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La responsabilità d’impresa

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Dal 1° luglio anche il Regno Unito avrà l’equivalente della nostra «231». Per chi ha da sempre giudicato il Dlgs 231 come un costoso impiccio non molto utile e che in più mette le nostre imprese in una situazione di svantaggio rispetto ai concorrenti esteri, l’emanazione del Bribery Act 2010 è quindi una buona notizia.
La mossa del legislatore britannico evidenzia infatti un movimento sempre più diffuso a livello internazionale di lotta alla criminalità di impresa e in particolar modo alla corruzione, giudicata a ragione come una pratica distorsiva del corretto funzionamento del mercato. Ovviamente, quanti più Paesi impongono standard di comportamento alle proprie imprese, tanto più i costi e gli oneri sopportati da quelle italiane diventano un fattore che mette meno a rischio la loro competitività nei confronti degli stranieri.
Ma qual è il contenuto del Bribery Act e che importanza può la sua entrata in vigore avere per le aziende italiane?
La legge britannica ridefinisce il concetto di corruzione (naturalmente già presente nella legislazione d’Oltremanica) e recepisce la convenzione internazionale Ocse sugli illeciti pagamenti a funzionari stranieri. A livello locale il concetto di “bribery” è inteso come la concessione di un vantaggio a un altro soggetto affinché questi abbia un comportamento “inappropriato” (“improper”). Due le differenze che si notano rispetto alla normativa italiana: la prima è che laddove da noi la corruzione sussiste pure in caso di pagamenti a un pubblico ufficiale per indurlo a compiere il proprio dovere, quest’ipotesi rientra in ciò che gli inglesi chiamano “facilitation payments”, che diventano illegali solo quando il pagamento sia tale da far presumere che chi l’ha ricevuto violi i suoi doveri di imparzialità e buona fede. Mentre da un lato c’è quindi una minor severità resa possibile dalla flessibilità dell’interpretazione, la seconda differenza va nella direzione opposta, in quanto secondo in Gran Bretagna si ha “bribery” sia quando il soggetto corrotto è pubblico sia quando è privato. Vige insomma il reato di corruzione privata che avrebbe dovuto essere attuato in Italia da ormai un paio di anni.

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