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Sostanze chimiche: aggiornamenti ECHA sulle SVHC

Sostanze chimiche: aggiornamenti ECHA sulle SVHC

ECHA aggiorna sull'introduzione di alcune sostanze chimiche nella lista delle candidate per l'autorizzazione per le loro proprietà (estremamente preoccupanti - SVHC) al 7 luglio 2017. In particolare, l'Agenzia ha aggiunto una nuova sostanza molto persistente e molto bioaccumulativa: la PFHxS che appartiene al gruppo delle sostanze per- e polyfluoro-alchiliche (PFASs), già oggetto di regolamentazione; alcune PFASs sono risultate SHVC, per altre sono previste restrizioni o ci sono valutazioni attualmente in corso.

Inoltre, ECHA riferisce l'aggiornamento della voce bisfenolo A (BPA) per includere proprietà deterioranti dell'ambiente endocrino per la salute umana, sulla base di una proposta della Francia ed è stata inclusa nell'elenco delle sostanze candidate a causa della sua tossicità per la riproduzione, già nel mese di gennaio. Ulteriori aggiornamenti, riporta ECHA, riguardano il benzil butilftalato (BBP), il bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), il dibutil ftalato (DBP) e il diisobutil ftalato (DIBP).

ECHA riporta quindi un elenco delle sostanze identificate come SVHC ai sensi dell'articolo 57, lettera f) e candidate all'autorizzazione. Per aumentare la chiarezza e la trasparenza, viene fornita anche una descrizione delle proprietà che provocano gli effetti avversi. Viene dunque sostituita la voce: "livello di preoccupazione equivalente" da una dichiarazione delle proprietà intrinseche rilevanti per l'identificazione ai sensi dell'articolo 57, lettera f), in ciascuna delle voci applicabili.

L'elenco delle sostanze candidate è un elenco di sostanze che possono avere gravi effetti sulla salute umana o sull'ambiente. Tali sostanze sono note anche come "sostanze estremamente preoccupanti". L'obiettivo della pubblicazione di tale elenco è quello di informare il pubblico e l'industria che queste sostanze sono candidate per l'eventuale inserimento nell'elenco delle autorizzazioni. Una volta che si trovano nell'elenco di autorizzazione, le industrie dovranno richiedere l'autorizzazione a continuare a utilizzare la sostanza dopo la data di scadenza.

Le aziende possono avere poi obblighi legali a seguito dell'inserimento di una determinata sostanza nell'elenco dei candidati. Questi obblighi possono applicarsi alla sostanza elencata da sola, in miscele o in articoli. In particolare, qualsiasi fornitore di articoli contenenti una sostanza tra quelle nella lista delle candidate, al di sopra di una concentrazione dello 0,1% (peso in peso) ha obblighi di comunicazione specifici nei confronti dei clienti della catena di fornitura e dei consumatori.

Inoltre, gli importatori e i produttori di articoli contenenti quella sostanza hanno sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco delle sostanze candidate (in questo caso, 7 luglio 2017) per informare l'ECHA.

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Prodotti chimici. Pubblicato dal Ministero della Salute il Piano Nazionale Controlli 2017

PNC prodotti chimici 2017Pubblicato dal Ministero della Salute il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2017, documento sugli obiettivi e i criteri della vigilanza in merito alle sostanze chimiche, predisposto dal Ministero in collaborazione con Gruppo Tecnico Interregionale Reach-Clp con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015.

Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo:

  • sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito del le restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH;
  • sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
  • sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio

Entro il 30 Settembre 2017, il rapporto delle attività di controllo per il progetto pilota sulle vendite on-line, condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA, è redatto dall’AC nazionale, in collaborazione con le amministrazioni centrali, le Regioni e PA che partecipano al medesimo progetto, secondo il formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA.

Entro e non oltre il 31 gennaio 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto REF-5.

Entro e non oltre il 31 marzo 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli, redatti nel formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA.

Entro il 31 marzo 2018 le Regioni e le PA trasmettono all’AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2017 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

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Scarica il Piano Nazionale Controlli prodotti chimici 2017

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Regolamento REACH e sensibilizzanti cutanei

sensibilizzantiIl 19 aprile 2017 è stato pubblicato il Regolamento UE 706/2017 che ha modificato l’allegato VII del Regolamento REACH CE 1906/2006, relativo ai metodi di prova utilizzabili nell’acquisizione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche.

In particolare, il nuovo regolamento pone una particolare attenzione nell’utilizzo di metodi di prova alternativi per valutare la sensibilizzazione cutanea delle sostanza chimiche, evidenziando come diversi metodi di prova in chemico/in vitro sono stati convalidati dal laboratorio di riferimento dell’Unione Europea per fornire alternative alla sperimentazione animale. L’applicazione di metodiche convalidate, in combinazione con un approccio integrato per la sperimentazione e valutazione, possono consentire di elaborare informazioni idonee, per valutare se una sostanza può provocare sensibilizzazioni cutanee, senza ricorrere a sperimentazioni in vivo su animali.

Tale approccio, rientra tra le finalità previste dal Regolamento REACH di ridurre la sperimentazione sugli animali, promuovendo l’uso e lo sviluppo di metodi analitici alternativi ed integrati.

