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Lavori edili, obblighi green per la Pubblica Amministrazione In evidenza

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GPP logoLe imprese che operano nel settore edilizio e vogliono lavorare come fornitori della pubblica amministrazione devono possedere specifici requisiti di carattere ambientale. In risposta ai propri bandi di gara, dallo scorso 2 febbraio la Pa non può infatti accettare offerte da parte di aziende prive di apposite qualifiche “verdi”. Se in precedenza il ricorso allo strumento del Gpp (Green public procurement) era volontario e non superava il 30% della fornitura, i criteri di selezione dei candidati sono ora tutti fondati sui sistemi di gestione ambientale.

Il cambio di passo è avvenuto con l’entrata in vigore del Collegato ambientale (legge 221/2015). In particolare, con gli articoli 18 e 19 è stato fissato l’obbligo (totale o parziale) di applicare i criteri ambientali minimi (Cam) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi. La modifica incide direttamente sull’ancora vigente Codice degli appalti (Dlgs 163/2006), arricchendolo di nuove e specifiche norme. E conserverà tutta la sua valenza anche con la riforma del Codice, approvata il 15 aprile dal Consiglio dei ministri.

Ai settori già disciplinati dai Cam (o che lo saranno in futuro) l’obbligo di acquisto secondo i criteri ambientali di riferimento si applica in generale per almeno il 50% del valore della gara, sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario. Ma tale percentuale sale al 100% del fabbisogno nel caso dei settori “energetici”: dunque, anche per le forniture di lampade, attrezzature elettriche ed elettroniche e servizi energetici per gli edifici.

Ai lavori pubblici edili, dove si assiste ad una vera e propria rivoluzione, tale obbligo di acquisto “verde” si attesta a non meno del 50% e il relativo Cam è stato definito dal Dm 24 dicembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016). I nuovi criteri riguardano l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici , e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Il decreto ministeriale prevede che, per poter partecipare alla gara, l’offerente sia in possesso di una valida registrazione Emas (regolamento 1221/2009/Ce), oppure di una certificazione secondo la norma Iso 14001 o secondo norme di gestione ambientale attestate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate anche altre prove relative a misure equivalenti, quali una descrizione dettagliata del sistema di gestione attuato dall’offerente (ad esempio, politica ambientale), con particolare riferimento alle procedure di:

  • controllo operativo, affinché tutte le misure previste dal Dpr 207/2010, articolo 15, commi 9 e 11, siano applicate all’interno del cantiere;
  • sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
  • preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

Uno specifico capitolo è quindi riservato alle tecniche del cantiere. Ma i Cam per l’edilizia si occupano anche di garantire la tutela del suolo e degli habitat naturali. A tal fine, la Pa appaltante deve analizzare le esigenze e valutare anche la possibilità di adeguare gli edifici esistenti e migliorarne la qualità. Deve anche comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici o all’Anac i dati sui propri acquisti e relativi all’applicazione dei Cam.

Tra i criteri premianti sono inclusi la capacità tecnica dei progettisti, il miglioramento prestazionale di progetto, l’installazione di un sistema di monitoraggio dei consumi, l’utilizzo di materiali rinnovabili.

Mentre, riguardo alle specifiche tecniche dei componenti edilizi, sussiste l’obbligo che nell’edificio «almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati» sia costituito da materia prima secondaria: recuperata o riciclata. Tra i criteri particolari, si prevede che i materiali e i prodotti a base di legno debbano provenire da fonti legali, secondo quanto previsto dal regolamento 995/2010/Ue, o esser costituiti da legno riciclato.

AdA

fonte Sole24Ore 106/16 P.F.