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DUVRI: le modifiche introdotte dal “decreto del fare”

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DUVRI SemplificazioniLe semplificazioni in materia di lavoro tendono a rendere meno burocratici i numerosi ed onerosi obblighi che sono imposti ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una modifica, introdotta decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto “decreto del fare”), riguarda l'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che ha istituito il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi, cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.
Il DUVRI, ora, non sarà l'unica scelta ma è previsto che il datore di lavoro committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (da determinare con decreto ministeriale che sarà emanato entro 90 giorni), potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento.
L'obbligo del DUVRI o dell'incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a dieci uomini-giorno (con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori) e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del T.U.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore Focus del 26/06/2013