Si amplia la rete di assistenza Inail a favore dei lavoratori disabili: con la circolare 30 del 25 luglio 2017, l’Istituto estende, infatti, in via sperimentale anche ai casi di nuova occupazione le misure già previste per la conservazione del posto di lavoro, in attesa della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro.
La circolare fa riferimento al regolamento approvato dall’Inail lo scorso anno e che prevede interventi e risorse fino a un massimo di 150mila euro a favore della continuità lavorativa di infortunati e soggetti colpiti da malattia professionale, mettendo in pratica quanto previsto dalla legge 190/2014 (si veda il Sole 24 Ore del 13 luglio 2016).
Il regolamento prevede tre tipologie di intervento:
- per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici, dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro), con tetto di spesa complessiva a 95mila euro nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili:
- per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli) con limite di spesa fino a 40mila euro e il 100% di costi ammissibili;
- per la formazione, con limite di spesa fino a 15mila euro e il 60% di costi ammissibili (interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature, di formazione e tutoraggio per lo svolgimento della stessa o di altra mansione).
La circolare estende l’applicabilità di questi interventi ai casi di inserimento lavorativo in nuova occupazione, con esclusione di quei soggetti tutelati Inail che non sono direttamente qualificabili come lavoratori, quali, ad esempio, gli studenti e le casalinghe, nonché i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la gestione speciale per conto dello Stato. Il sostegno si applicherà ai contratti lavoro subordinato o parasubordinato, ma non al lavoro autonomo, previsto invece in caso di conservazione del posto di lavoro. Per quanto concerne, invece, contratti a tempo determinato, l’Inail effettuerà caso per caso una valutazione costi/benefici.
Per accedere ai finanziamenti, anticipabili fino al 75%, il datore di lavoro dovrà presentare un progetto d’inserimento che andrà comunicato con un modulo allegato alla circolare. Il progetto andrà, infine, approvato dalla direzioni Inail territorialmente competenti, le quali dovranno in seguito verificare che il contratto di lavoro successivamente sottoscritto con il disabile sia conforme a quanto indicato nel progetto stesso.
AdA
fonte Sole24Ore 198/17 MP