sociale. Da un lato, infatti, il correttivo elimina il richiamo al decreto attuativo inizialmente previsto per l’operatività delle piattaforme di social lending, che potranno dunque funzionare sin da subito. Dall’altro, per i titoli si solidarietà bisognerà ancora attendere: il via libera di questi strumenti rimane ancorato all’autorizzazione della Commissione europea e all’emanazione di uno specifico decreto attuativo.

AdA

fonte Sole24Ore 250/18 GS

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Calcolatore del tempo di riverbero, online la nuova versione

Calcolatore del tempo di riverbero, online la nuova versione

Disponibile on line sul Portale Agenti Fisici (PAF) la nuova versione del calcolatore del tempo di riverbero che consente la stima del tempo di riverbero ed il confronto con i limiti normativi per differenti tipologie di ambienti confinati:

  • Aule scolastiche
  • Mense
  • Palestre
  • Piscine

Il Tempo di riverbero è uno dei requisiti acustici principali che concorre al benessere degli occupanti di un ambiente, in particolare per tutti gli ambienti di lavoro ove è richiesto ascolto e comunicazione verbale.

In un campo riverberante, se una sorgente sonora cessa istantaneamente di emettere, il suono non cessa altrettanto istantaneamente ma prosegue, grazie alle riflessioni sulle superfici (echi riflessi), per un certo tempo.

Il tempo di decadimento, detto “tempo di riverbero”, dipende dalla velocità del suono, dalla distanza fra le pareti e dal numero e dalla qualità delle superfici riflettenti e quindi dalla capacità di assorbimento del suono delle stesse.

Il “tempo di riverbero”, è definito come quel tempo necessario per ottenere un decadimento di 60 dB del livello sonoro a partire dall’istante di interruzione della sorgente sonora.

In ambienti con pareti molto riflettenti, come le aule o le mense non trattate con materiali fonoassorbenti, il tempo di riverbero è lungo, mentre in ambienti con pareti rivestite con materiali fortemente fonoassorbente, il tempo di riverbero si riduce. È importante che il tempo di riverbero sia adeguato all’uso cui è destinato l’ambiente. Un tempo di riverbero molto lungo causa perdite di intelligibilità della parola e incrementa il rumore di fondo.

AdA

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Dispositivi medici. Pubblicate due norme UNI

Dispositivi medici. Pubblicate due norme UNI

Recepite dalla Commissione Tecnologie biomediche e diagnostiche dell’UNI le norme:

  • UNI EN ISO 11607-1:2017 “Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio”
  • UNI EN ISO 11607-2:2017 “Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 2: Requisiti di convalida per il formato, la tenuta e i processi di assemblaggio”


Il processo di progettazione e sviluppo di un sistema di imballaggio per dispositivi medici sterilizzati terminalmente è un'attività complessa e di importanza critica. I componenti del dispositivo e il sistema di imballaggio dovrebbero essere combinati per creare un prodotto dalle prestazioni efficienti, sicure ed efficaci nelle mani dell'utilizzatore.
La UNI EN ISO 11607-1 specifica i requisiti e i metodi di prova per i materiali, sistemi di barriera preformati sterili, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio che sono destinati a mantenere la sterilità dei dispositivi medici sterilizzati terminalmente fino al momento del loro utilizzo.
L'obiettivo di un sistema di imballaggio per dispositivi medici sterilizzati terminalmente è quello di consentire la sterilizzazione, fornire protezione fisica, mantenere la sterilità fino al sito di impiego e consentire la presentazione asettica. La natura specifica del dispositivo medico, il(i) metodo(i) di sterilizzazione previsto(i), l'utilizzo previsto, la data di scadenza, il trasporto e la conservazione influenzano tutti la progettazione del sistema di imballaggio e la scelta dei materiali.
All’intero della norma viene citata come riferimento normativo la ISO 5636-5 Paper and board - Determination of air permeance and air resistance (medium range) - Part 5: Gurley method.
La UNI EN ISO 11607-2 specifica i requisiti per la messa a punto e la convalida dei processi di imballaggio dei dispositivi medici che sono sterilizzati terminalmente. Tali processi includono il formato, la tenuta e l'assemblaggio dei sistemi di barriera sterili preformati, dei sistemi di barriera sterili e dei sistemi di imballaggio.
Una delle caratteristiche di maggiore criticità di un sistema di barriera sterile e sistema di imballaggio per dispositivi medici sterili è l'assicurazione del mantenimento della sterilità. Inoltre, lo sviluppo e la convalida dei processi di imballaggio sono cruciali per garantire di ottenere l'integrità del sistema di barriera sterile e di mantenerla fino all'apertura da parte degli utilizzatori dei dispositivi medici sterili.
In questa norma viene citata come riferimento normativo la ISO 11607-1 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems.