Il Regolamento UE 706/2017 è entrato in vigore il 29 aprile 2017, abrogando il precedente Regolamento UE 1688/2016.

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Scarica il Regolamento UE 706/2017 del 19 aprile 2017

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Sostanze chimiche pericolose, pubblicato nuovo elenco dei valori di esposizione professionale

Sostanze chimiche pericolosePubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 2a Serie Speciale, Unione Europea n. 27 del 3 aprile 2017 - la Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

La Direttiva era stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/115 del 1° febbraio 2017. Riguardo alla Direttiva, che dovrà essere recepita, e che riguarda la protezione dai lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose, si evidenzia che in passato sono stati definiti altri elenchi di valori indicativi, ad esempio con la Direttiva 2000/39/CE e la Direttiva 2006/15/CE.

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Scarica la Direttiva (UE) 2017/164 del 31 gennaio 2017

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Reach: la scadenza del 31 maggio

calendario reachPer beneficiare dell'ultima scadenza di registrazione del 31 maggio 2018 è necessario procedere con la pre-registrazione entro il 31 maggio 2017.

Le aziende che producono o importano per la prima volta sostanze non cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in quantitativi tra 1 e 100 t/anno possono pre-registrare le proprie sostanze entro 6 mesi dalla prima fabbricazione/importazione e comunque non oltre il 31 maggio 2017.

Le imprese che non hanno pre-registrato entro il 31 maggio 2017 dovranno inviare un fascicolo di richiesta all'ECHA e registrare le proprie sostanze per avviare con la propria attività o procedere con attività esistente.

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Regolamento CLP e SDS, il 31 maggio 2017 termina il periodo transitorio per smaltire le scorte di miscele etichettate secondo vecchia normativa

Clp simboli pericolo sostanzeChimicheIl 31 maggio 2017 termina il periodo transitorio inizialmente previsto dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici e dal Regolamento UE 830/2015 (SDS) relativo alla redazione delle schede dati di sicurezza.

A partire da tale data, infatti, tutti i prodotti chimici immessi sul mercato e commercializzati all’interno dello spazio economico europeo dovranno essere classificati, etichettati ed imballati esclusivamente in conformità con il suddetto Regolamento CLP e le relative schede dati di sicurezza dovranno essere aggiornate secondo le disposizioni previste dal Regolamento SDS.

Con l’entrata in vigore il 1 giugno 2015 del Regolamento CLP CE 1272/2008, era stato inizialmente previsto un periodo transitorio che considerava la possibilità di applicare ancora i criteri della Direttiva 1999/45, ma soltanto ai prodotti chimici già immessi sul mercato prima di tale data (1 giugno 2015).

Pertanto, tutti i prodotti in commercio che ad oggi recano ancora etichette secondo la Direttiva 1999/45, dovranno essere smaltiti entro il 31 maggio 2017 oppure rietichettati entro il 1° giugno 2017.

Anche per il Regolamento SDS il 1° giugno 2015 era stato previsto un periodo transitorio della durata di due anni, al termine del quale i fornitori di prodotti chimici hanno l’obbligo di aggiornare le schede di sicurezza in conformità con il Regolamento UE 830/2015.

Considerato l’avvicinarsi del termine del periodo transitorio inizialmente previsto dal Regolamento CLP (CE 1272/2008) e dal Regolamento SDS (UE 830/2015), tutti i fornitori, miscelatori e distributori di prodotti chimici sono tenuti a verificare la corretta applicazione di tali regolamenti al fine di evitare possibili sanzioni o contestazioni.

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AEE: aggiornata la normativa nazionale sulle restrizioni alle sostanze pericolose

RAEECon Decreto 3 marzo 2017 (in GU n.62 del 15-3-2017) il ministero dell'Ambiente da attuazione alle ultime direttive UE che impongono specifiche restrizioni a determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Il Decreto modifica (l'allegato IV) al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua la direttiva "madre" 2011/65/UE introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo (e non solo) in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva europea 2011/65/UE in materia di restrizioni nelle AEE, prevede espressamente l'emanazione di specifici decreti di modifica per l'adeguamento al progresso tecnico degli studi sulle sostanze: le direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 hanno modificato di recente l'elenco delle sostanze contenute nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE.

Ciò ha portato alla necessità di aggiornare le tabelle delle sostanze contenute nel D.Lgs. n.27/2014 (all'allegato IV) sostituendo il punto 26 e 42, sopprimendo il punto 31 e aggiungendo il 31 bis (vedi tabelle all'interno del decreto per i dettagli e le scadenze delle restrizioni); queste due ultime modifiche si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017 e riguardano restrizioni per Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici.

La direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 ha modificato, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.

Le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, hanno modificato sempre l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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Scarica il Decreto 3 marzo 2017

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Regolamento REACH: le prossime scadenze per la registrazione

echaL'ECHA, Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha pubblicato la Roadmap REACH 2018, una tabella di marcia in cui vengono delineate tutte le azioni previste fino al termine ultimo di registrazione del 2018, ai sensi del Regolamento 1907/2006 (REACH).  Infatti il termine di registrazione per le aziende che fabbricano o importano sostanze in bassi volumi, tra 1-100 tonnellate all'anno, sarà infatti il 31 maggio 2018.

