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Istituti e servizi di vigilanza privati: operativi solo se certificati

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istituti vigilanzaPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 (Serie Generale) del 19 agosto scorso il decreto del Ministero dell’Interno n. 115 del 4 giugno 2014, che disciplina le caratteristiche e i requisiti di certificazione degli istituti di vigilanza privati.

Gli istituti di vigilanza privati, infatti, per poter operare dovranno ottenere il certificato di conformità dei propri servizi, impianti e professionisti alle norme applicabili da parte di un Organismo di certificazione accreditato da un Ente designato (quale ACCREDIA in Italia) ai sensi del Regolamento n. 765/2008.

In particolare, il provvedimento prevede che tali Organismi, in funzione dell'attività di certificazione effettuata, siano accreditati in conformità ai seguenti standard internazionali:

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (prodotto) per la certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi ai sensi della norma UNI 10891;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (prodotto) per la certificazione delle centrali operative e di telesorveglianza ai sensi della norma UNI CEI EN 50518 "Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme" (che ha sostituito la UNI 11068 "Centrali di telesorveglianza");
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (personale) per la certificazione dei professionisti della security ai sensi della UNI 10459 "Funzioni e profilo del professionista della security aziendale".

ACCREDIA, insieme a tutte le parti interessate, sta collaborando all'elaborazione delle regole di certificazione e accreditamento in questi ambiti. La verifica di conformità comprenderà anche una valutazione del rispetto delle leggi applicabili (con particolare riferimento al Decreto Ministro dell'Interno n. 269/2010).

Verrà infine definito un transitorio per l'adeguamento delle certificazioni e degli accreditamenti già rilasciati a fronte di schemi di certificazioni prima del Decreto in oggetto.

AdA

Scarica il Decreto

Fonte: Accredia