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Raddoppia il tetto degli aiuti “de minimis” in agricoltura

DE MINIMISIl 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il regolamento della Commissione europea n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Tale provvedimento sostituisce il regolamento n. 1535/2007, applicabile fine al 31 dicembre 2013, e, nell'ambito degli aiuti di Stato nel settore agricolo, è il primo del nuovo periodo di programmazione 2014-2020.
Le nuove norme dettate dalla Commissione europea, che è l'istituzione competente in materia di aiuti, pur ricalcando sostanzialmente quelle in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 sul piano procedurale, si differenziano per alcuni elementi di fondamentale importanza per le imprese agricole; primo fra tutti, il contributo massimo che può essere concesso.
Il principale elemento di novità del nuovo regolamento è, infatti, rappresentato dai nuovi massimali di aiuto, con il raddoppio per le singole imprese e l'aumento di circa 1,5 a livello di Paese delle soglie previste per gli interventi in de minimis.
La Commissione, infatti, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle norme sul de minimis, ha accolto la richiesta dell'Italia, sostenuta da quasi tutti gli altri Stati membri, di innalzare l'importo degli aiuti concedibili ad una singola impresa, in quanto il raddoppio del massimale attuale continua a garantire il rispetto dei principi della concorrenza e degli scambi. 15.000 euro è, quindi, il nuovo tetto massimo che può essere concesso ad un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari; il plafond finanziario che può essere concesso dall'Italia complessivamente a tutte le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nel triennio è pari, a partire dal 1° gennaio 2014, a 475.080.000 euro, rispetto ai precedenti 320.505.000 euro.

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Fonte: Rete Rurale Nazionale

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