Per parlare delle nuove scadenze e contribuire a supportare le aziende e gli operatori negli adempimenti correlati, facciamo riferimento a quanto contenuto in una guida pubblicata dall’ECHA dal titolo “Guida pratica per manager di PMI e coordinatori REACH. Come adempiere alle prescrizioni in materia di informazione per le fasce di tonnellaggio 1-10 e 10-100 tonnellate all’anno”.

La guida, redatta come parte della tabella di marcia di REACH 2018, è destinata in particolare alle persone incaricate della raccolta di tutte le informazioni necessarie a compilare il fascicolo tecnico di una sostanza da registrare ai sensi del regolamento REACH. Descrive le “prescrizioni in materia di informazione, ossia le informazioni che devono essere incluse nel fascicolo di registrazione”.

La guida e le azioni di miglioramento di processi, assistenza e documentazione dell’ECHA mirano a “sostenere in modo più efficace le imprese di piccole dimensioni o di scarsa esperienza nell’adempimento dei loro obblighi per l’ultima scadenza per la registrazione delle sostanze già preregistrate”. Infatti “per rimanere sul mercato dopo il 2018, le imprese sono tenute a registrare le sostanze fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1 tonnellata all’anno e inferiori a 100 tonnellate all’anno, entro il 31 maggio 2018”. E “se una sostanza è fabbricata o importata in quantitativi superiori a 100 tonnellate all’anno, è necessario registrarla immediatamente per evitare di infrangere le leggi in vigore”.

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Scarica la Guida pratica

Scarica la Roadmap 2018

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29 marzo 2017. Seminario su "La sicurezza dei prodotti chimici per la tutela della salute dei lavoratori"

IMG 1909Si è tenuto il 29 marzo, presso la Camera di Commercio di Napoli, un workshop su "La sicurezza dei Prodotti chimici per la tutela della Salute dei Lavoratori" organizzato dal Consorzio Promos Ricerche, l'OsservatorioSaluteLavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il partner della rete EEN (Enterpise Europe Network) S. I. Impresa e con il patrocinio dell'Inail.

Dopo i saluti di Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Napoli e Amministratore Unico dell’Azienda Speciale S.I. Impresa, Ferdinando Flagiello, Amministratore Delegato del Consorzio Promos Ricerche, Maria Triassi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Daniele Leone, Direttore Regionale dell’INAIL Campania, l'apertura dei lavori è stata affidata a Umberto Carbone, Presidente Corso di Laurea TPALL - Medicina e Chirurgia Ateneo Federico II.

Relazioni tecniche a cura di Daniela Sorrentino, INAIL Direzione Regionale Campania UOT CVR Napoli, Pasquale Lama, OsservatorioSaluteLavoro – Dip.to di Sanità Pubblica Federico II, Arcangelo Saggese Tozzi, Vigilanza REACH Regione Campania, Paolino Trinchese, Libera Di Liello e Maria Adele Nisi dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli.

Sono seguiti, moderati da Attilio Montefusco, Direttore Generale del Consorzio Promos Ricerche, i contributi di Antonella Giglio, Confapi Napoli e Antonio D’Avanzo, Federarchitetti Napoli.

Nel corso del workshop sono state affrontate le tematiche relative a:

  • innovazioni introdotte dai nuovi regolamenti REACH e CLP
  • obblighi di aggiornamento del documento di valutazione ai sensi del D.Lgs 81/08
  • attività di verifica e controllo da parte degli organi di vigilanza preposti
  • ruolo attivo delle associazioni di categoria nel trasmettere conoscenze e informazioni aggiornate

Il workshop si è rivolto non soltanto agli operatori della prevenzione interessati alla corretta gestione dei prodotti chimici (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Medici Competenti), ma anche a tutti i produttori/importatori di sostanze chimiche ed utilizzatori a valle di prodotti chimici.

Scarica il programma

Scarica gli atti del workshop

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Traffico sostanze chimiche pericolose: approvato un decreto sulle sanzioni

sostanze chimiche pericoloseIl Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 febbraio 2017, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che disciplina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Con il provvedimento si prevedono sanzioni pecuniarie, di natura amministrativa, per la violazione delle prescrizioni del regolamento che pone, appunto, principi e regole dell’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. I compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni fanno capo al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e al Ministero dello sviluppo economico. Nell’ambito delle rispettive competenze, tali compiti spettano anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Corpo della Guardia di finanza e alle Regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano.

Il regolamento attua all’interno dell’Unione europea la Convenzione di Rotterdam, concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Le norme dettate in materia di importazione ed esportazione, con obblighi di notificazione e di autorizzazione delle autorità di controllo, sono funzionali alla protezione della salute e dell’ambiente contro i danni potenziali connessi al commercio internazionale di tali prodotti. È previsto per i trasgressori che le sostanze trattate in violazione degli obblighi comunitari siano distrutte a propria cura e spese in caso di sequestro amministrativo.

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