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REACH: esenzione per scopi militari e nell'interesse della difesa In evidenza

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reach chimicaÈ stata pubblicata con il decreto 25 marzo 2015 la “procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento”.

Si tratta del Regolamento Europeo REACH (1907/2006) per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, il cui art. 2, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri possano consentire esenzioni dal regolamento stesso in casi specifici per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa nazionale.

Avvalendosi di tale previsione, il decreto ha appena pubblicato le procedure interne al Ministero della Difesa e le modalità da osservare per disporre l'esenzione dal regolamento REACH.

Tali deroghe – ai sensi dell'art. 4 – possono avere luogo nei soli casi in cui è indispensabile per garantire gli interessi essenziali della difesa del Paese. In tali casi, l'amministrazione della difesa esenta il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo e l'utilizzatore a valle dagli obblighi loro derivanti dal regolamento stesso.

Tale esenzione è disposta dal Ministro della Difesa, che può delegare il relativo potere al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.

AdA

Scarica il DM 25 marzo 2015 (GU 9 maggio 2015 n. 106)