mb

Fonte UNI

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Rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, dall’ISPRA nota metodologica per la classificazione

Rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, dall’ISPRA nota metodologica per la classificazione

A fronte della complessità della procedura per l'assegnazione della caratteristica di pericolosità HP14, ISPRA ha pubblicato una nota metodologica che fornisce indicazioni in merito alla procedura da attuare.

La guida si rivolge agli operatori ed agli organi di vigilanza, e riprende i riferimenti normativi e tecnici che intervengono nella procedura di valutazione per l'assegnazione della caratteristica HP14 allo scopo di semplificare le fasi della procedura, nel caso sia di utilizzo del metodo convenzionale delle sommatorie delle concentrazioni delle sostanze pericolose sia quando siano utilizzati metodi di prova.

Il regolamento 2017/997/UE, entrato in vigore nel 2017 e che trova applicazione dal 5 luglio 2018, introduce per la prima volta nella regolamentazione europea i criteri per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - ecotossico. Ai sensi dell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP14 – Ecotossico un “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”. Con il regolamento 2017/997/UE viene completato l’iter di aggiornamento della normativa europea sulla classificazione dei rifiuti.

AdA

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Il codice di prevenzione incendi, da INAIL la progettazione antincendio

Il codice di prevenzione incendi, da INAIL la progettazione antincendio

Pubblicazione INAIL, di carattere introduttivo, relativa agli elementi di flessibilità progettuale offerti dal Codice di prevenzione incendi.

Le misure di prevenzione e protezione da adottarsi nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze, costituiscono un obbligo del Datore di Lavoro sancito dall’art. 46 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (testo unico per la sicurezza) e specificato nel dettaglio dal d.m. 10 marzo 1998.

Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili ed aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (metodo prestazionale).

In questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.) il quale, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

AdA

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Cosmetici. Analisi microbiologica

Cosmetici. Analisi microbiologica

Pubblicata in italiano a cura della commissione “Tecnologie biomediche e diagnostiche” dell’UNI la norma UNI EN ISO 21148 - “Cosmetici - Microbiologia - Istruzioni generali per l'analisi microbiologica

La norma fornisce le istruzioni generali per l'esecuzione delle analisi microbiologiche dei prodotti cosmetici, allo scopo di garantire la loro qualità e sicurezza, in conformità a un'adeguata analisi del rischio (per esempio la bassa attività idrica, i valori estremi di pH, i prodotti idroalcolici). Da ricordare che a causa della grande varietà di prodotti e potenziali utilizzi che rientrano nella norma, queste istruzioni potrebbero non essere idonee in ogni dettaglio per determinati prodotti come ad esempio quelli non mescolabili in acqua. Inoltre, quando si eseguono le analisi microbiologiche è di particolare importanza che:

  • siano isolati o enumerati solo i microrganismi presenti nei campioni;
  • i microrganismi non contaminino l'ambiente.

L’utilizzo della norma contribuisce a garantire che le tecniche generali utilizzate per condurre le analisi microbiologiche dei cosmetici siano le stesse in laboratori diversi al fine di ottenere risultati omogenei proteggendo la salute del personale di laboratorio per prevenire il rischio di infezione.

In tal senso non è trascurabile la preparazione del personale dedicato ai controlli. Infatti, tutti gli operatori che lavorano in un laboratorio di microbiologia devono aver ricevuto una formazione adeguata a garantire di condurre correttamente le operazioni di cui sono incaricati.

Mb

Fonte: UNI

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