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UE, nuove norme in materia ambientale

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Nuove norme dalla20120109050231 RegioneLaziosaprocedurepisempliciperlerinnovabili Ue in materia ambientale, fra queste spiccano i Raee, il recupero dei rifiuti, la pollina e i rifiuti da attività estrattive.
Raee, il termine ultimo entro il quale i produttori di apparecchi di illuminazione devono comunicare al registro Raee quanto immesso al consumo nel biennio 2007-2008 è il prossimo 30 giugno.  Stesso termine per i produttori di apparecchi elettrici ed elettronici (Aee) che dovranno comunicare al registro i dati relativi a quantità e categorie di apparecchiature immesse sul mercato nel 2009 e i Raee raccolti ed esportati dal 2006 al 2008. I sistemi collettivi dei Raee e i singoli produttori di apparecchiature non aderenti a tali sistemi invece, dovranno comunicare al registro i dati relativi al peso dei Raee raccolti (suddivisi tra domestici e professionali), esportati, reimpiegati, riciclati e recuperati nel 2009.
Per il recupero dei rifiuti si modifica il Dm 5 febbraio 1998 (allegato 1, suballegato 1, punto 13.6.3) stabilendo che per le attività di recupero relative alla formazione di rilevati e al riutilizzo per recuperi ambientali, il test di cessione per i gessi da acidi organici, non richiede più il parametro «Cod» (domanda chimica di ossigeno).
Per la pollina, si modifica la legge 205/2008 e diventano sottoprodotti, previa autorizzazione dell’autorità competente, le deiezioni e le lettiere da allevamenti avicoli destinati alla combustione nel medesimo ciclo e disciplinata dalla parte quinta del Codice ambientale.
In ordine ai rifiuti da attività estrattive (Dlgs 117/2008), gli «inerti» per essere tali dovranno rispettare i criteri di caratterizzazione stabiliti nel nuovo allegato III-bis. L’arsenico diventa una delle sostanze scriminanti. In seguito, il ministero dell’ambiente dovrà stilare una lista positiva di rifiuti inerti.
Tra le direttive da recepire spicca la 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente, che ai suoi articoli 6 e 7 contempla la responsabilità delle persone giuridiche come strumento di cui il sistema penale degli stati membri deve dotarsi per attuare una efficace protezione dell’ambiente. I criteri di delega prevedono la modifica del Dlgs 231/2001 con l’inserimento delle fattispecie criminose di cui alla direttiva e la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive, adeguate e proporzionate, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Il tutto, nell’osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del Dlgs 231/2001. Analoghi criteri di delega sono dettati per recepire la direttiva 2009/123 sull’inquinamento provocato dalle navi.
Sul fronte energetico si segnala la delega (priva di criteri) per la direttiva 2009/29 che perfeziona il sistema di scambio di quote di CO2 e il fatto che gli impianti per produzione di energia con capacità non superiore a 1 Mw, alimentati da fonti rinnovabili, saranno soggetti a Dia.

NON LASCIAMOCI CONSUMARE DALLA SOCIETA’ DEI CONSUMI!
Lo sviluppo tecnologico negli ultimi decenni ci ha indubbiamente migliorato la qualità della vita, ma ci ha anche imposto svantaggi e ritmi frenetici. La produzione di rifiuti tecnologici provoca l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche (piombo, mercurio, cadmio, zinco, bromo) ed è oggi in costante aumento. Ad esempio se negli anni ’70 i computer avevano una vita media di 10 anni, oggi durano meno di 4 anni; considerando che il monitor di un computer o di un televisore contiene circa 2 kg di piombo c’è davvero di che preoccuparsi!
Col passar del tempo, molti sono gli spazi lavorativi che perdono in funzionalità, sicurezza e salubrità trasformandosi in veri e propri cimiteri di rifiuti tecnologici. Solo in Italia vengono dismesse annualmente più di 700mila tonnellate di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), circa 12 kg per abitante, che diventano in media circa 20 kg per ogni cittadino europeo.
Eppure è possibile ridurre l’impatto ambientale inserendo più dell’85% dei RAEE in un processo di riciclo, attraverso opportune modalità di ritiro, trasporto, stoccaggio, separazione dei materiali, eventuale riciclo e riutilizzo, smaltimento, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
COSA SI INTENDE PER RAEE?
?    Piccoli e grandi elettrodomestici
?    Personal computer, calcolatrici, stampanti, fotocopiatrici
?    Apparecchi radio, televisori , videoregistratori, impianti hi-fi, cineprese
?    Apparecchiature elettromedicali
?    Strumenti e giocattoli elettrici ed elettronici (trapani, videogame, treni e macchine elettrici)
?    Distributori automatici, registratori di cassa
?    Telefoni, fax e cellulari
COSA PREVEDE LA LEGGE E COSA SI RISCHIA?
Le nuove normative sia nazionali che europee obbligano aziende ed enti a smaltire i RAEE prodotti secondo procedure rispettose dell’ambiente e della salute dei cittadini, pena una sanzione pecuniaria. Il D.Lgs 3 aprile 2006 stabilisce che chi detiene o produce RAEE è soggetto a controlli e verifiche da parte di Provincia, ARPA, Guardia di Finanza, Vigili Urbani, Vigili Ecologici, ASL. Ecco alcuni degli obblighi previsti:
?    Individuare il tipo di rifiuti speciali prodotti, attribuendovi l’idoneo codice CER (Codice Europeo Rifiuti)
?    Acquistare, vidimare ed aggiornare con cadenza settimanale un Registro di Carico/Scarico
?    Affidare entro 12 mesi i rifiuti ad aziende autorizzate al ritiro e al trattamento
?    Compilare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e consegnarlo alla CCIAA di riferimento entro il 30 aprile di ogni anno