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Legge di Stabilità: deducibilità ampia per i piani di welfare aziendale In evidenza

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welfareaziendaleBenefit non assoggettati a tassazione né a contribuzione in capo al dipendente, anche se concessi in base a un contratto, accordo o regolamento aziendale (ma a determinate condizioni). Relative spese sostenute dal datore di lavoro completamente deducibili dal reddito di impresa se le opere e i servizi offerti ai lavoratori derivano da un vincolo contrattuale; parzialmente deducibili, invece, se erogati volontariamente. In attesa di chiarimenti ufficiali, questo sembra essere il quadro normativo in tema di welfare aziendale alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016.

L’articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir, mediante rinvio all’articolo 100, comma 1 dello stesso Testo unico, esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi concessi ai lavoratori, a patto che gli stessi abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Con la legge di Stabilità 2016 sono stati esplicitamente inclusi anche i servizi di educazione offerti dalle scuole dell’infanzia, i centri estivi o invernali per i bambini, nonché l’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 gennaio).

Per fruire dell’agevolazione è inoltre necessario che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, ma ne possono beneficiare anche i familiari individuati dall’articolo 12 del Tuir, anche se fiscalmente non a carico (circolare 326/1997). Anche il previgente articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir consentiva l’esenzione fiscale e contributiva per il dipendente alle condizioni poste dall’articolo 100, comma 1, ma per il combinato disposto delle due previsioni si richiedeva che la spesa relativa alle opere e servizi fosse sostenuta volontariamente e non in adempimento di un vincolo contrattuale. Peraltro, il rispetto dell’articolo 100 condizionava il trattamento fiscale per l’impresa, per cui i costi sostenuti dal datore di lavoro erano deducibili nei limiti del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente.

La nuova formulazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f, in vigore dal 1° gennaio 2016, invece, consente l’esonero fiscale anche qualora l’utilizzazione dei benefit avvenga in base a un vincolo contrattuale. In questo caso si applica la disciplina generale definita dall’articolo 95 del Tuir e i costi sostenuti a monte sarebbero interamente deducibili dal reddito di impresa, visto che l’articolo 95 non pone specifiche limitazioni.

Alla luce di tali modifiche per i benefit concordati viene meno quella simmetria normativa perfetta che in precedenza legava il beneficio fiscale del dipendente alla limitata deducibilità dei costi per l’impresa. Il disallineamento tra le due disposizioni a nostro avviso è possibile, non essendo presente – nell’attuale impianto normativo – un principio generale di correlazione tra deducibilità delle spese da parte del soggetto erogante e tassabilità del reddito in capo al percettore. Questa pare anche essere la posizione del ministero dell’Economia espressa nella circolare 188/1998: «non esiste una disposizione di legge, se non per quanto riguarda i fabbricati, che stabilisca che è deducibile nella determinazione del reddito d’impresa soltanto ciò che costituisce reddito per il dipendente».

AdA

fonte Sole24Ore 42/16 S.S.