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Aggiornamento coordinatori e numero massimo partecipanti a eventi, interpello SSL

Aggiornamento coordinatori e numero massimo partecipanti a eventi, interpello SSL

La Federazione  Sindacale  Italiana  dei  Tecnici  e  Coordinatori  della  Sicurezza,  ha  formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito a “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”.

In particolare, l’istanza di interpello 3/2019 concerne la corretta applicazione del combinato disposto dei punti 9.1 e 12.8 dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016.

La Commissione ritiene che la corretta interpretazione dei punti 9.1 e 12.8 dell’Accordo, debba far ritenere che l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza, possa essere svolto con due differenti modalità. La prima mediante la partecipazione a corsi di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, la seconda attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa dedicata ai coordinatori per la sicurezza.

AdA

Scarica l'Interpello 3/2019

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Sicurezza nei cantieri post sisma, nuova guida INAIL

Sicurezza nei cantieri post sisma, nuova guida INAIL

L’INAIL ha reso disponibile una guida per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri post sisma. L’opera rappresenta un supporto a tutti coloro che sono chiamati all’individuazione ed applicazione di idonee misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un contesto lavorativo compromesso, sotto il profilo prevenzionistico, a causa dei danni prodotti da terremoti.

Le raccomandazioni rappresentano un focus sulle attività lavorative nei cantieri conseguenti al sisma, con l’obiettivo di aumentare l’attenzione sugli aspetti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, già alta nei cantieri in genere, ma che deve essere ancora più alta a causa della precarietà degli immobili e del particolare tessuto urbano e suburbano dei pregevoli centri storici di tante cittadine danneggiate pesantemente dal sisma.

Si tratta, quindi, di raccomandazioni che non hanno alcun valore vincolante, in quanto non aggiungono nulla alle norme già esistenti, ma traggono origine da queste per adattarle alla specificità degli interventi e alla particolarità del contesto ambientale.

La guida ha lo scopo di garantire la facilità di consultazione ed il maggior utilizzo possibile da parte degli addetti ai lavori. Le 120 schede prevenzionistiche elaborate corrispondono alle voci del prezzario raggruppate in gruppi, assimilate tra loro per fattori di rischio, ognuna è numerata e riporta i codici delle voci di prezzario a cui si riferisce. Tale sistema consente comunque di associare ad ogni voce di prezzario la relativa scheda di sicurezza.

Le schede contemplano l’analisi dei rischi, le risorse umane ed i materiali, necessarie all’esecuzione del singolo intervento ed in modo particolare contengono:

  • le scelte progettuali ed organizzative generali
  • le procedure/prescrizioni operative generali
  • le misure preventive e protettive generali
  • le misure di coordinamento generali
  • le misure di coordinamento contro i potenziali rischi interferenti.

L’opera è completata da una serie di illustrazioni grafiche contenenti le principali misure di tutela previste.

Scarica la guida

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Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari, factsheet dell’Inail

Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari, factsheet dell’Inail

L’uso dei prodotti fitosanitari (PF) nel settore agricolo sta ricevendo negli ultimi anni una particolare attenzione per le ricadute che l’impiego di tali prodotti ha sulla salute degli operatori agricoli, dei consumatori e per la tutela dell’ambiente e della biodiversità.

L’opuscolo viene proposto sia come ausilio per la realizzazione dei percorsi di formazione e di informazione dei lavoratori sia come compendio sintetico degli adempimenti di legge previsti in tema di tutela della salute e della sicurezza in ambito professionale.

Il testo è strutturato in schede monotematiche dedicate alle principali fasi di impiego del PF, integrate da sezioni relative alla sicurezza chimica in ambito professionale. Viene inoltre trattata la tutela dell’ambiente tramite l’impiego di metodologie agronomiche alternative a basso apporto di PF.

AdA

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Punture di insetti e rischi sul lavoro, dall'Inail un vademecum

Punture di insetti e rischi sul lavoro, dall'Inail un vademecum

Le zoonosi vettore trasmesse sono infezioni o malattie acquisite tra animali e uomo mediante la puntura e/o morsicatura di vettori infetti. I vettori sono per la gran parte artropodi, come zanzare, zecche e flebotomi, in grado di trasmettere l’agente patogeno.

Le zoonosi costituiscono un importante problema di sanità pubblica rappresentando il 75% delle malattie emergenti a livello mondiale, molte delle quali sono trasmesse da vettore. Nell’ultimo decennio in Europa e in Italia si è assistito al progressivo aumento di casi importati e autoctoni di malattie virali di origine tropicale. Le cause sono da ricercare sia nei cambiamenti climatici (variazioni di temperatura e umidità) ai quali i vettori sono estremamente sensibili, che ad altri stressors di origine naturale e antropica (migrazioni, modifiche dell’ambiente e dell’uso del territorio, agricoltura intensiva, incremento dei viaggi e del commercio di animali, ecc.).

Riguardo ai pericoli a cui si può andare incontro, il documento segnala che sebbene il rischio da punture di zanzare e pappataci e da morsi di zecche riguardi tutta la popolazione, a esserne colpiti professionalmente sono principalmente i lavoratori che svolgono la loro attività all’aria aperta. Per essi, il datore di lavoro ha l’obbligo, in conformità al d.lgs. 81/08 e successive modificazioni, di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso idonee misure di protezione e prevenzione nonché di profilassi.

