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Medici Competenti: cancellati di colpo 6.500 su 10.000 In evidenza

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medicina-del-lavoroIl Ministero della Salute a fine marzo aveva emesso una nota che informava l'inizio della procedura di cancellazione dall'Elenco Nazionale dei Medici Competenti di tutti coloro i quali risultavano privi dei requisiti. Il giorno di Pasquetta infatti sono letteralmente spariti 6.500 medici su 10.000 circa.

I requisiti per poter assumere incarichi di medico competente sono stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs 81/08 ed in particolare dai commi 3 e 4:
Comma 3. “Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e smi, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Comma 4. “I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."

Pertanto, coloro i quali non hanno effettuato nel triennio 2011-2013 il numero di 150 crediti formativi di cui almeno il 70% in discipline afferenti all’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro e non li hanno comunicati al Ministero della Salute che tiene il Registro Nazionale, entro il 31 marzo 2015, decadono dall'incarico alla fine del triennio e quindi il 1/1/2014.

È per quello che il Ministero specifica, così come anche indicato dall'art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: " L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sè titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente" in quanto il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 D.Lgs 81/08.

È il datore di lavoro, quindi, che all'atto della nomina deve verificare che il medico che sta per incaricare possegga i requisiti e di inserirlo nella lettera di incarico.

Il Ministero della Salute ha semplicemente fatto, eccetto eventuali errori da sanare, quello che doveva fare: verificare e cancellare dal Registro tutti quelli che, a loro, risultano privi dei requisiti.

È chiaro che poi un singolo datore di lavoro o lavoratore che va a consultare il Registro che è pubblico dovrà chiedere conto al medico competente del motivo per cui egli non è inserito nell'elenco.

Si può ritenere vessatoria tale norma e forse lo è. Però è noto dal 2008 a tutti i medici competenti che la norma esiste e che sarebbe entrata in vigore in riferimento al triennio 2011-2013 e che poi il Ministero della Salute ha concesso una proroga di un anno per il recupero dei crediti. Dal 2008 al 2015 sono 7 anni.

Il problema invece esiste per quelli ingiustamente cancellati e sicuramente ci sono. Essi ricevono un danno d'immagine e forse non solo in quanto l'azienda potrebbe anche revocare l'incarico a seguito di una verifica di assenza nel Registro Nazionale. E allora comincia la dispora tutta italiana del peregrino che, nel giusto, deve dover dimostrare di esserlo realmente, tenuto conto che le banche dati che gestiscono i crediti sono lacunose e carenti.

In data 8/4 il Ministero ha informato che coloro i quali hanno inviato l'autocertificazione ma non compaiono nell'elenco possono re-inviarla all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AdA

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fonte: medicocompetente.blogspot