fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

News

Nuova classificazione dei rifiuti dal 18 febbraio 2015 In evidenza

Stampa Email

rifiuti pericolosiLe novità apportare dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, che ha convertito il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 riguardano, per i rifiuti in particolare, le bonifiche, i rifiuti dei porti, attività di dragaggio, le premesse inserite nell’Allegato D, al fine della classificazione dei rifiuti, operazioni di recupero e di trattamento, oli usati, pneumatici, imballaggi in polietilene, combustione illecita di rifiuti.

La norma (art. 13, comma 5, lettera b-bis) apporta le seguenti e significative novità: all'allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del Codice Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), vengono premesse nuove istruzioni per la classificazione dei rifiuti, che integrano quelle già contenute nella introduzione dell'allegato D e si applicano a partire dal 18 febbraio 2015.

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice Cer, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, ed applicando le disposizioni contenute nella decisione comunitaria 2000/532/Ce.

Nel dettaglio, sono tre i casi che teoricamente possono verificarsi.

Un caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER con asterisco, senza riferimento al contenuto di sostanze pericolose e senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) privo di asterisco. Questi rifiuti – denominati pericolosi in “assoluto”vanno considerati sempre come pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono tuttavia spesso essere determinate al fine di procedere alla sua gestione (trasporto secondo la normativa ADR, valutazione della ammissibilità in discarica).

Altro caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) con asterisco. Questi rifiuti – denominati non pericolosi in “assoluto”vanno considerati sempre come non pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono. Potrebbe comunque, in particolari casi, essere necessaria un’analisi, per necessità connesse alla gestione del rifiuto (per esempio in relazione alla sua ammissibilità in discarica).

Ancora, se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede. Pertanto, le indagini da svolgere sono: a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi); b) determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti); c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).

È da evidenziare che, quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso, in applicazione del principio di precauzione.

AdA

Scarica la Legge 11 agosto 2014 n. 116