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Bilancio sociale. Nuovo obbligo per banche, assicurazioni e società quotate In evidenza

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BIL SOCIALESocietà quotate, banche e assicurazioni da quest’anno devono redigere un “bilancio sociale” - letteralmente la norma parla di una «Dichiarazione individuale di carattere non finanziario» - che riveli i comportamenti dell’azienda su molteplici aspetti. Si va dal rispetto del personale e dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, dall’utilizzo delle risorse energetiche alle emissioni di gas e di altri inquinanti.
Il decreto che prevede quest'obbligo è il Dlgs 254 del 30 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 7 del 10 gennaio 2017 ; decreto che recepisce la direttiva europea 2014/95/UE. La nuova norma risponde alla necessità di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri.
Il nuovo obbligo riguarda gli «enti di interesse pubblico» ex Dlgs 39/2010, e quindi quotate, banche e assicurazioni, che siano di «grandi dimensioni» e cioè: con un numero di dipendenti medio annuo superiori a 500, un totale attivo superiore a 20 milioni di euro e un totale dei ricavi netti superiore a 40 milioni.
La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può essere compilata anche su base volontaria, in questo caso se la revisione è svolta dal Collegio sindacale la “Dichiarazione” deve essere avallata da un revisore terzo. Le aziende possono decidere di compilare il cosiddetto bilancio etico perché è indicativo di una filosofia abbracciata dall’azienda e ha un impatto reputazionale che sta assumendo un’importanza crescente nel mercato.
Sono molto alte le sanzioni a carico di amministratori ed organi di controllo nel caso in cui non siano effettuati correttamente e tempestivamente gli adempimenti obbligatori, il cui accertamento ed irrogazione è di competenza della Consob. Per gli amministratori che omettono di depositare al Registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario la sanzione va da 20.000 100.000 euro. Se provvedono in ritardo, ma entro trenta giorni, la sanzione si riduce di un terzo.
Stessa sanzione se non viene allegata alla “Dichiarazione” l’attestazione specifica di un revisore circa la conformità delle informazioni fornite. La sanzione è ridotta alla metà l’omissione viene fatta nel caso di dichiarazione presentata su base volontaria
Sempre da 20mila a 100mila euro l’ammenda per gli amministratori che depositano la dichiarazione depositata non è redatta in conformità agli articoli 3 e 4. Se però il documento contiene informazioni «non rispondenti al vero» oppure omette «fatti rilevanti» allora la multa per amministratori e componenti dell'organo di controllo va da 50mila a 150mila euro.

Scarica il Dlgs 254 del 30 dicembre 2016

Fonte: Il Sole 24 Ore