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SISTRI: nuova circolare del Ministero dell'Ambiente

SISTRIIl 31 ottobre 2013 il Ministero dell'Ambiente ha diramato una nuova circolare per la “semplificazione e razionalizzazione del Sistri”, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Nella premessa della circolare viene ricordato che l’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per:

  • “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
  • “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
  • in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
  • “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
  • “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”. 

Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.

Non hanno l'obbligo di adesione, ma possono aderire al Sistri su base volontaria, ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione:

  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
  • gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
  • i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione suddetta).

La circolare fornisce ulteriore informaziono riguardo:

  • I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI;
  • i termini di inizio dell’operatività del SISTRI;
  • la modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI;
  • il regime transitorio e sanzioni;
  • l'adesione volontaria al SISTRI;
  • le modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI - sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo;
  • il tavolo tecnico.

Secondo quanto previsto, a seguito delle modifiche, dall’articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto verrà adottato entro il 3 marzo 2014, affinché l’ambito dei soggetti obbligati sia certo al momento di avvio della seconda fase di operatività.
La circolare sostituisce la Nota esplicativa, pubblicata nelle more della conversione del d.l. n. 101/2013

Scarica la Circolare

AdA

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Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Semplificazioni e primi chiarimenti - Circolare n. 36/2013

DURC.jpgMEDIALa Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con la circolare n. 36/2013 del 6 settembre 2013, d’intesa con gli Istituti, fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013, c.d. “Decreto Fare”), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I chiarimenti forniti dalla circolare, che riguardano in particolare le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e la sua validità temporale, consentiranno peraltro agli Enti previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento delle relative procedure di gestione del Documento.

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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