AdA

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Attrezzature a pressione GVR in regola: un calcolatore aiuta le imprese

Attrezzature a pressione GVR in regola: un calcolatore aiuta le imprese

Uno strumento informatico innovativo, gratuito, anonimo e on line, che permette alle aziende di verificare se le attrezzature a pressione GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento) installate nei loro insediamenti produttivi sono in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza (DM n. 329/04 e verifiche periodiche) e, eventualmente, di provvedere agli adempimenti necessari.

Il "calcolatore GVR", disponibile sul sito dell’ats-brianza, è stato ideato dall'UOC Impiantistica di ATS Brianza che, attraverso il proprio Ufficio Promozione e Sicurezza, svolge attività di "assistenza alle imprese" (in base all'art. 10 D.Lgs. n. 81/2008).

Basta compilare i campi-dati per ottenere gratuitamente una scheda che delinea la situazione dei propri impianti e gli adempimenti a cui sono soggetti, il tutto con pochi click. Il calcolatore fornisce indicazioni sulla eventuale assoggettabilità delle attrezzature al DM n. 329/04 e al regime delle verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008).

AdA

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Radiazioni Ionizzanti di Origine Naturale, nuova sezione PAF

Radiazioni Ionizzanti di Origine Naturale, nuova sezione PAF

È disponibile on line sul Portale Agenti Fisici (PAF) la nuova sezione dedicata alla tutela dei lavoratori da esposizione a radiazioni ionizzanti di origine Naturale

Nella nuova sezione si forniscono elementi utili alla valutazione del rischio dovuto all’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, alla presenza di radionuclidi nei materiali da costruzione, così come nelle materie prime, nei sottoprodotti e nei residui connessi ad alcuni processi industriali (le cosiddette attività NORM).

Le radiazioni ionizzanti sono da sempre presenti nell’ambiente terrestre, poiché il nostro pianeta è composto da elementi costituiti in gran parte da nuclidi instabili (isotopi radioattivi). Gli elementi radioattivi sono quindi presenti ovunque: nelle rocce, nel terreno, in aria e in acqua (radioattività naturale). La radioattività naturale pertanto può essere considerata la sorgente principale di radiazioni cui l’uomo è normalmente esposto.

AdA

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato a febbraio 2019

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato a febbraio 2019

Pubblicato sul sito dell'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’aggiornamento a febbraio 2019 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.

Questa nuova versione, che va ad aggiornare quella già pubblicata a gennaio 2019, contiene in particolare:

  • inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 – art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n. 2/2019.
  • Corretto l’importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
  • Aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

La nuova versione contiene, fra le altre novità, anche i nuovi importi di sanzioni e ammende incrementati in base alla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), comprese le maggiorazioni per recidiva. In particolare, dal 1° gennaio 2019 sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal dlgs 81/2008) e raddoppiate (del 20%) se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia recidivo.

AdA

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DPI: pubblicato il Decreto di adeguamento

DPI: pubblicato il Decreto di adeguamento

In Gazzetta il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sui DPI (regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016), in vigore dal 12 marzo 2019.

Il D.Lgs. 17/2019 apporta modifiche sostanziali al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 che attuava la direttiva europea sui DPI, ora abrogata dal Regolamento europeo sui DPI n. 2016/425, abroga il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 (Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale) e apporta modifiche al D.Lgs. 81/2008 (art.74 e 76).

Il nuovo comma 2 dell'art.74 specifica che, ai fini del testo unico di Sicurezza non costituiscono DPI i dispositivi ivi citati. Anche in art. 76 (Requisiti dei DPI) si sostituisce da un lato il riferimento al D.Lgs. 475/1992 con il richiamo al Regolamento (UE) n. 2016/425, e si contestualizzano i requisiti dei DPI previsti al comma 2 alle finalità del solo D.Lgs. 81/2008.

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Scarica il Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17

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Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle tariffe per le verifiche periodiche

Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle tariffe per le verifiche periodiche

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 4393 del 4 marzo 2019, informa che le tariffe adottate con Decreto interdirettoriale del 23 novembre 2012 - per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - sono aggiornate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo Decreto, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevati al mese di novembre 2018 (pari a + 1,024%).

Scarica le nuove tariffe

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Formazione per la sicurezza, chi non partecipa è licenziabile

Formazione per la sicurezza, chi non partecipa è licenziabile

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 gennaio 2019, n. 138, ha stabilito che chi non partecipa alla formazione per la sicurezza è licenziabile.

Il ricorso di un lavoratore, messo alla porta per non aver partecipato a un corso aziendale (obbligatorio) in materia di prevenzione, è stato respinto. Per questo motivo, la lettera di licenziamento è stata ritenuta legittima. Si tratta di una sentenza che sottolinea due concetti chiave.

Il primo: la tutela della propria incolumità è un dovere, così come è stato sancito dal testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Il secondo: non aderire alla formazione in materia sicurezza fa venir meno il rapporto di fiducia fra datore di lavoro e lavoratore. Se vengono meno questi due presupposti può scattare il licenziamento per giusta causa. Cosa che è puntualmente avvenuta. E la suprema Corte ha messo il timbro dopo tutti i gradi di giudizio.

L’orientamento seguito dai giudici di legittimità si pone in sintonia con il D.Lgs. n. 81/2008, con il quale, per altro, è stato definitivamente consacrato l’abbandono del cosiddetto modello “iperprotettivo” del lavoratore.

L’art. 20, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce l’obbligo da parte del lavoratore di «osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale»; queste disposizioni sono espressione tipica del potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro, funzionali all’assolvimento dell’obbligazione di sicurezza (art. 2087 del codice civile).

L’inosservanza, quindi, della disposizione aziendale di partecipare a un corso di formazione in materia di sicurezza costituisce, secondo l’art. 2119 del codice civile, una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

AdA

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