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Modifiche all'antiriciclaggio, in consultazione pubblica lo schema di decreto

Modifiche all'antiriciclaggio, in consultazione pubblica lo schema di decreto

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È in consultazione pubblica sul sito del Mef (Dipartimento Tesoro) lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 231/2007 (come modificato dal Dlgs 90/2017), in vista del recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva Ue 2018/843 (meglio nota come Quinta direttiva antiriciclaggio).

La bozza, in continuità con gli ultimi orientamenti del legislatore Ue, aggiorna l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio aggiungendo alla lista dei soggetti obbligati i prestatori di servizi di portafoglio digitale, le persone che conservano o commerciano opere d'arte anche quando tale attività è svolta da gallerie d'arte e case d'asta o venga effettuata in porti franchi; rende pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, salvo che riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.

Con riferimento ai trust, la bozza andrà a modificare la disciplina preesistente per estenderne l'applicazione anche agli istituti e ai soggetti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

Novità in arrivo anche in tema di verifica della clientela con una serie di previsioni destinate ad intensificare gli adempimenti nel caso di rapporti continuativi o di prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio.

Di notevole valore pratico la deroga all'obbligo di adeguata verifica rafforzata della clientela anche in presenza di clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte purché tali persone agiscano in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni. In tal caso, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio concreto rilevato.

La bozza introduce poi una nuova fattispecie sanzionatoria per i soggetti obbligati vigilati, in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni: Banca d'Italia potrà irrogare una sanzione amministrativa da 2.500 a 350.000 euro, con possibilità di aumento fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile, e sempre che si tratti di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime.

Infine, la bozza traccia una nuova traiettoria dei poteri delle Autorità di vigilanza di settore soprattutto per rafforzare il controllo sui gruppi di imprese. In questa prospettiva, tali Autorità potranno impartire alla capogruppo disposizioni in relazione all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e atti ritenuti necessari.

Ampio spazio infine è riservato alla cooperazione e scambio di informazioni nazionale ed internazionale tra autorità competenti, nel caso nazionale anche in deroga al segreto d'ufficio, nell'ambito internazionale, fermo restando il segreto investigativo, lo scambio non potrà essere impedito da motivazioni inerenti l'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale ovvero inerenti la natura giuridica o lo status dell'autorità competente richiedente.

AdA

Scarica lo schema di decreto

fonte IlSole24Ore 84/19