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Reddito d’impresa. Ammesse le attività di R&S avviate prima del 2015 In evidenza

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reddito-impresaCredito d’imposta per ricerca e sviluppo anche per attività avviate prima del 2015. Per il calcolo dei costi ammessi al beneficio su base incrementale, si considerano gli importi di competenza degli esercizi 2015-2019 anche se si tratta di progetti e attività anteriori. La circolare 5/E/2016 analizza le tipologie di attività di ricerca e le quattro categorie di spesa sulle quali, con criterio incrementale, si determina il credito d’imposta.

Attività di ricerca
La circolare sottolinea innanzitutto che le attività di ricerca agevolabili possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico (ad esempio storico o sociologico). Con riferimento alla ricerca fondamentale, è escluso che possano essere previsti utilizzi commerciali diretti dei lavori e delle sperimentazioni. Nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale si comprendono anche gli «studi di fattibilità», ma ciò non esclude, precisa l’Agenzia, che questi studi rilevino anche nelle fasi di ricerca fondamentale e industriale.

Tra le esclusioni, si sottolineano quelle riferite a modifiche non significative di prodotti e processi (modifiche stagionali, modifiche di design di un prodotto, miglioramenti derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione molto simili a quelli in uso). Per le attività di ricerca nel settore tessile e moda,il documento di prassi rinvia all’analisi contenuta nella circolare Mise 46586/2009.

Costi ammissibili
La circolare precisa che per quantificare i costi agevolabili si devono utilizzare i criteri fiscali e in particolare il principio di competenza previsto dall’articolo 109 del Testo unico. Le regole fiscali valgono anche per quei soggetti, come le imprese Ias adopter, che per la determinazione del reddito di impresa applicano i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili internazionali. La norma agevola gli investimenti effettuati dal periodo di imposta 2015 al 2019; resta peraltro ferma l’agevolabilità di spese sostenute in questo periodo riferite a progetti e attività di ricerca avviate fino al 2014.

Particolare attenzione è dedicata alla prima categoria di spesa, quella relativa al personale altamente qualificato (introdotta dalla legge 190/2014). Questa categoria, che ha una quota di credito d’imposta pari al 50% dell’eccedenza rispetto alla media del triennio 2012-2014, comprende sia i costi per personale dipendente, sia i costi per collaboratori dell’impresa (compresi i professionisti), a condizione che questi ultimi svolgano la ricerca «alle dipendenze» dell’impresa stessa e dunque presso strutture di quest’ultima. I costi per attività svolte da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono invece rientrare nella terza categoria di costi (ricerca esterna). Anche il costo di un amministratore con i requisiti di alta qualificazione può essere agevolato, ma limitatamente al compenso per l’attività di ricerca effettuata.

Maxi ammortamenti
Ribadita la cumulabilità da credito di imposta e maxiammortamenti 140%, la circolare precisa che per la quantificazione della seconda categoria di spese ammissibili (acquisizione e utilizzo di strumenti di laboratorio), la maggiorazione fiscale prevista dalla legge di Stabilità non va considerata, dovendosi quantificare l’importo ammissibile esclusivamente sulla base dei coefficienti tabellari applicati al costo effettivo. Per i beni in locazione non finanziaria, si utilizzerà lo stesso criterio (ammortamento teorico) considerando il costo del concedente che dovrà risultare dal contratto o da specifica attestazione.
La terza categoria di spese ammissibili riguarda quelle di ricerca esterne che possono essere effettuate da università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché «ad altri soggetti», comprese le start-up innovative.
Sono invece escluse quelle relative alle commesse affidate alle società del gruppo, per le quali potranno rilevare i costi, sostenuti (e risultanti da adeguata documentazione), per attività ricomprese nei gruppi agevolabili.

AdA

fonte Sole24Ore 77/16 L.G.